Il via libera al disegno di legge sulla manovra 2024 porta con sé un significativo stanziamento di circa 7 miliardi di euro destinati al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici.

Gli incrementi salariali interesseranno circa 1,5 milioni di dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale.

Nel settore scolastico, i benefici verranno calibrati in base all’anzianità e al ruolo, con un range che va da 829,2 euro a 1.228,1 euro per i docenti delle scuole superiori, a seconda dell’esperienza. 

Potrete consultare il tutto cliccando sulla :

TABELLA INCREMENTO RETRIBUZIONI

La scadenza ministeriale è per il 15 novembre.

I permessi straordinari possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali.

Chi può presentare la domanda?

  • Personale docente 
  • Personale Ata
  • Personale con contratto annuale per l’insegnamento della religione cattolica 

Possono presentare la domanda sia chi è assunto a tempo indeterminato che chi assunto a tempo determinato. Nel caso di orario parziale  o part time i permessi saranno distribuiti in proporzione all’incarico e alle ore di servizio. 

A chi presentare la domanda?

Alla segreteria della scuola di servizio che avrà il compito di inoltrarla al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il personale impegnato in più scuole farà riferimento alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa.

Come si determina il contingente dei beneficiari?

In ogni provincia il personale avente il diritto non può superare il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico. Gli uffici scolastici sono tenuti a pubblicare entro il 15 ottobre 2023, il numero di permessi concepibili per ogni settore e ordine di scuola.

La decorrenza dei permessi va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?

  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o di istruzione secondaria
  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

È inoltre possibile richiedere i permessi anche per corsi da svolgere in modalità online solo nelle seguenti condizioni:

  1. Presentare documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  2. Attestazione della partecipazione alle lezioni in orari di lavoro.

Non possono invece essere concessi permessi per le ore di studio e di preparazione agli esami.

La fruizione dei permessi può essere articolata:

  • permessi orario – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
  • permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permesso e comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Chi è in servizio in più scuole a quale deve inoltrare la domanda?

La domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.

E’ possibile presentare la domanda con riserva?

Alcuni uffici scolastici lo permettono, se si è in attesa dell’attivazione di eventuali corsi

E’ possibile utilizzare i permessi per un corso diverso rispetto a quello indicato sulla domanda?

No, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

E’ possibile utilizzare il permesso sempre nello stesso giorno della settimana?

La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, in ogni caso il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi .

I docenti che insegnano nelle scuole non statali hanno diritto ai permessi per il diritto allo studio?

Sì, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.

Riferimenti normativi
art. 3 del DPR 395/98, cm 266/88, cm prot. 31787 del 5/04/1989 del Ministero della Funzione pubblica, cm n. 236 dell’08/07/1989, nota prot. n. 7166 del 05/02/1990, cm n.319 del 24/10/1991, telex prot. n. 20880 dell’08/07/1992, cm n. 130 del 21/04/ 2000, CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a), contratto collettivo integrativo regionale.

In questo speciale tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda. 

Le tempistiche per presentare la domanda vanno dal 19 settembre al 23 ottobre 2023 per docenti e ATA. Mentre per i dirigenti scolastici c’è tempo fino al 28 febbraio.

Il termine del 23 ottobre deve essere osservato anche da chi ha i requisiti di pensione anticipata (41 anni 10 mesi per le donne 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età. 

Come inoltrare la domanda?

La richiesta di pensionamento dovrà avvenire tramite le istanze Polis.

La richiesta potrà essere fatta avvalendosi delle 5 istanze Polis. 

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022)

Per il personale scolastico ci sono diverse tipologie di pensionamento e per ogni tipologia ci sono dei requisiti da rispettare:

Pensione di vecchiaia:

articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici:

D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2024

A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2024

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni

Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Requisiti anagrafici: a domanda, 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024

Pensione anticipata:

articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024:

Requisiti contributivi donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
Requisiti contributivi uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna:

articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Requisiti contributivi: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021

Requisiti anagrafici: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Quote 100 e 102:

articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Requisiti contributivi (maturati entro il 31 dicembre 2021): anzianità contributiva minima di 38 anni

Requisiti anagrafici: 62 anni(requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022): anzianità contributiva minima di 38 anni +64 anni

Pensione anticipata flessibile: 

articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni +62 anni

OPZIONE DONNA, articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 + 60 anni 

Condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.

