Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha emanato il Decreto Ministeriale 37 del 29 febbraio 2024 che regola l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate esclusivamente online sul portale INPA (www.inpa.gov.it) dalle ore 12.00 del 1° marzo 2024 alle ore 23.59 del 15 marzo 2024.

Per accedere alla compilazione è necessario essere in possesso di:

  • SPID (Sistema Pubblico di identità digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)

ed essere accreditati a Istanze on line.

Le regole per l’aggiornamento delle GAE rimangono le stesse dei precedenti trienni: non sono previsti molti inserimenti, ad eccezione di coloro che si reinseriscono in graduatoria dopo essere stati cancellati per non aver presentato domanda in un precedente aggiornamento.

Le uniche modifiche riguardano:

  • Le GAE avranno validità biennale per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
  • Allegati: aggiornati i criteri per il conteggio del personale per genere e regione.

Possono presentare domanda di aggiornamento:

  • Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE.
  • Docenti cancellati per non aver presentato domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Il testo del decreto ministeriale e gli allegati sono disponibili sul sito INPA (www.inpa.gov.it). Per ulteriori informazioni e avvisi consultare il sito del Ministero dell’Istruzione e del merito (www.miur.gov.it).

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in data 29 febbraio 2024 l’elenco dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti proposti dalle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica e musicale.

L’elenco completo dei percorsi abilitanti è disponibile sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca: https://www.mur.gov.it/it

Costi dei corsi: Il percorso avrà un costo massimo di 2500 euro (60 CFU),  massimo 2000 euro per i corsi da 30 CFU. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Tipologie di corsi:

  • Percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA.
  • Percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA a cui si accede beneficiando della riserva del 30% prevista a favore dei docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno una sulla specifica classe di concorso.
  • Percorsi da 30 CFU utili ad acquisire il requisito per partecipare ai concorsi banditi nella fase transitoria di attuazione della riforma del reclutamento fino alla fine del 2024.
  • Percorsi da 30 o da 36 CFU post concorso, utili a conseguire abilitazione per i vincitori di concorso abilitati.
  • Corsi da 30 CFU/CFA on line, per I docenti già in possesso di ulteriore abilitazione o specializzazione su sostegno, attivati senza vincoli di programmazione e sostenibilità a livello numerico, erogati dai medesimi centri accreditati per gli altri corsi abilitanti.

Sia per i corsi da 60 CFU/CFA, che per quelli da 30 CFU/CFA, ad esclusione di quelli riservati ai docenti già abilitati o specializzati, le Università e le Istituzioni AFAM procederanno a graduare gli aspiranti in base a una specifica tabella di valutazione dei titoli.

 

Oggi i sindacati hanno firmato al Ministero il testo di Integrazioni e Modifiche al CNNI sottoscritto in data 10 maggio 2022.

Testo_Mobilita

Pertanto:

1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Ricordiamo inoltre che

  • Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo  si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Per quanto riguarda i Vincoli di Mobilità li trovate nel nostro precedente articolo:

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato una nota alle università e alle istituzioni Afam per fornire chiarimenti in merito all’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2023/2024.

Nella nota ministeriale si rende noto che sono in corso di perfezionamento i decreti attuativi del DPCM 4 agosto 2023, che riguardano:

    • La quota di riserva di posti per i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 59/2017.
    • Il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DPCM.

La nota specifica anche riguardo i percorsi da 30 CFU per abilitati/specializzati sul sostegno.

Con l’accreditamento dei percorsi, si autorizza anche l’avvio dei percorsi da 30 CFU per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione o che hanno la specializzazione sul sostegno e vogliono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione.

La Lumsa (Libera Università Maria Santissima Assunta) è la prima università per l’erogazione di percorsi formativi per l’abilitazione all’insegnamento da 30 CFU. Sono aperte le iscrizioni ai percorsi da 30 CFU dal 19 febbraio al 5 marzo 2024, per i docenti già in possesso di altra abilitazione/specializzazione sul sostegno.

La tassa di iscrizione a ciascun percorso è fissata in 2.000 euro più bollo di 16 euro e 150 euro per la prova finale, ai sensi dell’art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023, è previsto per chi volesse anche la rateizzazione di questi importi.

Possono iscriversi coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e che intendano conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale.

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del bando (5 marzo 2024) e devono essere autocertificati.

Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nota-15.02.2024

Per l’anno scolastico 2024/25, i docenti a tempo indeterminato che desiderano presentare domanda di mobilità (trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra) devono soddisfare determinati requisiti e non essere soggetti a vincoli specifici.

Fasi mobilità

Le operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra), come si legge nell’articolo 6/2 del CCNI 2022/25, si articolano nelle seguenti fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I movimenti avvengono secondo precise percentuali di posti destinate alle diverse fasi.

Nel CCNI 2022/25 sono presenti, come detto sopra, due vincoli dovuti alle procedure di mobilità e derivanti rispettivamente da:

  1. trasferimento in una delle scuole espresse nella domanda; trasferimento nel comune di titolarità attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
  2. trasferimento interprovinciale (a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati trasferiti).
  • Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole  indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.

  • Vincolo movimento interprovinciale 

Il docente che ottiene trasferimento o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità prima di tre anni dalla precedente domanda. Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Il vincolo si applica dai movimenti per l’a.s. 2022/23.

  • Deroghe

I vincoli sopra riportati saranno mitigati dalla disposizione in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
  • volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
  • al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.

Sull’applicazione di tali vincoli sarà necessario attendere la contrattazione tra sindacati e i rappresentanti ministeriali per capire se varranno come precedenza oppure no.