Sono in tutto 48.053 i movimenti del personale docente (trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo) per l’a.s. 2023/24. Lo segnala la Cisl Scuola, che spiega come si è ottenuto questo risultato. Sottraendo al totale dei movimenti riportato dai tabulati ministeriali (65.563), il numero delle operazioni che sono comprese nell’elenco dei movimenti, ma in realtà riguardano i docenti assunti a tempo determinato dalle GPS, il cui posto è accantonato per l’eventuale successiva conferma in ruolo: in tutto 17.510 insegnanti, di cui 6.993 nella secondaria di I grado e di 10.517 in quella di II grado. Gli elenchi dei movimenti, come sappiamo, sono stati pubblicati in mattinata, alla scadenza prevista dall’ordinanza.

Nel dettaglio, cambieranno sede:

-6.958 insegnanti della scuola dell’infanzia;

-17.638 della primaria;

– 8.520 della secondaria di I grado;

– 15.237 del II grado.

A muoversi verso altra provincia, spiega ancora il sindacato, per trasferimento sullo stesso grado di scuola o per passaggio ad altro ruolo, saranno complessivamente12.928 docenti, pari al 26,74% dei movimenti: 1.862 dell’infanzia, 4.197 della primaria, 2.547 della secondaria di I grado e 4.322 della secondaria di II grado. Sul totale dei movimenti, 7.185 (14,9%) riguardano insegnanti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, in quanto individuati come soprannumerari nella propria scuola. Il dato non comprende il numero dei docenti interessanti all’accantonamento dei posti, che nei tabulati risultano come soggetti a trasferimento d’ufficio. Al termine dei movimenti, risultano vacanti 74.893 posti, di cui 27.561 di sostegno. Sommando i 17.510 posti accantonati, si arriva a un totale di 92.403 posti.

Da oggi 12 aprile fino al 27 aprile 2023 è possibile produrre domanda per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia seguendo la guida ministeriale qui di seguito allegata.

Chi può fare domanda

• Gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiarano il possesso del titolo di abilitazione;
• Gli aspiranti non già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiarano il possesso del titolo di abilitazione, ma collocati in altra GPS;
• Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPSper ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo abilitante.

Chi può fare domanda con riserva

Gli aspiranti che conseguono il titolo abilitante o di specializzazione successivamente al 27 aprile e comunque entro il 30 giugno 2023 saranno iscritti con riserva e dovranno comunicare all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) entro il 4 luglio 2023 di aver conseguito il titolo; nel caso ciò non dovesse avvenire, la riserva è sciolta negativamente.

Che cosa occorre per accedere alle istanze on line

Per prima cosa è necessario che gli aspiranti siano forniti di SPID o CIE e abilitati al servizio “Istanze on line” una volta entrato su istanze online accedere a “Elenchi aggiuntivi graduatorie provinciali di supplenza personale docente e educativo”. La prima cosa che bisogna fare è leggere con attenzione le informazioni relative all’istanza, e solo dopo accedere per iniziare la compilazione che è prevista per i seguenti casi:
• Aspirante non inserito in alcuna GPS
• Aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia
• Aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

Aspirante non inserito in alcuna GPS

L’aspirante non inserito in alcuna GPS, deve come prima cosa scegliere la provincia di destinazione della domanda, qualora decidesse di cambiare provincia e il sistema dovesse riscontrare la presenza di sedi inserite per la provincia precedentemente selezionata, il sistema blocca l’operazione e segnala di procedere prima alla cancellazione delle sedi e poi aggiornare la provincia prescelta.

Aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia

L’aspirante già inserito nelle GPS, deve inviare la domanda al medesimo ATP destinatario della domanda con la quale è stato incluso in precedenza. Fermo restante che l’aspirante già inserito in GPS non può cambiare né provincia né le scuole scelte precedentemente.

Eccezionalmente può cambiare provincia

Qualora un aspirante già incluso nelle GPS ma tutte le graduatorie dichiarate risultano escluse o cancellate, la domanda può essere inserita in un’altra provincia. In questo caso i dati della domanda GPS non saranno importati sull’istanza degli elenchi aggiuntivi e deve sottoscrivere una dichiarazione di cambio provincia.

Aspirante non incluso in GPS d’inizio biennio ma risulta già inserito nelle GaE

Nel caso in cui l’aspirante non è presente nelle GPS d’inizio biennio, ma risulta già inserito nelle GaE, l’istanza deve essere indirizzata a:

  • nel caso in cui si hanno sedi valide ai fini delle graduatorie d’istituto di I fascia, allo stesso ATP in cui sono presenti le sedi; in questo caso la provincia sarà preimpostata con quella delle sedi e non potrà essere modificata (è compreso il caso in cui l’aspirante è presente su due provincie GaE di cui una valida ai fini delle supplenze)
  • nel caso in cui si è presenti in GaE solo ai fini del ruolo in una sola provincia, a qualsiasi ATP;
  • nel caso in cui si è presenti in GaE su due province ai soli fini dell’immissione in ruolo, si potrà selezionare solo una delle due province
Aspirante non inserito nelle GPS di seconda fascia di sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS

E’ collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 112/2022.

