Sono 2 e come si apprende dalla nota n.21328 del 6 novembre del ministero dell’Università e della Ricerca, trasmessa alle università per l’attivazione di 30 e 60 CFU, i bandi sono previsti per il mese di novembre 2023 e febbraio 2024.

Prima procedura concorsuale:

Da bandire presumibilmente a novembre 2023. I posti disponibili oggi autorizzati sono 17.531

I requisiti di accesso sono:

  • Laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione
  • diploma per ITP della tabella B del DPR 19/2016 (o abilitazione). Il requisito è valido fino al 31 dicembre 2024
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale anche non continuativi di cui uno specifico per la classe di concorso.
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

I vincitori:

  •  sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, rispettivamente, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale

Seconda procedura concorsuale:

Da bandire presumibilmente nel mese di febbraio 2024, per circa 11.865 posti

Requisiti:

-uguali al primo concorso + laureati che hanno acquisito 30 CFU (corso che dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio)

I vincitori:

  •  sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, rispettivamente, di 30 e 36 CFU/CFA attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale

Leggi la nota Mur: Nota-MUR-06.11.2023-nr.21328

Percorsi da attivare:

Il Ministero dice alle Università  “Al fine di garantire la selettività della procedura di reclutamento del personale docente, il fabbisogno di base stimato per i percorsi di cui sopra è di circa n. 35.595 (che potrebbe essere incrementato a circa complessivi n. 40.000) corrispondente al triplo del numero dei posti che verranno banditi per il concorso che il MIM ha intenzione di indire a febbraio 2024, stimati in n. 11.865 e distribuiti secondo il prospetto presente nella piattaforma CINECA.”

E saranno:

  • Percorso 60 CFU/CFA
  • Percorso 30 CFU/CFA, da concludere entro il 28 febbraio 2024, per permettere la partecipazione al secondo concorso
  • Percorso 30 CFU/CFA per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.

Percorsi da attivare nell’anno accademico 2024/25

  • Percorso da 60 CFU/CFA
  • Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso  che hanno avuto accesso al concorso con tre anni di servizio
  • Percorso da 30 CFU per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti del concorso straordinario bis
  • Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso con i 30 CFU e devono completare i restanti 30 CFU
  • Percorso da 36 CFU per coloro che accedono al concorso con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Il fabbisogno massimo stimato per i percorsi di cui sopra per l’a.a. 2024/2025 è di circa n. 35.976, fabbisogno che il MIM dettaglierà per classe di concorso e su base regionale.

Con Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 il Ministero ha dato il via al VII ciclo del TFA sostegno per il conseguimento della relativa specializzazione, distinta per grado di scuola.  Le date di svolgimento della preselettiva sono decise a livello nazionale, dal 24 al 27 maggio, mentre prova scritta e orale dipendono dalle singole università. Ricordiamo che Il Ministero dell’Università ha dato il via al VII ciclo di TFA sostegno , con il quale gli Atenei sono stati autorizzati ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

 

L’accesso ai Corsi avverrà in base a quanto stabilito dal bando di ammissione.

L’iscrizione ai test pre-selettivi, esclusivamente on line, potrà essere effettuata entro il 9 maggio 2022.

BANDO (D.R. N.115 DEL 14.04.2022 )

Avviso per l’accesso ai corsi di formazione – VII ciclo – per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (Allegato al D.R. n. 115 del 14.04.2022)

 

 

Spesso c’è molta confusione tra i vari tipi di graduatorie nelle quali si può imbattere un docente: graduatorie provinciali scolastiche (GPS), graduatorie di istituto e graduatorie interne. Vediamo le differenze.

Le Graduatorie Scolastiche Provinciali (GPS): cosa sono
Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), mentre le graduatorie d’istituto, come vedremo più avanti, sono usate solo per le supplenze brevi.

Le Gps sono divise in due fasce: la prima per i docenti abilitati, la seconda per i non abilitati.

GPS scuola primaria e infanzia
-prima fascia: soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in Scienze della Formazione Primaria)

-seconda fascia: studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU.

GPS scuola secondaria
-prima fascia: chi è abilitato

– seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti): chi è in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU; chi è in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado; chi è già inserito nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di concorso

– seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP): chi è in possesso del Titolo di accesso + 24 CFU; chi ha il titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado; soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.

