Da gennaio grazie alla recente manovra, anche i precari vedranno un aumento in busta paga. 

Il governo ha stanziato circa 5 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

I dipendenti a termine della Pubblica Amministrazione sono circa 420 mila di cui oltre la metà operano nel servizio scolastico. 

Da gennaio un insegnante della scuola di infanzia avrà un aumento in busta che va da i 58 e gli 85 euro al mese e quelli di scuola secondaria dai 63 ai 99 euro.

Cifre per i dipendenti a tempo indeterminato 

È atteso entro la fine del 2023 l’anticipo del nuovo Ccnl tutti i docenti che posseggono un contratto a tempo indeterminato, percepiranno circa euro 800/900 complessivi, che suddivisi in 12 mensilità sono circa 70 al mese.

Più la somma di taglio al cuneo fiscale-contributivo e nuova aliquota Irpef su un lavoratore dipendente che guadagna 27.500 euro annui di circa 110 euro in più al mese.

Per ulteriore chiarezza potete consultare la tabella 

Da oggi e fino al 30 novembre sono disponibili le funzioni per presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato di II grado 2023-24 per i candidati esterni (privatisti). Le domande si presentano online nella sezione dedicata del Ministero dell’istruzione e del merito.

Come compilare e inoltrare la domanda bisogna accede con il proprio SPID, CIE o eIDAS sul sito https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/index.html entro il 30 novembre 2023.

Se per gravi e documentati motivi, che esporrai nell’apposita dichiarazione sostitutiva, non hai potuto inoltrare la richiesta di ammissione all’esame entro il termine del 30 novembre, hai tempo fino al 31 gennaio 2024.
Se ti ritiri dalle lezioni dopo il 31 gennaio e comunque prima del 15 marzo, puoi presentare la domanda di ammissione in qualità di candidato esterno entro il 21 marzo.

Nella domanda il candidato può scegliere fino a tre scuole per sostenere l’esame: la prima è obbligatoria, le altre due opzionali.

All’esame di stato in qualità di candidato esterno possono partecipare tutte le persone che: 

a) compiono 19 anni nel 2024 e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione

b) avere il diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età

c) avere conseguito il titolo previsto al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o avere il diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo 226 del 2005;

d) aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione all’esame di Stato, si dovrà versare la tassa per esami, che si può pagare direttamente sul sito dove si effettua l’iscrizione o gli altri metodi di pagamento sono:

  • tramite bollettino sul conto corrente postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Ufficio tasse scolastiche. È necessario effettuare il pagamento a nome dello studente e inserire la causale “domanda Esami di Stato”.
  • con Bonifico bancario IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Ufficio tasse scolastiche. È necessario inserire nella causale “Domanda Esami di Stato A.S. 2023-24”, nominativo e classe dello studente.   

Nota bene: Se il pagamento avviene al di fuori del servizio Domande candidati esterni, devi allegare la ricevuta di versamento di € 12.09 alla domanda.

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato le Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti nell’anno scolastico 2023-2024. 

Il periodo di formazione e prova ha una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.

L’attività di accompagnamento avrà una durata di 25 ore, gli uffici scolastici regionali, avvalendosi dell’aiuto dei tutor nonché il dirigente scolastico avranno cura di organizzare iniziative orientate a sostenere il neoassunto nella complessa fase di ingresso nel nuovo ruolo.

Le attività formative, della durata di 50 ore, saranno organizzate dagli UU.SS.RR. di norma, per gruppi possibilmente non superiori a 25 dirigenti neoassunti.
I Dirigenti scolastici neoassunti dovranno partecipare almeno al 75% degli incontri formativi programmati.

Tutor

Ogni dirigente scolastico neo assunto verrà affiancato da un altro dirigente scolastico nella funzione tutor.

La figura del tutor è individuata dal Direttore Generale o dal Dirigente titolare dell’U.S.R. tra i dirigenti scolastici in servizio.  Ai tutor verrà corrisposta, per l’impegno svolto, una quota forfettaria di euro 350,00 per ciascun dirigente scolastico neoassunto a lui assegnato.

