Quali sono i percorsi attivati per la specializzazione sul sostegno?

Attualmente sono previsti tre percorsi distinti, ciascuno rivolto a target specifici di docenti:

Percorso per “triennalisti” (DM 75/2025)

Rivolto a chi ha svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nel grado richiesto, nelle scuole statali o paritarie, entro il 31 agosto 2024 (non si considera l’anno scolastico in corso). È necessario anche possedere il titolo di studio coerente con il grado di scuola.

  • Gestione: Indire + Università

  • Durata: 4 mesi

  • CFU: 40

  • Costo: €1.316

  • Posti disponibili (primo ciclo):

    • 5.850 tramite Indire

    • 20.700 tramite le Università

Scadenze

  • Domanda per INDIRE: entro l’8 luglio 2025, ore 17:00 

Domande per le Università: secondo i bandi in corso di pubblicazione da parte dei singoli ateneiPercorso per specializzati all’estero (DM 77/2025): riservato a chi ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero entro il 1° giugno 2024 e non ha ancora ricevuto risposta. È necessaria la rinuncia alla procedura di riconoscimento per accedere al percorso.
Il percorso sarà organizzato sia da Indire che dalle Università.
La domanda per Indire va presentata entro l’8 luglio ore 17. Le domande per l’Università in base alla data di scadenza del bando.
Il percorso prevede 48 CFU per chi non ha svolto servizio in Italia, oppure 36 CFU per chi ha almeno un anno di servizio su sostegno in una scuola pubblica italiana, nel grado specifico.
I costi variano: 1.516 euro per il percorso da 48 CFU, 916 euro per quello da 36 CFU.
I posti a disposizione sono:  6.000 Indire, 4.500 Università.

TFA Sostegno ordinario – X Ciclo (DM MUR n. 436 del 26 giugno 2025):  Le prove preselettive si terranno dal 15 al 18 luglio 2025. Sono esonerati dalla preselettiva, ma non dalle altre prove di accesso, i docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi dieci anni. Sono ammessi in sovrannumero coloro che hanno già superato le prove e non sono rientrati nel numero dei posti o si sono iscritti per un solo grado o hanno rinviato l’iscrizione.

Il TFA sostegno comporta l’immissione in ruolo?

No. Il TFA conferisce un titolo di specializzazione valido per l’inserimento in prima fascia GPS e la partecipazione ai concorsi. Non comporta automaticamente l’immissione in ruolo. Tuttavia, in caso di nuove procedure straordinarie di assunzione da prima fascia GPS, chi è specializzato potrà accedervi.

Cosa succede se si paga ma non si viene ammessi al corso?

L’Indire ha chiarito che il primo pagamento obbligatorio, da effettuare all’atto della domanda, è di 116 euro (inclusivo di bollo). Le successive due rate vanno pagate solo dopo l’uscita delle graduatorie di ammissione. Quindi, in caso di esclusione, non si perdono le somme relative alle rate successive.

Dove si svolgeranno gli esami dei percorsi Indire?

Gli esami saranno obbligatoriamente in presenza, come previsto dai decreti ministeriali. L’Indire individuerà sedi sul territorio nazionale, verosimilmente organizzate per macro-aree (Nord, Centro, Sud). Non sarà possibile garantire una sede per ogni singola provincia. Tutte le prove previste, compresa quella finale, devono essere superate con almeno 18/30.

Chi ha tre anni di servizio sullo stesso grado può accedere a una seconda edizione del percorso Indire?

Sì. Il decreto ministeriale prevede una seconda edizione del percorso Indire per i docenti triennalisti, che partirà presumibilmente dopo settembre e comunque entro il 31 dicembre 2025. Potranno accedervi anche coloro che completano il terzo anno di servizio con l’anno scolastico 2024/2025.

È possibile presentare domanda a più enti contemporaneamente per i percorsi di specializzazione?

No. È previsto un vincolo di esclusività: si può presentare domanda solo a un ente, come esplicitato nella domanda online dell’Indire, in cui si deve dichiarare di non aver presentato istanza presso altri atenei.

Il titolo ottenuto con il percorso Indire consente l’accesso alle assunzioni da GPS prima fascia?

Sì, ma con un’importante precisazione: se il percorso Indire si conclude in tempo utile (entro l’aggiornamento delle GPS), sarà possibile inserirsi in prima fascia e accedere ad eventuali assunzioni straordinarie. Tuttavia, per l’anno scolastico 2025/2026 non sarà possibile, perché i percorsi termineranno dopo l’aggiornamento. L’accesso alle assunzioni da GPS avverrà eventualmente per l’anno scolastico 2026/2027, se sarà confermata o prorogata la procedura straordinaria.