GPS sostegno
– prima fascia: docenti specializzati su sostegno nel relativo grado

– seconda fascia: soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l’abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.

È possibile scegliere una sola provincia per inserirsi nelle GPS.

Graduatorie di Istituto cosa sono ?
Le graduatorie d’Istituto sono usate per le supplenze brevi (maternità, malattia…) e si suddividono in tre fasce:

  •  la prima fascia è quella di cui fanno parte i docenti abilitati presenti nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento);
  •  la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di prima fascia (docenti abilitati);
  • la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di seconda fascia (docenti non abilitati).

Per le graduatorie d’istituto è possibile indicare al massimo 20 scuole e questo vale anche per i docenti della primaria e dell’infanzia. Dall’estate 2020 in poi, con il nuovo aggiornamento graduatorie, la graduatoria di terza fascia è stata eliminata. Quindi coloro che erano un tempo nella graduatoria di seconda fascia ora sono in prima fascia GPS (gli abilitati), coloro che erano nella terza fascia ora sono nella seconda fascia GPS (i docenti non abilitati ma con i requisiti per fare supplenze e partecipare ai concorsi).

Graduatorie interne: cosa sono e come funzionano
Le graduatorie interne d’istituto sono stilate dai dirigenti scolastici, sulla base del numero dei docenti presenti nella scuola, per l’individuazione dei perdenti posto, ovvero in caso si dovesse aver bisogno di ridurre il numero di posti e/o cattedre. La pubblicazione delle graduatorie interne all’Albo dell’istituzione scolastica viene disposta dopo la scadenza delle domande di mobilità, nei successivi 15 giorni; la scadenza per la presentazione delle domande è il 21 aprile, per cui le graduatorie saranno pubblicate dal 22 aprile al 6 maggio.

Tutti gli insegnanti titolari nella scuola sono tenuti a compilare una scheda finalizzata alla valutazione del punteggio, sulla scorta del quale verranno graduati in un elenco. La graduatoria interna viene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico dell’autonomia scolastica. In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. I docenti già presenti nell’anno scolastico precedente devono aggiornare il punteggio. I docenti arrivati nella scuola per trasferimento o immissione in ruolo vengono inseriti in coda a prescindere dal loro punteggio.

Nomina dei supplenti: come avviene
Le nomine avvengono seguendo l’ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi le GPS di prima e quindi seconda fascia. Le nomine su posti di sostegno avverranno chiamando in ordine: gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE, quindi convocando dalle GPS sostegno di prima e seconda fascia, infine incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio.

 

Si è conclusa la riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la mobilità 2022/23. Secondo i calcoli a settembre 2022 ci sarebbero almeno 100mila docenti potenzialmente autorizzati a cambiare istituto (34.000 per l’anno scolastico 2019-20, 19.995 per il 2020/21, oltre 45mila per il 2021/22).

Queste le modifiche previste alla bozza di contratto:

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono  il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. Si tratta quindi di insegnare i contenuti di una data materia non in lingua italiana ma in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.  Il profilo dell’insegnante che vuole insegnare tramite metodologia CLIL è caratterizzato dai seguenti requisiti:

  • competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare almeno ad un livello B2 o livello C1.
  • competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti in formazione iniziale e 20 CFU per i docenti in servizio.

Il Corso si propone di fornire una formazione metodologico-didattica in ambito CLIL e si rivolge a tutti i docenti di discipline non linguistiche interessati ad insegnare la propria materia attraverso una lingua straniera.

Il corso CLIL consente di conseguire un certificato attestante le competenze acquisite per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi dell’articolo 14 del decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249. Il titolo è utile per diversi sbocchi professionali quali graduatorie scolastiche, concorsi pubblici, libera professione e aggiornamento professionale. Inoltre, esso consente ai docenti di ottenere la convalida di 3 punti per le graduatorie scolastiche provinciali (GPS) se accompagnata dal possesso di una certificazione linguistica.
Il corso CLIL ha una durata annuale, quindi equivale a un anno accademico. Con l’iscrizione al corso CLIL non è quindi possibile la contemporanea iscrizione ad altri corsi di perfezionamento, master o corsi di laurea.