Valutazione 

La valutazione del periodo di formazione e prova è finalizzata a verificare la padronanza delle competenze professionali previste per i dirigenti scolastici, con riguardo al D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e all’articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il dirigente scolastico neoassunto, a seguito dell’azione di tutoraggio, delle attività formative svolte, per ognuno dei quattro ambiti di valutazione il DS redige un breve report (max 3.000 battute) concernente una attività organizzativa/progetto/focus/azione strategica ad esso correlato. Il report è
integrato dalla presentazione di un atto, curato direttamente dal dirigente neoassunto (atti di indirizzo, delibera di organi collegiali, disposizioni organizzative, atti negoziali ecc.), che possa illustrare “la padronanza delle competenze professionali”, così come richiesto dal D.M. 956/2019. Va esclusa la riproposizione di documenti generali (RAV, PTOF, PdM, RS, Programma annuale, ecc.) già normalmente disponibili sui siti pubblici della scuola.

La documentazione relativa all’anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici neoassunti avviene attraverso l’apposito servizio denominato “Cartella Ds in anno di formazione e prova”, che sarà attivato a partire da lunedì 27 novembre 2023 all’interno dell’area riservata del Ministero, per consentire, con modalità comuni su tutto il territorio nazionale, al dirigente neoassunto di documentare le attività svolte, al tutor di redigere una relazione comprensiva del proprio parere circa il superamento del periodo di formazione e prova, e al Direttore Generale dell’U.S.R. di esprimere il giudizio finale ai fini della conferma in ruolo.

La Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n.29961 del 27/10/2023 ed ha statuito i seguenti principi di diritto: 

-la carta docente spetta anche ai titolari di un contratto con scadenza al 30 giugno 2023, inoltre per la suprema corte sarà sufficiente che il docente sia inserito nelle graduatorie al fine di poter ottenere il riconoscimento di suddetto beneficio. 

Il diritto addirittura sussiste per tutto il personale che ha fatto il docente e che ora svolge un altra attività, quindi, per chiunque sarebbe spettata la carta docente ma che attualmente è fuori dal sistema scolastico per qualsiasi ragione, spetta un risarcimento pari al quantum di quanto avrebbe avuto diritto se fosse ancora docente e che verrà accreditata dall’amministrazione scolastica.

La prescrizione è quinquennale e decorre dalla data del conferimento della nomina, mentre diventa decennale per coloro che non rientrano più nel sistema scolastico.

La corte di cassazione però non si è espressa al riguardo di docenti che hanno prestato servizio in forza di cd.”supplenze brevi”, né sui contratti aventi durata fino al termine delle lezioni o dei contratti part time. Si deve ritenere però che proprio perché la cassazione non si è espressa non si debba escluderne a priori l’applicazione. 

Per ulteriori informazioni aspettiamo tutti gli interessati nelle nostre sedi al fine di  poter valutare e individuare l’iniziativa legale più opportuna per ciascuno. 

Fisp Sindacato   

In gazzetta ufficiale è arrivato il DPCM che disciplina la formazione iniziale degli insegnanti.

Nuovo sistema di reclutamento

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è stabilito dal D.lgs n.59/2017 come modificato dal DL 36/2022, e si articola in:

  1. Percorso universitario abilitante di formazione inziale, e corrisponde a non meno di 60 CFU.
  2. Concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale cui accedono gli abilitati.
  3. Periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva. 

Fase transitoria 

Questa fase prevede che sino al 31/12/2024 possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune o di insegnante tecnico-pratico, i docenti in possesso di:

-titolo di studio più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico

-titolo di studio più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma, mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea.

Tipologie di corsi previsti

Il DPCM prevede ben 5 tipologie diverse di corsi per ottenere l abilitazione all’insegnamento destinato a diverse categorie: 

  1. Corsi abilitanti da 60 CFU: destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve ai posti per docenti con una certa esperienza
  2. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o abilitati in sostegno
  3. Percorsi formativi transitori da 30 CFU destinato ai docenti con tre anni di esperienza 
  4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU
  5. Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso non ancora abilitati.

