In gazzetta ufficiale è arrivato il DPCM che disciplina la formazione iniziale degli insegnanti.

Nuovo sistema di reclutamento

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è stabilito dal D.lgs n.59/2017 come modificato dal DL 36/2022, e si articola in:

  1. Percorso universitario abilitante di formazione inziale, e corrisponde a non meno di 60 CFU.
  2. Concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale cui accedono gli abilitati.
  3. Periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva. 

Fase transitoria 

Questa fase prevede che sino al 31/12/2024 possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune o di insegnante tecnico-pratico, i docenti in possesso di:

-titolo di studio più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico

-titolo di studio più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma, mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea.

Tipologie di corsi previsti

Il DPCM prevede ben 5 tipologie diverse di corsi per ottenere l abilitazione all’insegnamento destinato a diverse categorie: 

  1. Corsi abilitanti da 60 CFU: destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve ai posti per docenti con una certa esperienza
  2. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o abilitati in sostegno
  3. Percorsi formativi transitori da 30 CFU destinato ai docenti con tre anni di esperienza 
  4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU
  5. Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso non ancora abilitati.

Percorsi abilitanti 60 CFU

Come già detto in precedenza il criterio primario per accedere ai corsi da 60 CFU è il titolo di studio, ed è la chiave che permette di insegnare una specifica materia in una determinata classe di concorso. 

Per quelli che attualmente sono iscritti a un corso di laurea triennale e in vista del conseguimento del titolo hanno il diritto di accedere fatta a eccezzione a quelli iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico dove l’ammissione è vincolata dal conseguimento di 180 CFU.

Riserve speciali

La normativa corrente ha previsto una specifica riserva di posti per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti. Questa riserva si suddivide come segue:

  • Nel primo ciclo, la riserva è fissata al 45%.
  • Nel secondo e terzo ciclo, la riserva è stabilita al 35%.

Struttura del percorso 

Per gli alle 23/24 e 24/25 i percorsi potranno essere svolti con modalità telematiche in misura non superiori al 50% del totale.

Sono previsti almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20crediti tra tirocinio diretto e indiretto.

L’obbligo di frequenza è fissato al 70% per ogni attività formativa. 

Prova finale 

La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali.

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

La lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, viene progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata.

La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Riconoscimento 24 CFU e disposizioni per ITP

Il DPCM dispone che possono essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, i 24 CFU precedentemente ottenuti dagli aspiranti.

Da evidenziare che fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.

I costi per i corsi da 60 CFU

All’articolo 12 il decreto pone quali sono le cifre che si andranno a spendere al massimo per i percorsi.

I costi massimi, pari a 2.500 euro, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti.

Per ottenere i 60 CFU i costi massimi arrivano 2000 euro per gli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio nonché di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.

 

Cosa si studierà?

Al termine del percorso gli abilitati devono possedere:

a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica;

c) competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali;

d) capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacità e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali;

e) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale.

Percorsi abilitanti 30 CFU

Sono corsi rivolti a docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno.

L’articolo 13 spiega che coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Struttura del percorso 

I percorsi per l’acquisizione dei CFU o CFA possono essere svolti con modalità totalmente telematiche. Quindi, i docenti impegnati in questo percorso, acquisiranno i 30 CFU in modalità online al 100%.

Prova finale

La prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

I costi per i corsi da 30 CFU

Per i docenti che vogliono acquisire un’altra abilitazione e dunque parteciperanno ai percorsi per 30 CFU, il costo massimo previsto dal DPCM sarà di 2000 euro.

30 CFU per i precari con 3 anni di servizio e chi ha svolto il concorso straordinario bis

I  docenti precari con almeno tre anni di servizio alle spalle nelle scuole statali o paritarie e i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario bis accedono al corso da 30 CFU per ottenere l’abilitazione, anziché seguire il percorso standard da 60 CFU. I tre anni di servizio possono anche essere non continuativi. Almeno un anno deve essere stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l’abilitazione.

Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per chi non ha ottenuto i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022

Si tratta dei percorsi previsti dalla fase transitoria e sono richiesti per accedere ai concorsi banditi fino a fine 2024 agli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.