Ci saranno sedi in Sicilia per gli esami dei percorsi Indire?

L’Indire sta lavorando per garantire la presenza di sedi dislocate sul territorio nazionale, ma non è detto che ogni provincia venga coperta. È più probabile una suddivisione per macroaree (Nord, Centro, Sud). Si auspica una sede anche in Sardegna e Sicilia, ma la conferma arriverà solo nei prossimi aggiornamenti ufficiali dell’Indire.

Quando inizieranno i corsi Indire?

Non è specificato nell’avviso ufficiale. Si sa però che dovranno concludersi entro quattro mesi dall’avvio e comunque entro il 31 dicembre 2025. Le Università hanno autonomia e possono decidere autonomamente la data di inizio.

Perché nella domanda Indire manca la possibilità di dichiarare il diploma ITP?

È un errore della piattaforma segnalato anche dai sindacati. L’Indire ha rassicurato che il problema sarà risolto al più presto, inserendo la possibilità di indicare i diplomi ITP come titoli di accesso.

Chi non ha mai prestato servizio può partecipare al X ciclo TFA sostegno?

Sì, purché sia in possesso di un titolo valido per l’accesso all’insegnamento nel relativo grado (laurea per la secondaria, laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale abilitante per infanzia e primaria). La selezione prevede una preselettiva, una prova scritta e un orale.

Perché l’anno scolastico in corso non è valido per il conteggio del triennio nei percorsi Indire?

Perché il decreto fa riferimento ai cinque anni precedenti l’anno scolastico in corso (quindi fino al 2022/2023). Tuttavia, il secondo ciclo del percorso Indire includerà anche l’anno scolastico 2024/2025, permettendo l’accesso a chi conclude il triennio con quest’anno.

La riserva del 35% nel TFA sostegno è ancora prevista?

No, è stata eliminata. La riserva era transitoria e finalizzata ad agevolare il passaggio alla nuova procedura dei percorsi riservati ai triennalisti (DM 75/2023). Ora i triennalisti hanno un percorso dedicato.

Il percorso Indire doveva essere finanziato con il PNRR? Perché è a pagamento?

No. La normativa prevedeva fin dall’inizio che i costi fossero a carico del candidato. I sindacati avevano richiesto costi contenuti, ma il Ministero ha fissato tetti massimi che, di fatto, sono diventati anche i costi effettivi applicati (1.516 euro per il percorso da 48 CFU, 1.316 euro per quello da 40 CFU, 916 euro per il percorso da 36 CFU).

Quando sarà pubblicata la graduatoria del corso Indire per triennalisti?

La graduatoria sarà pubblicata poco dopo la chiusura delle domande, fissata per l’8 luglio. Se il numero di domande sarà inferiore o pari ai posti autorizzati, Indire pubblicherà direttamente l’elenco degli ammessi. In caso contrario, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel decreto. Ci si attende una pubblicazione celere, data la necessità di avviare i corsi entro tempi definiti.

È confermato il secondo ciclo del percorso Indire per triennalisti?

Sì, il secondo ciclo è confermato dal Ministero. Potranno parteciparvi anche i docenti che completano il terzo anno di servizio sul sostegno nel 2024/2025. Inoltre, chi non verrà ammesso al primo ciclo avrà precedenza nella seconda edizione.

Come è stato determinato il fabbisogno di posti per i percorsi?

Il Ministero ha elaborato i dati in base ai contratti a tempo determinato su sostegno assegnati a docenti non specializzati negli ultimi tre anni. Per gli specializzati estero, il calcolo è stato effettuato in base alle domande di riconoscimento presentate entro il 1° giugno 2024, trascorsi almeno 120 giorni senza risposta.

Quando pubblicheranno i bandi le università telematiche?

Le università telematiche sono pronte. Dopo la pubblicazione del decreto autorizzatorio, avvenuta oggi, possono iniziare subito a pubblicare i propri bandi, compatibilmente con la loro autonomia organizzativa.

Qual è la differenza tra università (telematica o ordinaria) e Indire?

Le università (telematiche o tradizionali) conferiscono un titolo di specializzazione universitario valido anche all’estero, perché attribuiscono CFU (Crediti Formativi Universitari). L’Indire, invece, conferisce un titolo spendibile solo in Italia, utile per GPS e concorsi, ma non universitario. Il titolo Indire si basa su CFA (Crediti Formativi Accademici o equivalenti), non validi a livello internazionale.

