Concorso straordinario bis art. 59 bis del DL 73/2021 per docenti con almeno tre annualità di servizio svolti nella scuola statale negli ultimi cinque anni (dal 2017/18 al 2021/22). Esclusi i docenti assunti dalla prima fascia delle GPS nell’a.s. 2021/22. A breve il bando per la presentazione della domanda.
I requisiti di accesso
Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta entro la data di presentazione della domanda
- a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
- non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
- c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
- una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico. Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
La prova orale
Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108, ancora da pubblicare in Gazzetta ufficiale, spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato valuta la padronanza delle discipline La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese .Fin qui il decreto, nulla di più. Dunque una prova disciplinare sulla base di un preciso allegato, sulla base della quale una commissione dovrà stabilire in trenta minuti la padronanza delle discipline. E qui i dubbi dei futuri partecipanti: per classi di concorso con più discipline, la traccia conterrà argomenti di tutte le discipline o solo di una, a sorte? E a fronte di programmi molto vasti cosa può contenere una traccia che valuti la padronanza di tutta la disciplina? più domande, collegate o meno tra di loro? Probabilmente per avere una risposta a questi quesiti bisognerà attendere la pubblicazione dei Quadri di riferimento per la valutazione della prova, ma per allora certamente la preparazione dovrà essere già solida e completa. Ricordiamoci che il concorso è rivolto a docenti che già da anni insegnano, svolgono la professione, si assumono la responsabilità della valutazione degli studenti.
Valutazione della prova
Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti. Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti
Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
L’Allegato B individua invece i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.
Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
La graduatoria
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” né scorrimento della graduatoria. Una decisione che secondo noi rischia di creare posti vuoti. Perché è importante avere la graduatoria con tutti i partecipanti alla prova. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
I posti
Si tratta di circa 14.000 posti per la secondaria di primo e secondo grado. Sono i posti residui dalle immissioni in ruolo 2021/22, che non è stato possibile attribuire per mancanza di candidati nelle graduatorie dei ruoli e che il Ministero ha voluto assicurare ai precari, rendendoli non disponibili per la mobilità dei docenti di ruolo nè per le prossime immissioni in ruolo.