Il Ministero dell’Istruzione dà il via all’aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e alle corrispondenti Graduatorie di Istituto . Dal 12 al 31 Maggio sarà possibile tramite il sito https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm  effettuare la compilazione della domanda.

RIPORTIAMO UNA BREVE GUIDA PER LA  COMPILAZIONE DOMANDA .

 

 

 

 

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: ecco l’ordinanza 112 del 6 maggio 2022.

Aggiornamento Graduatorie Provinciali per supplenze e di Istituto procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

ORDINANZA m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018095.11-05-2022.

Lo Studio Cilea e Fisp (Federazione Italiana Scuola Personale ) hanno il piacere di comunicare l’ eccellente vittoria al Consiglio di Stato per gli abilitati esteri che sono stati ammessi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.

L’Avvocato Rosa Cilea nel patrocinare il ricorso proposto da alcuni docenti abilitati all’estero esclusi dalle Gps ha ottenuto il riconoscimento di quest’ultimi all’inserimento al pieno titolo per ogni beneficio ed effetto di legge sia per la collocazione in prima fascia che ai fini per l’incarico a tempo determinato e indeterminato. Un ’importante pronuncia che sancisce un diritto costituzionalmente  garantito e protetto al lavoro e alla stabile occupazione dei sunnominati docenti  e di coloro che si trovano nelle stesse condizioni di fatto e di diritto.

ORDINANZA DEL 10/05/2022

Graduatorie GPS per le supplenze (ma anche eventuale ruoli su posto di sostegno) per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: siamo alla vigilia della riapertura per la presentazione della domanda attraverso Istanze online. In estate poi un’ulteriore domanda per partecipare all’attribuzione delle supplenze.

Il docente che si appresta all’aggiornamento delle GPS potrà

  • dichiarare titoli “nuovi”, conseguiti dopo il 6 agosto 2020 ed entro la data di scadenza per la presentazione della domanda GPS 2022 ma anche
  • titoli già in possesso entro il 6 agosto 2020 ma non dichiarati in quell’aggiornamento

Non potranno essere dichiarati nuovamente titoli considerati non validi nel 2020, dato che le tabelle di valutazione dei titoli saranno uguali.

La BOZZA della nuova ordinanza afferma esplicitamente “Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.

Errori nei titoli dichiarati nel 2020

E se l’aspirante volesse cancellare un titolo precedente perché nel frattempo si è accorto di un errore e non vuole inficiare il suo punteggio, con il rischio di ricevere una supplenza e poi essere depennato alla verifica?

Qui la situazione si complica e probabilmente su questo punto dovranno essere fornite informazioni più specifiche.

La BOZZA afferma infatti “Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi… ”

Secondo la piattaforma presentata ai sindacati lo scorso 2 maggio, non è possibile intervenire sul pregresso. In questo caso si dovrebbe contattare l’ufficio Scolastico e far modificare il punteggio in fase di verifica.  Attendiamo in merito specifiche indicazioni. L’aspirante già inserito in GPS potrebbe non presentare domanda di aggiornamento E se il docente non deve aggiornare punteggio, non vuole cambiare le scuole delle graduatorie di istituto già scelte nel 2020 e rimane nella stessa provincia, deve necessariamente presentare domanda?

No, si può anche non presentare domanda.se si hanno titoli di preferenza, la domanda va presentata necessariamente perché trattandosi di titoli a scadenza, vanno rinnovati. Altrimenti le preferenze andranno perse. “Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/21- 2021/22, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire
della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.” Sempre a proposito dell’aggiornamento va ricordato che “Poiché gli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 cessano di avere efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.”

 

Concorso straordinario bis art. 59 bis del DL 73/2021 per docenti con almeno tre annualità di servizio svolti nella scuola statale negli ultimi cinque anni (dal 2017/18 al 2021/22). Esclusi i docenti assunti dalla prima fascia delle GPS nell’a.s. 2021/22. A breve il bando per la presentazione della domanda.

I requisiti di accesso

Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta entro la data di presentazione della domanda

  • a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
  • non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
  • c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  • una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico. Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

La prova orale

Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108, ancora da pubblicare in Gazzetta ufficiale, spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria. La prova disciplinare consiste in una prova  orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato valuta la padronanza delle discipline La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese .Fin qui il decreto, nulla di più. Dunque una prova disciplinare sulla base di un preciso allegato, sulla base della quale una commissione dovrà stabilire in trenta minuti la padronanza delle discipline. E qui i dubbi dei futuri partecipanti: per classi di concorso con più discipline, la traccia conterrà argomenti di tutte le discipline o solo di una, a sorte? E a fronte di programmi molto vasti cosa può contenere una traccia che valuti la padronanza di tutta la disciplina? più domande, collegate o meno tra di loro? Probabilmente per avere una risposta a questi quesiti bisognerà attendere la pubblicazione dei Quadri di riferimento per la valutazione della prova, ma per allora certamente la preparazione dovrà essere già solida e completa. Ricordiamoci che il concorso è rivolto a docenti che già da anni insegnano, svolgono la professione, si assumono la responsabilità della valutazione degli studenti.

Valutazione della prova

Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti. Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti

Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

L’Allegato B individua invece i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.

Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.

La graduatoria

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.

Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” né scorrimento della graduatoria. Una decisione che secondo noi rischia di creare posti vuoti. Perché è importante avere la graduatoria con tutti i partecipanti alla prova. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.

I posti

Si tratta di circa 14.000 posti per la secondaria di primo e secondo grado. Sono i posti residui dalle immissioni in ruolo 2021/22, che non è stato possibile attribuire per mancanza di candidati nelle graduatorie dei ruoli e che il Ministero ha voluto assicurare ai precari, rendendoli non disponibili per la mobilità dei docenti di ruolo nè per le prossime immissioni in ruolo.