Permessi 150 ore diritto allo studio docenti e ATA: è tempo di presentare la domanda per TFA sostegno, corsi e tirocinio, lauree

La scadenza ministeriale è per il 15 novembre.

I permessi straordinari possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali.

Chi può presentare la domanda?

  • Personale docente 
  • Personale Ata
  • Personale con contratto annuale per l’insegnamento della religione cattolica 

Possono presentare la domanda sia chi è assunto a tempo indeterminato che chi assunto a tempo determinato. Nel caso di orario parziale  o part time i permessi saranno distribuiti in proporzione all’incarico e alle ore di servizio. 

A chi presentare la domanda?

Alla segreteria della scuola di servizio che avrà il compito di inoltrarla al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il personale impegnato in più scuole farà riferimento alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa.

Come si determina il contingente dei beneficiari?

In ogni provincia il personale avente il diritto non può superare il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico. Gli uffici scolastici sono tenuti a pubblicare entro il 15 ottobre 2023, il numero di permessi concepibili per ogni settore e ordine di scuola.

La decorrenza dei permessi va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?

  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o di istruzione secondaria
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

È inoltre possibile richiedere i permessi anche per corsi da svolgere in modalità online solo nelle seguenti condizioni:

  1. Presentare documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  2. Attestazione della partecipazione alle lezioni in orari di lavoro.

Non possono invece essere concessi permessi per le ore di studio e di preparazione agli esami.

La fruizione dei permessi può essere articolata:

  • permessi orario – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
  • permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permesso e comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Chi è in servizio in più scuole a quale deve inoltrare la domanda?

La domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.

E’ possibile presentare la domanda con riserva?

Alcuni uffici scolastici lo permettono, se si è in attesa dell’attivazione di eventuali corsi

E’ possibile utilizzare i permessi per un corso diverso rispetto a quello indicato sulla domanda?

No, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

E’ possibile utilizzare il permesso sempre nello stesso giorno della settimana?

La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, in ogni caso il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi .

I docenti che insegnano nelle scuole non statali hanno diritto ai permessi per il diritto allo studio?

Sì, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.

Riferimenti normativi
art. 3 del DPR 395/98, cm 266/88, cm prot. 31787 del 5/04/1989 del Ministero della Funzione pubblica, cm n. 236 dell’08/07/1989, nota prot. n. 7166 del 05/02/1990, cm n.319 del 24/10/1991, telex prot. n. 20880 dell’08/07/1992, cm n. 130 del 21/04/ 2000, CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a), contratto collettivo integrativo regionale.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *