Pensioni scuola, per docenti e ATA domande fino al 23 ottobre, per i DS fino al 28 febbraio
In questo speciale tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda.
Le tempistiche per presentare la domanda vanno dal 19 settembre al 23 ottobre 2023 per docenti e ATA. Mentre per i dirigenti scolastici c’è tempo fino al 28 febbraio.
Il termine del 23 ottobre deve essere osservato anche da chi ha i requisiti di pensione anticipata (41 anni 10 mesi per le donne 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età.
Come inoltrare la domanda?
La richiesta di pensionamento dovrà avvenire tramite le istanze Polis.
La richiesta potrà essere fatta avvalendosi delle 5 istanze Polis.
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022)
Per il personale scolastico ci sono diverse tipologie di pensionamento e per ogni tipologia ci sono dei requisiti da rispettare:
Pensione di vecchiaia:
articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011
Requisiti anagrafici:
D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2024
A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2024
Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni
Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Requisiti anagrafici: a domanda, 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024
Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024
Pensione anticipata:
articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024:
Requisiti contributivi donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
Requisiti contributivi uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi
Opzione donna:
articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021
Requisiti anagrafici: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021
Quote 100 e 102:
articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi (maturati entro il 31 dicembre 2021): anzianità contributiva minima di 38 anni
Requisiti anagrafici: 62 anni(requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022): anzianità contributiva minima di 38 anni +64 anni
Pensione anticipata flessibile:
articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni +62 anni
OPZIONE DONNA, articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 + 60 anni
Condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
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