Il tribunale di Torino accoglie il ricorso presentato per far valere la Carta del docente anche ad un docente precario. Il giudice gli da ragione e concede anche 3mila euro di risarcimento per gli anni precedenti. Un accoglimento da parte di un Giudice del Lavoro a seguito della sentenza del Consiglio di stato che ha concesso il bonus ad un docente precario di religione cattolica. La sentenza del CdS, n.1842/2022, ha fatto scuola colmando una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari per l’acquisto di strumenti, risorse e opportunità di formazione in servizio. La sentenza odierna ha assegnato al docente che aveva presentato ricorso i 500 euro dell’annualità corrente, più quelli delle cinque supplenze annuali precedenti, per un totale di 3mila euro di risarcimento. Nella sentenza si legge che “il docente a tempo determinato” deve avere il “beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente”. La carta del docente – introdotta dall’articolo 1 comma 121 della L. 107/2015 – è “un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. Il giudice del Tribunale di Torino ricorda che “il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l’esclusione da parte del Ministero dell’Istruzione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico”. In conclusione, “deve, dunque, accertarsi il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2020/21 della complessiva somma di € 3.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge”.
Concorso ATA 24 mesi: aggiornamento annuale delle graduatorie di prima fascia. Requisito principale per accedere alle graduatorie di prima fascia è l’aver svolto 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, di servizio. Da queste graduatorie si attinge per supplenze e i ruoli 2022/23. A quanto si apprende da fonti sindacali, le domande quest’anno sono previste dal 27 aprile al 18 maggio. La nota ministeriale deve tuttavia ancora essere pubblicata. Per la conferma del periodo di presentazione delle istanze su Polis si attende la comunicazione del ministero.
Requisiti
I candidati per accedere alle graduatorie 24 mesi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);
Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.
É stato pubblicato il Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 di attivazione del VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno). I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022, nelle modalità di seguito indicate:
- 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
- 25 maggio 2022 prove scuola primaria;
- 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
- 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.
RIPARTIZIONE DEI POSTI PER ATENEO
ATTO NORMATIVO DM N.333 DEL 31/03/2022.PFD
Calendario prove
Le prove scritte per il Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno secondo i seguenti calendari:
- I Calendario ( periodo 14 marzo 2022 – 13 aprile 2022)
- II Calendario (periodo 21 aprile 2022 – 29 aprile 2022)
Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.
Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.
Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.
Nella serata del 29 marzo il Ministero dell’Istruzione ha diramato una nota esplicativa con tutte le indicazioni in merito a quanto espresso dal provvedimento governativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo ed entrato in vigore il 25 marzo. Fra queste, le indicazioni per gli insegnanti non vaccinati. Come già espressamente previsto dal decreto riaperture, infatti, chi non sarà vaccinato non potrà svolgere l’attività didattica in aula.
“Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale – scrive il Ministero – potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione“.
Viale Trastevere fornisce un’indicazione più precisa: “A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento“. Dunque, il Ministero equipara la situazione degli insegnanti non vaccinati a quella dei docenti inidonei. Ciò vuol dire che tale personale avrà un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, esattamente come per il personale temporaneamente non idoneo.
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