Con la nota 101933 del 4 luglio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente trasmesso i termini utili per la presentazione delle domande di mobilità annuale.Il primo a poter presentare la domanda sarà il personale ATA che partirà con le istanze dall’ 8 luglio 2024. Per il personale docente, educativo la prima data utile sarà invece quella dell’ 11 luglio 2024. Esaminando il CCNI sottoscritto, ecco chi può e chi non può fare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

A) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

  • a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
  • A)Utilizzazione  e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
  • B) Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.

B)  DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

  • a.s.. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
  • A) Assegnazione provvisoria ed utilizzazione solo nell’ambito della provincia di assegnazione della sede all’atto della nomina
  • B) Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie didocenti, con determinati requisiti, in tale circostanza  usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata

C)  DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS OPPURE DALLA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 O 2022/23 CHE HANNO RINVIATO O RIPETUTO IL PERIODO DI PROVA NELL’A.S. 2023/24

  •  possono presentare domanda di Utilizzazione  e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
  • possono produrre domanda di Assegnazione provvisoria in altra provincia solo  solo se rientrano in specifiche categorie di docenti con determinati requisiti; in tale circostanza  usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata all’atto del conferimento della nomina a tempo determinato

D) DOCENTI ASSUNTI DALLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2023 E CHE ABBIANO IN OGNI CASO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL PREDETTO A.S. 2023/24

  • possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se hanno requisiti per rientrare nelle deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di assegnazione 
  • se in possesso dei requisiti che appresso indicheremo, potranno produrre domanda di  utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ma vengono  collocati in codarispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno
  • nelle assegnazioni provvisorie interprovincialisono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di
  • in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

Esaminiamo ora i requisiti necessari per ottenere le deroghe che permettono di richiedere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

I sopra indicati docenti possono presentare domanda solo se rientrano nelle seguenti categorie di docenti:

  1. Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:                                                                                                                                                                                                                              a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;                                                          b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati  al punto a) precedente                                                                                                                                                                                                              c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b;                   
d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c);                                                                                                                                                                                                                                      e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui a punti precedenti        

VEDIAMO ORA LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI E’ CONSENTITO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (QUINDI QUANDO E’ POSSIBILE E PRODURRE DOMANDA).

IN SOSTANZA, OCCORRE CHE RICORRANO LE SEGUENTI CONDIZIONI/MOTIVAZIONI

Detti motivi sono indicati dagli  art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22, come di  seguito riportati:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;
  • ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati. Infatti, il personale scolastico, anche se coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessariala convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

In ogni caso, pur in presenza dei sopra citati motivi, non è possibile richiedere assegnazione provvisoria:

  • per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali – Roma, Milano, etc per esempio – e solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
  • personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo)
  • per più province;
  • per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/25: il Ministero ha pubblicato la nota n. 38631 del 4 luglio 2024 con le indicazioni e le date utili per il personale docente, educativo e ATA per presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Prorogato CCNI 2019/22 e stipulata Intesa per il 2024/25

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25 si svolgono sulla base del CCNI 2019/22  prorogato con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta da MIM e OOSS in data 27 giugno 2024. Ecco l’Ipotesi di intesa

Essa introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, ampliando così la platea di docenti vincolati che possono presentare istanza di assegnazione provvisoria.

Le date di presentazione della domanda

Per il personale docente l’area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dall’11 al 24 luglio.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dall’8 al 19 luglio 2024.

Chi può presentare domanda di Assegnazione provvisoria

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).

Gli aspiranti docenti potranno sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/25 e 2025/26 potranno presentare la domanda dall’8 al 10 luglio. Le date sono state comunicate dal Ministero dell’Istruzione, fornendo un breve arco temporale per completare questo importante passo.

Questa possibilità è riservata agli aspiranti che hanno presentato domanda con riserva entro il 24 giugno e che in quel momento non avevano ancora conseguito il titolo richiesto. L’ultimo giorno utile per ottenere il titolo di abilitazione e/o la specializzazione per il sostegno era il 30 giugno 2024, secondo quanto stabilito dall’OM n. 88/2024.

L’avviso ufficiale sarà pubblicato sul sito InPA l’8 luglio, dando il via alla finestra di presentazione delle domande.

Requisiti per la Compilazione dell’Istanza

Per accedere alla compilazione dell’istanza, è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Inoltre, gli aspiranti devono essere abilitati al servizio “Istanze on line”, il portale ufficiale attraverso il quale vengono gestite le domande per le GPS.

Implicazioni per gli Aspiranti

Coloro che riusciranno a sciogliere la riserva verranno inseriti in prima fascia GPS. Questo significa che qualsiasi domanda presentata per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento in seconda fascia non avrà più valore, poiché l’aspirante sarà considerato in prima fascia.

Al contrario, chi non riuscirà a sciogliere la riserva perché non ha conseguito il titolo in tempo o perché l’istanza non va a buon fine, sarà inserito in seconda fascia GPS, a condizione che abbia presentato correttamente la domanda per la stessa classe di concorso. Se non viene rispettata questa condizione, l’aspirante non comparirà affatto nelle GPS per l’anno scolastico 2024/25 e non potrà presentare la domanda per le “max 150 preferenze”.

Conclusione

La finestra temporale dall’8 al 10 luglio rappresenta un momento cruciale per molti aspiranti docenti che desiderano assicurarsi una posizione nella prima fascia delle GPS. È fondamentale che tutti i requisiti siano soddisfatti e che le domande siano presentate correttamente per evitare di perdere questa opportunità.