Chi ha già una specializzazione sul sostegno può partecipare ai percorsi Indire per lo stesso grado?

Non avrebbe senso. Il TFA ordinario è già una specializzazione completa e selettiva, con valore superiore anche in termini di punteggio nelle GPS.

Chi ha superato i concorsi PNRR deve fare comunque il percorso sul sostegno?

Sì, i concorsi PNRR si riferiscono alle classi di concorso disciplinari. Per insegnare sul sostegno serve una specifica specializzazione, ottenibile solo tramite TFA o percorsi Indire.

È possibile pagare le rate del percorso Indire con la Carta del docente?

Sì, ma solo le rate successive al primo pagamento (116 euro), che deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda e non è rimborsabile. Le restanti rate possono essere saldate con la Carta del docente.

Chi ha l’articolo 3, comma 1 della legge 104 o invalidità al 50% ha diritto all’esonero dalle tasse?

L’esonero è previsto per disabili ai sensi dell’articolo 3 (senza distinzione di comma) e per invalidità pari o superiori al 66%. È comunque consigliato allegare tutta la documentazione disponibile per permettere la valutazione dell’agevolazione.

È obbligatorio aver presentato domanda di riconoscimento del titolo estero per partecipare al percorso Indire?

Sì. È necessario aver presentato la domanda di riconoscimento del titolo entro il 1° giugno 2024 e che siano già trascorsi 120 giorni da tale data senza risposta. Non è vincolante aver usato la piattaforma ministeriale online; vale anche la procedura cartacea, purché la tempistica sia rispettata.

Il TFA ordinario e i percorsi Indire sono valutati allo stesso modo nelle graduatorie?

No. Il TFA ordinario prevede selezione e numero programmato, pertanto conferisce un punteggio aggiuntivo nelle GPS. I percorsi Indire, pur validi, non prevedono selezione, quindi non offrono lo stesso punteggio aggiuntivo.

Chi ha acquisito i tre anni di servizio oltre cinque anni fa può accedere al percorso Indire per triennalisti?

No. Il requisito specifica che i tre anni devono essere stati svolti negli ultimi cinque anni, escluso quello in corso. Se sono stati svolti oltre cinque anni fa, si può partecipare al TFA ordinario, con eventuale esonero dalla preselettiva se si hanno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi dieci.

Chi è già di ruolo può accedere ai percorsi Indire?

Sì, non esiste alcuna preclusione per i docenti di ruolo.

Perché l’anno scolastico in corso non è valido per i triennalisti?

Perché la normativa prende a riferimento i cinque anni scolastici precedenti a quello in corso (quindi 2018/2019 – 2022/2023). L’anno 2023/2024 sarà valido per il secondo ciclo del percorso Indire, in partenza da settembre 2025.

Chi ha conseguito il TFA in Italia può consolidare la posizione in GPS se aveva un titolo estero con riserva?

Sì. La nota ministeriale del 20 giugno 2024 chiarisce che chi ha ottenuto la specializzazione con il TFA italiano può sanare la propria posizione in GPS, anche se precedentemente inserito con riserva grazie a un titolo estero. Non è necessaria alcuna procedura online. Il docente deve inviare una comunicazione al proprio ambito territoriale (USP), trasmettendo l’attestazione di conseguimento del TFA italiano e chiedendo la sostituzione del titolo estero con quello italiano.

Quali sono i criteri per la graduatoria dei docenti triennalisti che non rientrano nei posti disponibili presso Indire?

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti autorizzati, verranno applicati i seguenti criteri, stabiliti dal DM 75/2023:

  1. Priorità a chi ha svolto più anni di servizio su sostegno nei cinque anni precedenti.

  2. In caso di parità, priorità al candidato più giovane d’età.

Chi non rientra potrà:

  • Avere precedenza nel secondo ciclo del percorso Indire.

  • Verificare la disponibilità di posti residui presso altre università.

È possibile presentare domanda sia al percorso Indire che al TFA ordinario?

Sì, con una precisazione: l’avviso Indire vieta l’iscrizione contemporanea a più percorsi con obbligo di frequenza, ma non la semplice presentazione della domanda. Quindi è possibile candidarsi a entrambi, ma, una volta ammessi, sarà necessario scegliere quale percorso frequentare. L’iscrizione doppia non è ammessa.

Conviene scegliere Indire o un’università telematica?

Dipende dalle esigenze del singolo candidato. Entrambe le opzioni rilasciano titoli validi in Italia per GPS e concorsi. Tuttavia:

  • Le università telematiche rilasciano CFU e un titolo universitario valido anche all’estero.