Nel caso in cui si dovesse diventare vincitori di concorso, sono previsti ulteriori percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo la procedura concorsuale.

Percorsi formativi da 30 CFU per i vincitori di concorso non abilitati

Adatti a:

  • per coloro che partecipano con il titolo di accesso più i tre anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;
  • per coloro che partecipano al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA, come spiegato in precedenza

Per entrambe le categorie, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

36 CFU per chi accede con il titolo di accesso più i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Anche in questo caso, la prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.
La prima consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso. La prova orale, invece, consiste in una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

I costi sono sempre pari a 2000€.

Tempistica dei corsi 

Il DPCM sulla formazione iniziale degli insegnanti dispone a tal proposito che:

l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, deve concludersi entro il 28 febbraio 2024;

i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, devono concludersi entro il 31 maggio 2024.

Inoltre gli aspiranti che parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA come quelli che parteciperanno con 24 CFU/CFA, qualora lo vincano:

  1. saranno assunti con contratto al 31/08;
  2. integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l’abilitazione;
  3. saranno assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova;
  4. saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell’anno di prova.

Gli Uffici Scolastici sono impegnati nell’attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in base alle domande presentate entro il 31 luglio.

Le classi di concorso esaurite

Sono quelle per cui l’Ufficio Scolastico ha già scorso tutte le GaE e GPS disponibili e non ha potuto assegnare posti ancora disponibili o perché non c’erano aspiranti o perché sono risultati rinunciatari. 

Come si procede?

Dirigenti Scolastici delle scuole in cui si verificano le disponibilità sono autorizzati a scorrere le graduatorie di istituto, rispettando la scadenza del posto al 31 agosto o 30 giugno 2024.

In  caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si passa alle MAD domande di messa a disposizione. Le domande possono essere presentate dai candidati non inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia

Se non si riesce ad assegnare la supplenza nemmeno tramite MAD si ricorre agli Avvisi. 

Le scuole:

  • pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio;
  • trasmettono copia degli avvisi all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito.

Il sistema dovrebbe essere operativo entro novembre. Di conseguenza, i docenti precari con contratto al 31 agosto dovrebbero ricevere l’importo sulla propria carta del docente, esclude però circa 130.000 precari con nomina al 30 giugno e tutto il resto del personale scolastico, educativo ed ATA.

Cosa è possibile acquistare con la carta del docente?

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
    hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.

Dal 16 ottobre le scuole sono state autorizzate ad attivare i contratti ATA PNRR, nelle scuole in cui sono in essere i progetti legati al PNRR e che hanno fatto richiesta di personale aggiuntivo. 

Ma se già si lavora su una supplenza si può lasciare per accettare una supplenza del PNRR? 

La risposta è NO infatti se già si lavora su una supplenza breve non si può lasciare per un’altra breve.

Fatta a eccezione nel caso dell’articolo 7 del dm 430/2000 che dispone: si può lasciare una supplenza breve per una al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuale (31 agosto).

Sanzioni abbandono

L’abbandono di una supplenza breve comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi supplenza per l’anno scolastico in corso 

Completamento orario 

Per quanto riguarda il completamento orario dovrebbe essere possibile, come previsto dal dm 430/2000 e dalla circolare delle supplenze. 

I sindacati hanno richiesto al ministero di fornire indicazioni precise alle scuole.

Nota 13 ottobre 2023, prot. n. 27728 .

Giù autorizzati 30.216 posti, si aggiungono circa 14.000 posti.

Non si conosce ancora la distribuzione dei posti, né le classi di concorso interessate. Si potrà partecipare per una sola regione e, per quanto riguarda la scuola secondaria, max una classe di concorso della secondaria di primo grado e una di secondo grado.

Requisiti

  • laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione
  • diploma per ITP della tabella B del DPR 19/2016 (o abilitazione). Il requisito è valido fino al 31 dicembre 2024
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso.
  • laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU

Posti di sostegno

Si partecipa con il titolo di specializzazione specifico per il grado di scuola richiesto.