Percorsi abilitanti 60 CFU

Come già detto in precedenza il criterio primario per accedere ai corsi da 60 CFU è il titolo di studio, ed è la chiave che permette di insegnare una specifica materia in una determinata classe di concorso. 

Per quelli che attualmente sono iscritti a un corso di laurea triennale e in vista del conseguimento del titolo hanno il diritto di accedere fatta a eccezzione a quelli iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico dove l’ammissione è vincolata dal conseguimento di 180 CFU.

Riserve speciali

La normativa corrente ha previsto una specifica riserva di posti per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti. Questa riserva si suddivide come segue:

  • Nel primo ciclo, la riserva è fissata al 45%.
  • Nel secondo e terzo ciclo, la riserva è stabilita al 35%.

Struttura del percorso 

Per gli alle 23/24 e 24/25 i percorsi potranno essere svolti con modalità telematiche in misura non superiori al 50% del totale.

Sono previsti almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20crediti tra tirocinio diretto e indiretto.

L’obbligo di frequenza è fissato al 70% per ogni attività formativa. 

Prova finale 

La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali.

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

La lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, viene progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata.

La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Riconoscimento 24 CFU e disposizioni per ITP

Il DPCM dispone che possono essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, i 24 CFU precedentemente ottenuti dagli aspiranti.

Da evidenziare che fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.

I costi per i corsi da 60 CFU

All’articolo 12 il decreto pone quali sono le cifre che si andranno a spendere al massimo per i percorsi.

I costi massimi, pari a 2.500 euro, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti.

Per ottenere i 60 CFU i costi massimi arrivano 2000 euro per gli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.

 

Cosa si studierà?

Al termine del percorso gli abilitati devono possedere:

a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica;

c) competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali;

d) capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacità e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali;

e) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale.

Percorsi abilitanti 30 CFU

Sono corsi rivolti a docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno.

L’articolo 13 spiega che coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Struttura del percorso 

I percorsi per l’acquisizione dei CFU o CFA possono essere svolti con modalità totalmente telematiche. Quindi, i docenti impegnati in questo percorso, acquisiranno i 30 CFU in modalità online al 100%.

Prova finale

La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

I costi per i corsi da 30 CFU

Per i docenti che vogliono acquisire un’altra abilitazione e dunque parteciperanno ai percorsi per 30 CFU, il costo massimo previsto dal DPCM sarà di 2000 euro.

30 CFU per i precari con 3 anni di servizio e chi ha svolto il concorso straordinario bis

I  docenti precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nelle scuole statali o paritarie e i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis accedono al corso da 30 CFU per ottenere l’abilitazione, anziché seguire il percorso standard da 60 CFU. I tre anni di servizio possono anche essere non continuativi. Almeno un anno deve essere stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l’abilitazione.

Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per chi non ha ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022

Si tratta dei percorsi previsti dalla fase transitoria e sono richiesti per accedere ai concorsi banditi fino a fine 2024 agli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.

Nel caso in cui si dovesse diventare vincitori di concorso, sono previsti ulteriori percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo la procedura concorsuale.

Percorsi formativi da 30 CFU per i vincitori di concorso non abilitati

Adatti a:

  • per coloro che partecipano con il titolo di accesso più i tre anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;
  • per coloro che partecipano al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA, come spiegato in precedenza

Per entrambe le categorie, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

36 CFU per chi accede con il titolo di accesso più i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Anche in questo caso, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

I costi sono sempre pari a 2000€.

Tempistica dei corsi 

Il DPCM sulla formazione iniziale degli insegnanti dispone a tal proposito che:

l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, deve concludersi entro il 28 febbraio 2024;

i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, devono concludersi entro il 31 maggio 2024.

Inoltre gli aspiranti che parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA come quelli che parteciperanno con 24 CFU/CFA, qualora lo vincano:

  1. saranno assunti con contratto al 31/08;
  2. integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l’abilitazione;
  3. saranno assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova;
  4. saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell’anno di prova.