  • L’Indire rilascia un titolo non universitario, valido solo in Italia.
    La scelta può dipendere anche da aspetti logistici (es. sedi d’esame) o organizzativi (es. date di inizio corso), da verificare con i singoli enti.

Chi sta svolgendo l’anno di prova può contemporaneamente frequentare il TFA sostegno e usufruire delle 150 ore?

Sì. L’anno di prova non è un percorso universitario con obbligo di frequenza, ma una fase contrattuale interna all’immissione in ruolo. Non è incompatibile con la frequenza del TFA o altri percorsi universitari. È quindi possibile richiedere le 150 ore di permesso studio per frequentare il TFA nello stesso anno.

l Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato oggi il decreto ministeriale n. 436 che autorizza l’avvio del X ciclo TFA Sostegno per l’anno accademico 2024/2025. Il provvedimento firmato dal Ministro Anna Maria Bernini definisce le modalità di attuazione dei percorsi di formazione per la specializzazione nelle attività di sostegno didattico rivolte agli alunni con disabilità, estesi a tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Date delle prove preselettive

Il decreto stabilisce in modo puntuale il calendario delle prove preselettive, che si svolgeranno nella mattinata di quattro giornate consecutive nel mese di luglio 2025:

  • 15 luglio: scuola dell’infanzia

  • 16 luglio: scuola primaria

  • 17 luglio: scuola secondaria di primo grado

  • 18 luglio: scuola secondaria di secondo grado

Struttura e organizzazione delle prove

Le modalità di svolgimento delle prove d’accesso — articolate in test preselettivo, una o più prove scritte o pratiche e una prova orale — seguiranno le disposizioni già stabilite dal DM 92/2019 e dal DI 90/2020.

La distribuzione dei posti disponibili per ciascuna università è indicata nella Tabella A allegata al decreto. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi saranno definiti autonomamente dagli atenei mediante propri bandi.

Il decreto stabilisce inoltre che i corsi del X ciclo dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, in conformità con la normativa vigente.

Ammissioni anticipate e percorsi abbreviati

Le università potranno avviare i corsi anche prima del completamento della fase selettiva, limitatamente ai candidati aventi diritto all’ammissione diretta, secondo le disposizioni previste. È confermata inoltre la possibilità di attivare percorsi abbreviati per il riconoscimento e la valutazione delle competenze già acquisite dai candidati.

Decreto-Ministeriale-n.-436-del-26-06-2025

Dal 2025 il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori pubblici ha subito un ritardo nell’applicazione, a causa di un necessario adeguamento informatico della piattaforma NoiPA richiesto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Ora, secondo le anticipazioni, la situazione dovrebbe finalmente sbloccarsi, con effetti immediati sul cedolino di giugno 2025, che includerebbe:

  • Il beneficio mensile regolare del taglio del cuneo fiscale
  • Gli arretrati da gennaio a maggio 2025, in un’unica soluzione

 

Per i dipendenti con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro è previsto un bonus, ovvero una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
  • 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
  • 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro.

Per i dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, è attribuita un’ulteriore detrazione fiscale annua:

  • pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;
  • di importo progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.

Modalità di calcolo per l’assegnazione del beneficio

Gli importi spettanti a titolo di taglio del cuneo fiscale per il 2025 vengono determinati da NoiPA sulla base del reddito da lavoro dipendente annuo, calcolato sommando i redditi percepiti nei primi 5 mesi dell’anno alla proiezione del reddito atteso per gli ulteriori 7 mesi compresa la tredicesima mensilità.
Per la proiezione dei mesi successivi si tiene conto anche di eventuali cessazioni del rapporto di lavoro previste entro l’anno.

Se nel sistema è presente una Certificazione Unica (CU) riferita all’anno 2024 e relativa al medesimo rapporto di lavoro del 2025, NoiPA effettua un confronto tra il reddito calcolato per il 2025 e quello effettivamente percepito nel 2024.
Se il reddito del 2025 risulta inferiore a quello dell’anno precedente, viene preso a riferimento il dato della CU riferita all’anno 2024. In questo modo, il sistema tiene conto anche di eventuali compensi accessori o ulteriori voci retributive non calcolate nella fase di determinazione del reddito 2025.

Rinuncia al beneficio fiscale: quando e come farla

I dipendenti che prevedono di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa – ad esempio, perché percepiscono altri redditi non noti al sistema NoiPA – potranno rinunciare al beneficio per evitare l’erogazione indebita e conseguenti recuperi in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi.