Valutazione titoli

Tutti i titoli valutabili devono essere stati conseguiti entro il 30 maggio 2022 o entro il 20 luglio 2022, data entro la quale era sciolta la riserva, comunque i titoli presentati precedentemente saranno validati in riferimento alle graduatorie di nuovo inserimento.

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Migliaia di docenti abilitati o specializzati sul sostegno all’estero ed in attesa di riconoscimento dei relativi titoli da parte del Ministero dell’Istruzione, lo scorso anno sono stati inseriti con riserva nella I fascia delle Gps ma, in virtù di una clausola inserita nell’O.M. 112/2022, non hanno potuto essere individuati quali destinatari di supplenza fino allo scioglimento della riserva stessa. Puntualmente sono partiti numerosi ricorsi sia innanzi al Tar avverso l’OM 112, sia innanzi ai giudici del lavoro per rivendicare il diritto al conferimento degli incarichi di supplenza. Sembrava che nulla potesse cambiare fino a ieri, quando, inaspettatamente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le organizzazioni sindacali che sul tema dei docenti abilitati o specializzati all’estero ci sarebbe stata a breve un’inversione di rotta rispetto a quanto fin’ora previsto dall’ordinanza 112. In effetti la notizia ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori, in quanto le ultime notizie – prima dell’annunciata svolta – davano per confermato il meccanismo secondo cui i docenti inseriti con riserva in attesa di riconoscimento del titolo non avrebbero potuto stipulare contratti di supplenza dalla I fascia delle Gps. Si tratta di una notizia che sicuramente farà piacere alle migliaia di docenti abilitati e specializzati all’estero che attendono, qualcuno anche da due anni, una risposta dal Ministero sulla domanda di riconoscimento del titolo. Come noto, a fine dicembre l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato aveva indicato le direttive da seguire nei procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, tuttavia detta svolta in sede giudiziaria non ha accelerato i procedimenti amministrativi pendenti, anzi li ha ulteriormente rallentati, dovendo l’amministrazione analizzare uno per uno, con maggiore attenzione, le singole istanze di riconoscimento, che sono diverse migliaia. La procedura si è talmente rallentata che, ad oggi, sono oltre duemila i ricorsi pendenti innanzi al Tar Lazio avverso il “silenzio” opposto dal Ministero alle richieste di riconoscimento dei titoli. Probabilmente è l’eccessivo carico sugli uffici ministeriali ad aver convinto il Ministro Valditara a trovare una “via di fuga” nella modifica dell’OM 112, consentendo ai docenti inseriti con riserva di poter stipulare contratti di supplenza in attesa del riconoscimento del titolo.

 

Sulla mobilità del personale scolastico le posizioni dell’amministrazione si allontanano rispetto a quelle dei sindacati: dopo pochissime ore dal confronto con i sindacati, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha infatti firmato l’ordinanza sui movimenti del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2023-2024.

CHIARIMENTI VINCOLI – MOBILITA’ 202324

Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali l’ordinanza ministeriale che regolerà la prossima mobilità docenti e Ata. L’ordinanza prevede l’obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2022, in ottemperanza del decreto legge 36 in materia di mobilità dei docenti. Inoltre, l’ordinanza applica il decreto legislativo n. 105/2022 che ha eliminato il referente unico ai fini dell’assistenza al familiare disabile, permettendo così a più figli che assistono un genitore disabile di richiedere la precedenza all’interno della provincia. Restano confermati,  il divieto di presentare domanda di mobilità per tutti i docenti che ottengono un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia (limitazione introdotta dal decreto sostegni bis nel 2021) e la possibilità di trasferirsi in provincia da posto di sostegno a posto comune sul 75% dei posti disponibili. Per i docenti assunti in ruolo il 1° settembre 2022, l’Amministrazione ha inserito una parziale limitazione nell’ordinanza ministeriale, consentendo inizialmente di presentare domanda di mobilità in attesa di un intervento legislativo che sospenda il blocco. Nel caso in cui questo provvedimento non dovesse arrivare, anche per loro la mobilità sarà bloccata. Questa possibilità non è prevista per chi ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella di titolarità.

I termini per la presentazione delle domande di mobilità per il personale scolastico sono i seguenti:

  1. Il personale docente può presentare le domande dal 6 marzo al 21 marzo 2023
  2. Il personale Ata può presentare le domande dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
  3. Il personale educativo può presentare le domande dal 9 marzo al 29 marzo 2023

La pubblicazione dei movimenti sarà per il personale docente il 24 maggio, per il personale Ata il 1° giugno, mentre per il personale educativo sarà il 29 maggio.