Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per “regole troppo complicate”. Il decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri è composto da 6 articoli. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuerà a durare 6 mesi), e riscrive le regole per quarantene e DaD a scuola.

Cambiano le regole per la gestione in classe dei ragazzi positivi.

  • – scuola dell’infanzia: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • scuola primaria: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.

Si è conclusa la riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la mobilità 2022/23. Secondo i calcoli a settembre 2022 ci sarebbero almeno 100mila docenti potenzialmente autorizzati a cambiare istituto (34.000 per l’anno scolastico 2019-20, 19.995 per il 2020/21, oltre 45mila per il 2021/22).

Queste le modifiche previste alla bozza di contratto:

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono  il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.

 

Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nella giornata di oggi, il Ministero dell’Istruzione ha incontrato i sindacati in merito all’aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Lo stesso Ministero ha presentato ai sindacati la bozza del nuovo regolamento per le supplenze, dove sono contenute importanti novità.

Supplenze e aggiornamento GPS: Ministero Istruzione presenta   la bozza del nuovo regolamento

La bozza del nuovo regolamento per le supplenze dovrebbe andare a sostituire i contenuti dell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 che istituì le nuove graduatorie.
Il comunicato Uil Scuola ha indicato i punti più importanti della bozza del nuovo regolamento che, come viene precisato dal sindacato di Pino Turi, dovrà essere discusso.

Rinvio all’anno scolastico 2023/24 dell’aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di istituto di II e III fascia

La bozza del regolamento prevede quanto segue:

Il rinvio all’a.s. 2023/24 dell’aggiornamento (e dei possibili nuovi inserimenti) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle connesse Graduatorie di Istituto di II e III fascia con validità triennale;
Eliminazione, a partire dall’a.s. 2023/24, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di II fascia della scuola dell’infanzia e della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze della Formazione Primaria;
Conferma, a partire dall’a.s. 2022/23, della procedura esclusivamente online per il conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie ad Esaurimento e da quelle Provinciali;
Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce e agli abbandoni del servizio, a partire già dall’a.s. 2022/23, in cui è anche prevista la cancellazione dalle relative graduatorie per tutto il periodo di vigenza delle stesse;
Nella scuola di I e II grado ripristino, già dall’a.s. 2022/23, della possibilità per il supplente di partecipare all’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio.
Dunque, come era stato già ipotizzato nei giorni scorsi, la bozza del nuovo regolamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze rinvierebbe l’aggiornamento e i nuovi inserimenti per le GPS e le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia al prossimo anno scolastico 2023/24, oltre a cambiare piuttosto radicalmente le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020.
Il confronto, in merito alla questione aggiornamento GPS, riprenderà giovedì prossimo, 27 gennaio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da un gruppo di genitori in merito all’ordinanza sindacale per la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle strutture scolastiche del territorio comunale di Reggio Calabria che era stata prorogata sino al 22. Lo rende noto il sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti. Domani le lezioni riprenderanno in presenza.  Il dispositivo del Tar afferma che il potere derogatorio presuppone “la sussistenza della cosiddetta ‘zona rossa’, oltre che un’eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o elevata diffusione del virus proprio nella popolazione scolastica”.
“Due parametri – afferma Brunetti – che naturalmente abbiamo anche valutato, tenuto conto che non si è trattato di una decisione assunta a cuor leggero, che la salute dei nostri ragazzi deve essere sempre messa al primo posto e che le valutazioni avanzate in seno alla task force sanitaria comunale hanno tenuto conto delle diverse sollecitazioni ricevute dalle strutture sanitarie cittadine, che in queste settimane stanno vivendo un momento di forte sofferenza, nonché dalle stesse istituzioni scolastiche che ci hanno espresso fortissime preoccupazioni. D’altronde, da parte nostra ci siamo sempre mossi nella direzione di tutelare la salute dei cittadini. In questo senso si spiegano anche i provvedimenti assunti in passato per l’annullamento dei concerti e dei festeggiamenti civili durante il periodo delle feste mariane e nel periodo natalizio. Non è solo una questione legata alla scuola, ci vuole un’attenzione generalizzata e per questo obiettivo abbiamo sempre lavorato”.

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. Si tratta quindi di insegnare i contenuti di una data materia non in lingua italiana ma in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.  Il profilo dell’insegnante che vuole insegnare tramite metodologia CLIL è caratterizzato dai seguenti requisiti:

  • competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare almeno ad un livello B2 o livello C1.
  • competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti in formazione iniziale e 20 CFU per i docenti in servizio.

Il Corso si propone di fornire una formazione metodologico-didattica in ambito CLIL e si rivolge a tutti i docenti di discipline non linguistiche interessati ad insegnare la propria materia attraverso una lingua straniera.

Il corso CLIL consente di conseguire un certificato attestante le competenze acquisite per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi dell’articolo 14 del decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249. Il titolo è utile per diversi sbocchi professionali quali graduatorie scolastiche, concorsi pubblici, libera professione e aggiornamento professionale. Inoltre, esso consente ai docenti di ottenere la convalida di 3 punti per le graduatorie scolastiche provinciali (GPS) se accompagnata dal possesso di una certificazione linguistica.
Il corso CLIL ha una durata annuale, quindi equivale a un anno accademico. Con l’iscrizione al corso CLIL non è quindi possibile la contemporanea iscrizione ad altri corsi di perfezionamento, master o corsi di laurea.