È firmato dai Ministri della Salute Speranza, del lavoro e delle politiche sociali Orlando e per la pubblica amministrazione Brunetta il decreto 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35  DECRETO 14/02/22 ( si riferisce ai lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, per i quali è prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il provvedimento interministeriale individua le suddette patologie indipendentemente dallo stato vaccinale e anche in caso di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari.

L’esistenza delle patologie in questione deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

 

La circolare Inps n°23 del 9 febbraio 2022 indica le modalità di richiesta sull’assegno unico e universale figli introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Il bonus spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
    a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 230/2021).

Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media (cfr. l’art. 4, comma 4, del D.lgs n. 230/2021).
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili (cfr. l’art. 4, comma 5, del D.lgs n. 230/2021).

Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).

Modalità di riscossione

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

– conto corrente bancario;

– conto corrente postale;

– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Calcolo della rata mensile di assegno spettante

L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente. Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno, l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento. Per le domande presentate dal 1° luglio, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’ISEE.

Nella mobilità 2022/2023 molti docenti metteranno a punto la presentazione della domanda telematicamente, sono molte le novità. Ci sono tante variabili da considerare per cercare di ottenere il trasferimento desiderato attraverso un’apposita opzione da selezionare nel modulo di domanda online, scegliere di essere trasferiti anche in cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune di titolarità o con completamento in altro comune.

Cattedre orario esterne

Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Tale richiesta, ai sensi dell’art.11, comma 1, del CCNI mobilità 2022-2025, non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Preferenze di sede

Per quanto riguarda i trasferimenti o la mobilità professionale per la scuola secondaria di I e II grado, in caso di scelta di preferenze puntuali di singola scuola, il sistema informatizzato prima esaminerà, per ogni singola preferenza e nell’ordine elencato, le cattedre interne , poi quelle esterne con completamento nello stesso comune e infine quelle esterne con completamento in comune diverso.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

 

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per “regole troppo complicate”. Il decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri è composto da 6 articoli. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuerà a durare 6 mesi), e riscrive le regole per quarantene e DaD a scuola.

Cambiano le regole per la gestione in classe dei ragazzi positivi.

  • – scuola dell’infanzia: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • scuola primaria: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.

Si è conclusa la riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la mobilità 2022/23. Secondo i calcoli a settembre 2022 ci sarebbero almeno 100mila docenti potenzialmente autorizzati a cambiare istituto (34.000 per l’anno scolastico 2019-20, 19.995 per il 2020/21, oltre 45mila per il 2021/22).

Queste le modifiche previste alla bozza di contratto:

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono  il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.