Dal 16 ottobre le scuole sono state autorizzate ad attivare i contratti ATA PNRR, nelle scuole in cui sono in essere i progetti legati al PNRR e che hanno fatto richiesta di personale aggiuntivo. 

Ma se già si lavora su una supplenza si può lasciare per accettare una supplenza del PNRR? 

La risposta è NO infatti se già si lavora su una supplenza breve non si può lasciare per un’altra breve.

Fatta a eccezione nel caso dell’articolo 7 del dm 430/2000 che dispone: si può lasciare una supplenza breve per una al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuale (31 agosto).

Sanzioni abbandono

L’abbandono di una supplenza breve comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi supplenza per l’anno scolastico in corso 

Completamento orario 

Per quanto riguarda il completamento orario dovrebbe essere possibile, come previsto dal dm 430/2000 e dalla circolare delle supplenze. 

I sindacati hanno richiesto al ministero di fornire indicazioni precise alle scuole.

Nota 13 ottobre 2023, prot. n. 27728 .

Giù autorizzati 30.216 posti, si aggiungono circa 14.000 posti.

Non si conosce ancora la distribuzione dei posti, né le classi di concorso interessate. Si potrà partecipare per una sola regione e, per quanto riguarda la scuola secondaria, max una classe di concorso della secondaria di primo grado e una di secondo grado.

Requisiti

  • laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione
  • diploma per ITP della tabella B del DPR 19/2016 (o abilitazione). Il requisito è valido fino al 31 dicembre 2024
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso.
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU

Posti di sostegno

Si partecipa con il titolo di specializzazione specifico per il grado di scuola richiesto.

Il via libera al disegno di legge sulla manovra 2024 porta con sé un significativo stanziamento di circa 7 miliardi di euro destinati al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici.

Gli incrementi salariali interesseranno circa 1,5 milioni di dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale.

Nel settore scolastico, i benefici verranno calibrati in base all’anzianità e al ruolo, con un range che va da 829,2 euro a 1.228,1 euro per i docenti delle scuole superiori, a seconda dell’esperienza. 

Potrete consultare il tutto cliccando sulla :

TABELLA INCREMENTO RETRIBUZIONI

La scadenza ministeriale è per il 15 novembre.

I permessi straordinari possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali.

Chi può presentare la domanda?

  • Personale docente 
  • Personale Ata
  • Personale con contratto annuale per l’insegnamento della religione cattolica 

Possono presentare la domanda sia chi è assunto a tempo indeterminato che chi assunto a tempo determinato. Nel caso di orario parziale  o part time i permessi saranno distribuiti in proporzione all’incarico e alle ore di servizio. 

A chi presentare la domanda?

Alla segreteria della scuola di servizio che avrà il compito di inoltrarla al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il personale impegnato in più scuole farà riferimento alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa.

Come si determina il contingente dei beneficiari?

In ogni provincia il personale avente il diritto non può superare il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico. Gli uffici scolastici sono tenuti a pubblicare entro il 15 ottobre 2023, il numero di permessi concepibili per ogni settore e ordine di scuola.

La decorrenza dei permessi va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?

  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o di istruzione secondaria
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

È inoltre possibile richiedere i permessi anche per corsi da svolgere in modalità online solo nelle seguenti condizioni:

  1. Presentare documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  2. Attestazione della partecipazione alle lezioni in orari di lavoro.

Non possono invece essere concessi permessi per le ore di studio e di preparazione agli esami.

La fruizione dei permessi può essere articolata:

  • permessi orario – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
  • permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permesso e comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Chi è in servizio in più scuole a quale deve inoltrare la domanda?

La domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.

E’ possibile presentare la domanda con riserva?

Alcuni uffici scolastici lo permettono, se si è in attesa dell’attivazione di eventuali corsi

E’ possibile utilizzare i permessi per un corso diverso rispetto a quello indicato sulla domanda?

No, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

E’ possibile utilizzare il permesso sempre nello stesso giorno della settimana?

La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, in ogni caso il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi .

I docenti che insegnano nelle scuole non statali hanno diritto ai permessi per il diritto allo studio?

Sì, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.

Riferimenti normativi
art. 3 del DPR 395/98, cm 266/88, cm prot. 31787 del 5/04/1989 del Ministero della Funzione pubblica, cm n. 236 dell’08/07/1989, nota prot. n. 7166 del 05/02/1990, cm n.319 del 24/10/1991, telex prot. n. 20880 dell’08/07/1992, cm n. 130 del 21/04/ 2000, CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a), contratto collettivo integrativo regionale.

In questo speciale tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda. 

Le tempistiche per presentare la domanda vanno dal 19 settembre al 23 ottobre 2023 per docenti e ATA. Mentre per i dirigenti scolastici c’è tempo fino al 28 febbraio.

Il termine del 23 ottobre deve essere osservato anche da chi ha i requisiti di pensione anticipata (41 anni 10 mesi per le donne 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età. 

Come inoltrare la domanda?

La richiesta di pensionamento dovrà avvenire tramite le istanze Polis.

La richiesta potrà essere fatta avvalendosi delle 5 istanze Polis. 

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022)

Per il personale scolastico ci sono diverse tipologie di pensionamento e per ogni tipologia ci sono dei requisiti da rispettare:

Pensione di vecchiaia:

articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici:

D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2024

A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2024

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni

Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Requisiti anagrafici: a domanda, 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024

Pensione anticipata:

articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024:

Requisiti contributivi donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
Requisiti contributivi uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna:

articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Requisiti contributivi: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021

Requisiti anagrafici: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Quote 100 e 102:

articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Requisiti contributivi (maturati entro il 31 dicembre 2021): anzianità contributiva minima di 38 anni

Requisiti anagrafici: 62 anni(requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022): anzianità contributiva minima di 38 anni +64 anni

Pensione anticipata flessibile: 

articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni +62 anni

OPZIONE DONNA, articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 + 60 anni 

Condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

 

decreto pensione 1

decreto pensione 2

tabelle requisiti pensione