Scuola, nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Le nuove misure anti-covid.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per “regole troppo complicate”. Il decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri è composto da 6 articoli. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuerà a durare 6 mesi), e riscrive le regole per quarantene e DaD a scuola.

Cambiano le regole per la gestione in classe dei ragazzi positivi.

  • – scuola dell’infanzia: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • scuola primaria: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.

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