L’ordinanza ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023.

Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:

  • Personale docente
    La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.
  • Personale educativo
    La domanda va presentata dal 1° al 21 marzo 2022.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 aprile.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.
  • Personale ATA
    La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio.
  • Insegnanti di religione cattolica
    La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto

COME COMPILARE LA DOMANDA
Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line.
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

NOTA BENE

  • Compila/Modifica ogni singola sezione della domanda;
  • Allega tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;
  • Inoltra la domanda entro il termine previsto dall’ordinanza.

NORMATIVA

Concorso scuola secondaria primo e secondo grado di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022. Il concorso prevede prova scritta, prova pratica per alcune classi di concorso, prova orale. La graduatoria sarà formata dai candidati che sulla base delle votazioni riportate nelle prove e nella valutazione dei titoli, si collocheranno nel numero dei posti banditi per quella classe di concorso nella regione scelta. Partecipano al concorso esclusivamente i docenti che hanno presentato domanda telematica entro il 31 luglio 2020. Vincolati anche alla o alle classi di concorso e regione scelte in quella fase, nonostante da allora siano trascorsi due anni. Solo per le classi di concorso STEM (A020, A026, A027, A028, A041) sarà possibile presentare una nuova domanda, nei tempi che saranno stabiliti da un apposito decreto ministeriale.

Il concorso 2020 è abilitante

Tutti i candidati che supereranno le prove (prova scritta e prova orale + prova pratica per quelle classi di concorso che la prevedono) sia che rientrino nella graduatoria, sia che non ne facciano parte, conseguiranno l’abilitazione per la classe di concorso oggetto del concorso. Ogni candidato – se in possesso dei relativi titoli di accesso – ha potuto presentare domanda di partecipazione per max una classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado e max una classe di concorso della scuola secondaria di II grado (+ procedura sostegno se in possesso del relativo titolo).

 

Tra i diritti del personale scolastico di ruolo e non, c’è quello di poter usufruire dei permessi per partecipare a concorsi ed esami, sebbene sia opportuno sottolineare che ci siano delle differenze a seconda della tipologia di contratto. La normativa di riferimento è il CCLN del 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016/18.

Il calendario delle prove del concorso ordinario secondaria

CALENDARIO 

NOTA BENE Il calendario non comprende tutte le classi di concorso per cui è stata bandita la procedura: nell’avviso si precisa che le date relative allo svolgimento delle prove per le classi di concorso al momento non considerate verrà comunicato successivamente, previa pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Le prove scritte saranno sostenute nella Regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione; l’elenco delle scuole individuate come sede di esame sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

Docenti con contratto a tempo indeterminato

L’art 15 comma 1, del CCLN afferma

  • “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
    partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.”

Modalità di fruizione

  • I docenti a tempo indeterminato potranno usufruire degli 8 giorni di permesso nell’arco dell’intero anno scolastico solo per le giornate in cui si esplicheranno le prove concorso/ esame e per il raggiungimento della sede (compreso il rientro) ove si terrà il concorso/esame.
  • Questi stessi giorni non potranno essere utilizzati per la preparazione agli esami, infatti nello specifico, la normativa prevede che il docente possa chiedere altri permessi come ad esempio permesso studio e aspettativa per motivi di studio.
  • Possono essere fruiti anche se l’esame o la prova di concorso si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro. Il permesso richiesto non è infatti rapportabile al proprio orario di servizio anche se la prova concorsuale o esame dovessero svolgersi in orario pomeridiano. Anche il personale a tempo parziale può usufruire di questi permessi, in proporzione alle giornate di lavoro settimanale previste (l’amministrazione individua i giorni di permesso spettanti a ciascun dipendente a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro di ciascuno di essi).
  • Per poter usufruire dei permessi per concorso/esame, i docenti dovranno presentare al Dirigente scolastico una documentazione che giustifichi la richiesta e la partecipazione all’esame o al concorso, con l’indicazione dei giorni in cui saranno impegnati nelle prove in oggetto.

Per quali tipologie di esami o concorso possono essere richiesti i permessi?

  • Non esiste nessuna limitazione in quanto l’art 15 del CCLN in riferimento alla possibilità di usufruire dei permessi retribuiti non pone nessun vincolo in ordine alla tipologia di concorsi o esami che possano giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.

