Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU, tutto quello che c’è da sapere:
In gazzetta ufficiale è arrivato il DPCM che disciplina la formazione iniziale degli insegnanti.
Nuovo sistema di reclutamento
Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è stabilito dal D.lgs n.59/2017 come modificato dal DL 36/2022, e si articola in:
- Percorso universitario abilitante di formazione inziale, e corrisponde a non meno di 60 CFU.
- Concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale cui accedono gli abilitati.
- Periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Fase transitoria
Questa fase prevede che sino al 31/12/2024 possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune o di insegnante tecnico-pratico, i docenti in possesso di:
-titolo di studio più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico
-titolo di studio più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022
Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma, mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea.
Tipologie di corsi previsti
Il DPCM prevede ben 5 tipologie diverse di corsi per ottenere l abilitazione all’insegnamento destinato a diverse categorie:
- Corsi abilitanti da 60 CFU: destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve ai posti per docenti con una certa esperienza
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o abilitati in sostegno
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU destinato ai docenti con tre anni di esperienza
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU
- Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
Percorsi abilitanti 60 CFU
Come già detto in precedenza il criterio primario per accedere ai corsi da 60 CFU è il titolo di studio, ed è la chiave che permette di insegnare una specifica materia in una determinata classe di concorso.
Per quelli che attualmente sono iscritti a un corso di laurea triennale e in vista del conseguimento del titolo hanno il diritto di accedere fatta a eccezzione a quelli iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico dove l’ammissione è vincolata dal conseguimento di 180 CFU.
Riserve speciali
La normativa corrente ha previsto una specifica riserva di posti per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti. Questa riserva si suddivide come segue:
- Nel primo ciclo, la riserva è fissata al 45%.
- Nel secondo e terzo ciclo, la riserva è stabilita al 35%.
Struttura del percorso
Per gli alle 23/24 e 24/25 i percorsi potranno essere svolti con modalità telematiche in misura non superiori al 50% del totale.
Sono previsti almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20crediti tra tirocinio diretto e indiretto.
L’obbligo di frequenza è fissato al 70% per ogni attività formativa.
Prova finale
La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali.
La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.
La lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, viene progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata.
La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
Riconoscimento 24 CFU e disposizioni per ITP
Il DPCM dispone che possono essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, i 24 CFU precedentemente ottenuti dagli aspiranti.
Da evidenziare che fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.
I costi per i corsi da 60 CFU
All’articolo 12 il decreto pone quali sono le cifre che si andranno a spendere al massimo per i percorsi.
I costi massimi, pari a 2.500 euro, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti.
Per ottenere i 60 CFU i costi massimi arrivano 2000 euro per gli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.
Cosa si studierà?
Al termine del percorso gli abilitati devono possedere:
a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica;
c) competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali;
d) capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacità e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali;
e) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale.
Percorsi abilitanti 30 CFU
Sono corsi rivolti a docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno.
L’articolo 13 spiega che coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
Struttura del percorso
I percorsi per l’acquisizione dei CFU o CFA possono essere svolti con modalità totalmente telematiche. Quindi, i docenti impegnati in questo percorso, acquisiranno i 30 CFU in modalità online al 100%.
Prova finale
La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.
I costi per i corsi da 30 CFU
Per i docenti che vogliono acquisire un’altra abilitazione e dunque parteciperanno ai percorsi per 30 CFU, il costo massimo previsto dal DPCM sarà di 2000 euro.
30 CFU per i precari con 3 anni di servizio e chi ha svolto il concorso straordinario bis
I docenti precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nelle scuole statali o paritarie e i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis accedono al corso da 30 CFU per ottenere l’abilitazione, anziché seguire il percorso standard da 60 CFU. I tre anni di servizio possono anche essere non continuativi. Almeno un anno deve essere stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l’abilitazione.
Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per chi non ha ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022
Si tratta dei percorsi previsti dalla fase transitoria e sono richiesti per accedere ai concorsi banditi fino a fine 2024 agli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.
Nel caso in cui si dovesse diventare vincitori di concorso, sono previsti ulteriori percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo la procedura concorsuale.
Percorsi formativi da 30 CFU per i vincitori di concorso non abilitati
Adatti a:
- per coloro che partecipano con il titolo di accesso più i tre anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;
- per coloro che partecipano al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA, come spiegato in precedenza
Per entrambe le categorie, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.
36 CFU per chi accede con il titolo di accesso più i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
Anche in questo caso, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.
I costi sono sempre pari a 2000€.
Tempistica dei corsi
Il DPCM sulla formazione iniziale degli insegnanti dispone a tal proposito che:
l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, deve concludersi entro il 28 febbraio 2024;
i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, devono concludersi entro il 31 maggio 2024.
Inoltre gli aspiranti che parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA come quelli che parteciperanno con 24 CFU/CFA, qualora lo vincano:
- saranno assunti con contratto al 31/08;
- integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l’abilitazione;
- saranno assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova;
- saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell’anno di prova.
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