A tal fine, sarà attivato nei prossimi giorni, un apposito servizio, disponibile nell’Area riservata del portale NoiPA, che consentirà di effettuare la rinuncia in autonomia.

Gli aspiranti che entro il 29 aprile si sono iscritti con riserva nell’elenco aggiuntivo alla GPS, in base alle indicazioni del dm n. 26del 19 febbraio 2025, dovranno fare attenzione alle modalità di scioglimento della stessa.

Titolo da conseguire entro il 30 giugno 2025

Il titolo sarà ritenuto valido se conseguito entro il 30 giugno 2025 (l’indicazione non vale per il titolo estero in attesa di riconoscimento, per il quale la procedura è individuale e non limitata da questa data).

Istanza scioglimento riserva

Con apposito avviso il Ministero aprirà un form su istanze on line, attivo nel periodo 16 giugno – 3 luglio. Le date sono già state stabilite nel dm n.26 del 19 febbraio 2025.

In quel periodo sarà possibile sciogliere la riserva, facendo attenzione a compilare sia la sezione A.1 che la sezione A.2 per le classi di concorso della tabella A o per la specializzazione sostegno, se si tratta di titoli con punteggio aggiuntivo in base alle tabelle di valutazione dei titoli (A/1 per infanzia e primaria, A/3 per classi di concorso della scuola secondaria, A/7 per sostegno).

Con lo scioglimento della riserva, alla pubblicazione delle GPS per l’anno scolastico 2025/26 l’aspirante comparirà nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, graduato a pettine in base al punteggio. Potrebbe capitare che un aspirante dell’elenco aggiuntivo abbia un punteggio superiore ad un collega di prima fascia ma per il 2025/26 conta la distinzione prima fascia – elenco aggiuntivo.

Chi si è inserito con riserva ma non riuscirà a conseguire il titolo entro il 30 giugno 2025, non avrà perso né guadagnato nulla.

Chi è inserito con riserva e consegue il titolo entro il 30 giugno ma non attiva la procedura per lo scioglimento della riserva, non comparirà nell’elenco aggiuntivo.

Lo scioglimento della riserva

  • non è automatico
  • può essere comunicato solo nella finestra temporale 16 giugno – 3 luglio 2025.

L’istanza sarà nulla e l’aspirante rimarrà in seconda fascia, se già inserito in GPS.

Le supplenze e i ruoli da GPS sostegno

Le GPS saranno utilizzate per le supplenze al 31 agosto – 30 giugno 2026. Per partecipare, bisognerà presentare apposita domanda in estate (domanda per le max 150 preferenze).

Le correlate graduatorie di istituto saranno utilizzate per supplenze al 31 agosto – 30 giugno 2026 in caso di GPS esaurite o incapienti nonché per tutte le supplenze temporanee attribuite dai Dirigenti Scolastici, con termine max ultimo giorno di lezione.

Le GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo saranno utilizzate, anche per l’anno scolastico 2025/26, per l’attribuzione delle supplenze finalizzate al ruolo. Sarà possibile, in caso di posti ancora vacanti, aderire anche alla mini call veloce.

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106: il Ministero ha trasmesso i decreti agli Uffici Scolastici, accompagnandoli con una nota di riferimento.

l’INDIRE e le Università attiveranno i corsi relativi alle procedure di cui agli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024 rispondendo ad avvisi del Ministero dell’istruzione e del Merito.

I corsi di specializzazione si svolgeranno in modalità telematica e prevalentemente sincrona con esami in presenza.

Le attività di tirocinio, ove previste, verranno svolte in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.

La durata dei corsi dovrà essere non meno di quattro mesi.

la nota del Ministero

I requisiti di accesso

Sono previsti percorsi di specializzazione di 40 Crediti formativi per docenti che hanno effettuato almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno, senza avere il titolo, negli ultimi cinque anni sul medesimo grado.

Il decreto interministeriale del 24-04-25, n. 77, attuativo delle misure di cui all’art.7 del decreto-legge 71/2024, prevede l’attivazione di percorsi di specializzazione di 48 crediti formativi, ovvero di 36 crediti formativi nel caso in cui gli aspiranti siano in possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione.

Tali percorsi sono rivolti a coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

L’iscrizione ai percorsi di formazione è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso.

Esame finale

Le sedi di svolgimento dell’esame finale sono individuate dall’INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici Scolastici Regionali competenti territorialmente.

La commissione d’esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall’Ufficio Scolastico Regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.