Cosa comporta al docente la richiesta dei permessi retribuiti

  • Il docente non sarà in nessun modo penalizzato, né da un punto di vista giuridico e né economico in quanto i giorni di permesso saranno interamente retribuiti, valutati ai fini dell’anzianità di servizio e non ridurranno le ferie.
  • Personale a tempo determinato
  • Sebbene l’unica differenza che sussista tra i docenti di ruolo e i precari sia lo stato giuridico ed economico, siamo ancora lontani dal far sì che entrambe le categorie possano godere degli stessi diritti, infatti i docenti a tempo determinato possono usufruire dei permessi per partecipare a concorsi o esami ma con delle differenze sostanziali.
  • La normativa di riferimento è l’art. 19 comma 7, del CCLN che recita quanto segue:
  • Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio…
  • Da ciò si evince che il personale a contratto determinato, potrà usufruire degli otto giorni durante l’anno scolastico ma questi ultimi non saranno retribuiti e interromperanno l’anzianità di servizio andando così a inficiare quei giorni di servizio che potrebbero essere utilizzati dai docenti nelle procedure come l’aggiornamento delle GPS o delle GAE.
  • Per tutte le altre condizioni sopra espresse in merito ai docenti di ruolo, anche i docenti a tempo determinato ne usufruiranno fatta eccezione per il mancato riconoscimento della retribuzione degli otto giorni per permessi per esami o concorsi.
  • Cosa portare a scuola come giustificazione
  • Il dipendente al rientro a scuola presenta, a giustificazione dell’assenza, l’attestazione di partecipazione rilasciata dal soggetto presso il quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale. In  sostituzione dell’attestazione è possibile comprovare l’esame o la prova concorsuale con autocertificazione.
  • Nell’autocertificazione è implicito che si possa anche dichiarare oltre al giorno effettivo di svolgimento dell’esame i giorni che sono serviti per il viaggio, e né la segreteria, né il dirigente potranno richiedere eventuali biglietti o altro perché non contemplato dalla norma. L’autocertificazione di fatto adempie all’obbligo richiesto. Permesso per concorso od esame: ecco perché la segreteria non può chiedere conto degli spostamenti del docente

Ferie

Un’alternativa possono essere le ferie. I docenti a tempo determinato possono fruire per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso

 

 

Mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23. Il Ministero ha presentato ai sindacati l’ordinanza che disciplina le operazioni contenute nell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritta il  27 gennaio 2022 per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. Le date devono ancora essere confermate con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale.  La presentazione delle domande avverrà in modo telematico attraverso il sito istanza online  .

Personale docente

Presentazione domande : dal 28 febbraio al 15 marzo 2022

Presentazione domanda graduatoria interna di istituto: dal 16 al 23 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:23 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022

Personale ATA

Presentazione domande: dal 2 marzo al 18 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 29 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 20 maggio 2022

Personale educativo

Presentazione domande: dal 1° marzo al 21 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022

Docenti IRC (no modalità online)

Presentazione domande: dal 21 marzo al 15 aprile 2022.

Pubblicazione movimenti: 30 maggio 2022.

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Riepilogo vincoli mobilità

Docenti assunti fino all’anno scolastico 2019/20

Possono, per l’a.s. 2022/23, presentare domanda di trasferimento/passaggio:

• Se ottengono il movimento in provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola: si bloccano, salvo le deroghe previste 1,

per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Se ottengono il movimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” e ì “distretto”): si bloccano, salvo le deroghe previste2 , per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non c’è nessun vincolo per richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 22/23.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21

Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda di trasferimento o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2020/21:

• Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
• Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste3, per il 22/23.

Potranno presentare domanda per il 23/24.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

• Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22:

Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2021/22:

• Non potranno richiedere mobilità, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 23/24.

Potranno presentare domanda di mobilità per il 24/25.

• Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per il 24/25.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

• Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25.

Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

NOTE

1 Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la
precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

2 Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

3 Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

Come ormai noto dal 13 marzo inizieranno le prove per il concorso scuola secondaria. Vediamo insieme  le regole anti-Covid19 per la procedura concorsuale. Fino al 31 marzo (giorno ultimo previsto per lo stato di emergenza)  è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso della certificazione verde ,dunque vaccino o test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone incaricate della verifica, tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali.  I candidati che non presenteranno l’obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede concorsuale. I candidati inoltre dovranno essere muniti  di mascherina FFP2, mantenere la distanza di sicurezza e verrà chiesto di consegnare l’ autocertificazione di assenza sintomi da Covid-19.

Come si ottiene  la Certificazione verde COVID-19?

Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito in L. n. 87 del 17/06/2021, prova:

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale;

• l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data di completamento del ciclo vaccinale);

• la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).