STATUTO FISP

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita ai sensi  dell’art. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione a carattere sindacale denominata FISPFederazione Italiana Scuola Personale con sede in Reggio Calabria – Via Gabriele d’Annunzio, 20/A . L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione ha i seguenti scopi:

  • La difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola, in servizio e in quiescenza, nonché l’aggiornamento della loro professionalità.
  • Lo sviluppo e il rinnovamento del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche per valorizzarne la funzione sociale.
  • La tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà d’insegnamento e della ricerca.
  • Lo sviluppo dell’insegnamento della Religione Cattolica quale modello rappresentativo, nella scuola italiana e nella cultura, del fenomeno religioso.
  • L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere raggiunta attraverso le seguenti attività:

  • Trattative sindacali con l’Amministrazione locale e Nazionale.
  • Corsi di aggiornamento e di formazione.
  • Tutela legale dei lavoratori.
  • Proposte educative e didattiche per il miglioramento del sistema educativo.
  • Tutela dei diritti acquisiti per il personale pensionando e pensionato.
  • Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

I soci dell’Associazione si distinguono in: Soci fondatori,  Soci ordinari, Soci onorari,  Soci sostenitori.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono soci fondatori le persone che partecipano all’atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari.
Sono soci ordinari le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell’Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dell’assemblea dei soci.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali o scientifici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione e allo sviluppo dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Sono soci sostenitori le persone, gli Enti, le Istituzioni, le Società, le Associazioni che, in sintonia con le finalità dell’art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa  quota associativa o con la propria attività o con donazioni o contributi.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro  legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.

Art. 5 – Adesione alla FISP

Possono far parte della FISP tutti i lavoratori della scuola e della formazione professionale, comunque in servizio nelle istituzioni scolastiche, culturali , educative e formative in Italia ed all’estero, statali, paritarie e non paritarie, afferenti agli specifici comparti di contrattazione.

Art. 6 – Iscrizione al Sindacato

L’iscrizione al Sindacato avviene mediante sottoscrizione – ai sensi delle vigenti disposizioni – di delega per la trattenuta sulla retribuzione di un’aliquota percentuale, che viene fissata dal Consiglio nazionale dell’Organizzazione.

L’iscrizione in contanti è consentita esclusivamente ai supplenti saltuari, ad aspiranti in attesa di primo impiego nella scuola statale ed ai lavoratori precari della formazione professionale e delle scuole e istituzioni culturali ed educative paritarie e non paritarie. La quota, della iscrizione per contanti, viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

L’iscritto che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dal presente statuto e connesso con l’iscrizione stessa.

Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – Ammissione dei soci

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati dal Regolamento Interno dell’Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 8  – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

  • del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione,
  • dell’elettorato attivo e passivo,
  • del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

Le quote – o il contributo associativo –  è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura e nelle modalità fissate dall’Assemblea  su proposta del Consiglio Direttivo.( con delega o ritenuta dallo stipendio).

Art. 9 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  • dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
  • da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
  • dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
  • da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall’art. 2 del presente statuto,
  • attività di carattere commerciale e produttivo;
  • da ogni altro tipo di entrate.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
E’ di competenza dell’assemblea ordinaria:

  • l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
  • l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
  • la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
  • la nomina del Presidente e dei componenti  il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’approvazione dei regolamenti interni;
  • la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
  • lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno: entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale ed entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare  in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci anche per posta elettronica e da pubblicare nell’albo della sede dell’Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 12 – Validità dell’Assemblea 

L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare :

  • in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 13 – Svolgimento dei lavori dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della  convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell’Assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima  adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente  il tesoriere e il segretario.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il segretario  cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 ( tre) consiglieri.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri  del Consiglio Direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma almeno 2 giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 –  Attribuzioni al Consiglio Direttivo 

Al Consiglio Direttivo spetta:
1. la gestione dell’Associazione;
2. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi,
3. deliberare sull’ammissione dei soci;
4. convocare l’assemblea;
5. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’assemblea,
6. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per portarli in approvazione all’assemblea,
7. predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all’assemblea;
8. nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche,
9. adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari,
10. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.

Art. 17 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall’assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro ) anni e sono rieleggibili.
Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Art. 19 – Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo 

L’Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
o il bilancio preventivo almeno entro un mese dall’apertura dell’esercizio sociale;
o il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 – Libri sociali e registri contabili 

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1. il libro dei soci;
2. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’assemblea;
3. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori,
5. il libro giornale della contabilità sociale.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

Art. 21 – Revisione dello Statuto e scioglimento 

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria.
L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Decadenza 

Si considera automaticamente decaduto per autoesclusione chiunque con azioni o parole rechi danno anche di immagine oltre che di fatto all’Associazione.

Art. 23 – Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.