Il Ministero, attraverso l’Ipotesi di Intesa firmata con i sindacati, ha messo in moto il processo che porterà alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25. Le date verranno comunicate a breve.

In base all’Intesa sottoscritta, i docenti vincolati per tre anni nella scuola di assunzione potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria. La richiesta può essere fatta a livello provinciale da tutti gli interessati e a livello interprovinciale da coloro che rientrano nelle deroghe previste.

Motivi per l’Assegnazione Provvisoria

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per i seguenti motivi:

– Ricongiungimento ai figli o agli affidati minori con provvedimento giudiziario.
– Ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o convivente, inclusi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza sia certificata anagraficamente.
– Gravi esigenze di salute del richiedente, supportate da idonea certificazione sanitaria.
– Ricongiungimento al genitore.

Province e Preferenze

I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria sia per la provincia di titolarità sia per una provincia diversa, in base ai motivi sopra elencati.

Presentazione della Domanda di Assegnazione Provvisoria

La domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25 può essere presentata con le seguenti modalità:

– Numero di preferenze:La domanda può essere presentata per una sola provincia, indicando fino a 15 preferenze per la scuola secondaria e fino a 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria. Le preferenze possono riguardare scuole, distretti e/o comuni, senza distinzione, ma devono rispettare il limite numerico.

– Classe di concorso o posto diverso: La domanda può essere fatta anche per una classe di concorso, posto o grado di istruzione diverso da quello di titolarità, purché si possieda la necessaria abilitazione. In questo caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva e si deve indicare sia la classe di concorso/posto di titolarità sia la nuova classe di concorso/posto/grado di istruzione. Se si richiede l’assegnazione per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità.

Limitazioni geografiche:Non è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per il comune di titolarità, a meno che il comune non sia suddiviso in più distretti sub-comunali e il richiedente benefici di una delle precedenze previste dall’art. 8 del CCNI 2019/22.

Chi può presentare la domanda

Tutti i docenti che soddisfano i requisiti sopra elencati possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria, rispettando le modalità e le limitazioni indicate.

Come specificato nel CCNI 2019/22

Articolo 1/1: Le disposizioni si applicano al personale docente a tempo indeterminato.
Articolo 7/2:Possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Secondo il prorogato CCNI 2019/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, per uno dei motivi sopra riportati, i seguenti docenti:

1. Assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24: Questi docenti, a causa delle disposizioni dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono presentare domanda di assegnazione solo nella provincia di titolarità, eccetto chi rientra in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21.

2. Assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti:Questi docenti, anche se soggetti a uno dei vincoli triennali previsti dal CCNI sui trasferimenti e passaggi di ruolo 2022/25, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale. I vincoli riguardano solo la mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Ad esempio, un docente che ha ottenuto un trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, può comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, rispettando i motivi e requisiti previsti.

Dall’Ipotesi di Intesa del 27 giugno 2024

Il CCNI 2019/22 è stato integrato dalle disposizioni dell’Ipotesi di Intesa del 27 giugno 2024, che ha ampliato la platea di docenti che potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale. Grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, alcune categorie di docenti potranno beneficiare del ricongiungimento nelle procedure di mobilità.

In virtù delle relative disposizioni legislative e di quelle dell’Ipotesi di Intesa, i docenti:

  • assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe.

Il Ministero ha diffuso la nota con le indicazioni per lo scioglimento del servizio al 30 giugno inserito dai candidati ATA 24 mesi con riserva. Nella nota non si forniscono indicazioni specifiche, ciò significa che ogni USR si organizza autonomamente.

Raccogliamo gli avvisi degli USR con i modelli di autocertificazione

USR Abruzzo  Scadenza invio autodichiarazione il 1° luglio.

Avviso e modello USR Abruzzo

L’USR Campania chiede agli aspiranti l’invio dell’autocertificazione entro il 3 luglio.

Avviso e modello USR Campania

USR Marche

Nuovo avviso: verifica su SIDI –

Emilia Romagna 

Avviso e modello USR Emilia Romagna

Precisazioni: quello fino al 30 giugno si dichiara non prima del 1° luglio.

Puglia 

Nota e modello Taranto precisazione: I candidati che hanno dichiarato nell’istanza di beneficiare di contratto con scadenza al 30/06/2024, non potranno sciogliere la riserva prima del 01/07/2024 (primo giorno utile successivo alla scadenza del contratto) e, pertanto, le dichiarazioni del suddetto personale dovranno essere inviate a questo ufficio non prima del 01/07/2024

Nota e modello Foggia

Nota e modello Bari e BAT

Nota e modello Brindisi

USR Toscana

Nessuna autocertificazione: gli Uffici di ambito territoriale potranno verificare direttamente al sistema SIDI la proroga dei contratti.

Nota

USR Molise

Autocertificazione entro il 30 giugno.

Avviso e modello

USR Lazio

Autocertificazione entro 4 luglio.

Avviso 

USR Friuli Venezia Giulia

Verifica su SIDI- Avviso

USR Calabria

Avviso e modello

USR Lombardia

Scadenza invio autocertificazione

Avviso e modello

USR Piemonte

Avviso: verifica su SIDI –

USR Basilicata

Verifica su SIDI

Avviso

Veneto

Avviso Vicenza: comunicazione solo se il servizio non è stato poi prestato

Sardegna

Avviso e modello Oristano

La nota del MIM