 

decreto pensione 1

decreto pensione 2

tabelle requisiti pensione

L’aggiornamento per le graduatorie è atteso nella primavera 2024 per gli anni scolastici 23/24 e 24/25, il Ministero ha l’intenzione di porre delle modifiche ad alcuni aspetti del Regolamento delle supplenze, in modo da permettere la continuità della didattica su posti di sostegno, vi sono poi delle novità sui punteggi. 

Percorsi abilitanti per docenti di sostegno 

Una anomalia normativa impedisce ai docenti assunti a tempo indeterminato di, poter effettuare il passaggio da posto di sostegno a quello comune e non è stata ancora creata la classe di concorso “sostegno”.

Il decreto PA bis ha recentemente disposto di un percorso abilitante agevolato per docenti specializzati in sostegno senza abilitazione curricolare.

Il DPCM del 4 agosto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre afferma che i docenti che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, possano conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso e in altri gradi di istruzione, con l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. 

La modalità di partecipazione è al 100% online. 

Punteggio aggiuntivo prima fascia GPS sostegno

Chi è specializzato sul sostegno e consegue l’abilitazione sulla propria classe di concorso tramite il percorso di 30 CFU otterrà ulteriore punteggio in I fascia sostegno, in base all’attuale normativa cioè la tabella di valutazione A7  che troverete allegata in questo articolo.

Quindi il punteggio finale sarà quello derivato dal voto finale con cui si conseguirà il titolo e dalla conversione nella tabella sopracitata (da 4 a 12 punti).

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI A7

Il bando definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel rispetto degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

I bandi saranno emanati entro la fine del 2023 o al massimo all’inizio del 2024. Si prevede inoltre che la prima applicazione della normativa verrà portata a termine entro maggio 2024.

Criteri di ammissione

Il criterio per l’accesso ai corsi di 60 CFU per ottenere l’abilitazione è il titolo di studio. Hanno il diritto di accesso anche coloro attualmente iscritti a corsi universitari in vista del conseguimento di tali titoli, tuttavia per coloro iscritti a programmi di laurea magistrale a ciclo unico l’ammissione è vincolata al conseguimento di 180 CFU.

Tipologie di corsi previsti:

Corsi abilitanti 60 CFU: destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con una certa esperienza o per coloro che hanno sostenuto determinate prove concorsuali.
Percorsi formativi transitori da 30 CFU: destinati a docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno e offre l’opportunità di acquisire competenze aggiuntive e nella loro disciplina di riferimento.
  1. Percorsi formativi transitori da 30 CFU: destinati ai docenti con 3 anni di esperienza o che hanno sostenuti la prova del concorso “straordinario bis”
  2. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo laureati o per chi non ha acquisito i 24 CFU.
  3. Percorsi formativi post-concorso da 30 o36 CFU/CFA: destinato per i vincitori di concorsi non ancora abilitati.

Nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola scuola secondaria di primo e secondo grado (legge n.79/2022) si articola in:

  1. Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale , con non meno di 60 CFU/CFA (si articola in formazione, prova finale, valutazione finale)
  2. Concorso pubblico nazionale su base regionale o interregionale
  3. Periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Il percorso universitario e accademico abilitante, costituisce il criterio principale per diventare docenti di ruolo.

Fase transitoria

Disciplinata dall’art. 18-bis del D.lgs. n. 59/2017 che prevede possano partecipare fino al 31/12/2024 ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico pratico, i docenti che sono in possesso di più 30 CFU/CFA, o più di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Tempistica primi percorsi abilitanti

  • L’offerta formativa di 30 CFU/CFA deve concludersi entro il 28 febbraio 2024;
  • I percorsi di 60 CFU/CFA devono concludersi entro il 31 maggio 2024.
In caso di vincita di concorso gli aspirarti:
  • Saranno assunti con contratto al 31/08;
  • Integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato la formazione per conseguire l’abilitazione;
  • Saranno assunti in ruolo e sottoposti a un anno di prova
  • Saranno confermati in ruolo, in seguito all’esito positivo dell’anno di prova.

Novità del DECRETO PA BIS, prevede che le attività eccetto i tirocini e laboratori potranno essere svolte telematicamente fino al 50% del totale (Anvur). Un altra innovazione importante

è la rimozione del limite numerico sul numero di abilitati per specifiche classi di concorso liberalizzando l’abilitazione.

DPCM-Docenti