Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, Ata e personale educativo per il triennio 2025/28. Per l’anno scolastico 2025/26 la domanda potrà essere presentata nel periodo 14 – 25 luglio.

Chi può presentare domanda di assegnazione provvisoria

  • provinciale o interprovinciale, tutti i docenti di ruolo assunti dal 22/23 e precedenti;
  • provinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25;
  • interprovinciale, i neoassunti in ruolo nel 23/24 e 24/25, se rientranti in una delle summenzionate deroghe oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE;
    provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 23/24 e in ruolo dal 24/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero;
  • provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 24/25, se viene confermata la disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe.

Non ancora pervenuta la risposta per i docenti vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25 per i quali si attende la firma del Contratto.

Le deroghe

Queste le deroghe di cui al CCNL 19/21 [deroghe che saranno recepite nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/28 come nel CCNI 25/28 sulla mobilità]:

  • a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della  legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);.

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

  • d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
  • e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Motivi

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, per una sola provincia, per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia. Di conseguenza, è possibile presentare domanda:

  • provinciale (ossia nella provincia in cui si è titolari) oppure
  • interprovinciale (ossia in una provincia diversa da quella di titolarità)
  • Quanto alle preferenze esprimibili nell’istanza, per la scuola dell’infanzia e primaria è possibile indicare sino a 20 preferenze, sino a 15 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le preferenze possono essere puntuali (ossia singole scuole) e/o sintetiche (comune, distretto, provincia).

Utilizzazione

La domanda di utilizzazione può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
    [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Assunzioni prima fascia GPS Sostegno

Le domande per le supplenze finalizzate al ruolo dalle GPS sostegno di prima fascia si potranno presentare tra il 17 luglio (ore 10.00) e il 30 luglio 2025 (ore 14.00).

Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere
a) e b), dell’Ordinanza ministeriale (150 preferenze), nonché per le conferme su posto di sostegno secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. L’eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni.

Mini call veloce

Le domande possono essere presentate dal 14 agosto ore 10 al 19 agosto ore 9.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Conferma docenti sostegno

Completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Dono confermabili i docenti che, nell’a.s. 2024/25:

  • stiano svolgendo una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025)
  • o l’abbiano svolta fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.

Non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee.

Tipologie supplenze

Tipologie di supplenza:

  • supplenze annuali (31 agosto) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
  • supplenze sino al termine delle attività didattiche (30giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

I docenti inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali di supplenza ed in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, valevoli per il biennio 2024/2025, rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 7, comma 2-bis del D.L. n. 71/2024, ossia coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in Italia successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, sono invitati a comunicare entro il  10 LUGLIO 2025,la predetta istanza, avendo cura di indicare puntualmente la denominazione del titolo di specializzazione, l’istituzione, la data ed il luogo di conseguimento, nonché il voto finale del predetto titolo conseguito.

in allegato Decreto  m_pi.AOOUSPRC.REGISTRO-UFFICIALEU.0010109.07-07-2025

Quali sono i percorsi attivati per la specializzazione sul sostegno?

Attualmente sono previsti tre percorsi distinti, ciascuno rivolto a target specifici di docenti:

Percorso per “triennalisti” (DM 75/2025)

Rivolto a chi ha svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nel grado richiesto, nelle scuole statali o paritarie, entro il 31 agosto 2024 (non si considera l’anno scolastico in corso). È necessario anche possedere il titolo di studio coerente con il grado di scuola.

  • Gestione: Indire + Università

  • Durata: 4 mesi

  • CFU: 40

  • Costo: €1.316

  • Posti disponibili (primo ciclo):

    • 5.850 tramite Indire

    • 20.700 tramite le Università

Scadenze

  • Domanda per INDIRE: entro l’8 luglio 2025, ore 17:00 

Domande per le Università: secondo i bandi in corso di pubblicazione da parte dei singoli ateneiPercorso per specializzati all’estero (DM 77/2025): riservato a chi ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero entro il 1° giugno 2024 e non ha ancora ricevuto risposta. È necessaria la rinuncia alla procedura di riconoscimento per accedere al percorso.
Il percorso sarà organizzato sia da Indire che dalle Università.
La domanda per Indire va presentata entro l’8 luglio ore 17. Le domande per l’Università in base alla data di scadenza del bando.
Il percorso prevede 48 CFU per chi non ha svolto servizio in Italia, oppure 36 CFU per chi ha almeno un anno di servizio su sostegno in una scuola pubblica italiana, nel grado specifico.
I costi variano: 1.516 euro per il percorso da 48 CFU, 916 euro per quello da 36 CFU.
I posti a disposizione sono:  6.000 Indire, 4.500 Università.

TFA Sostegno ordinario – X Ciclo (DM MUR n. 436 del 26 giugno 2025):  Le prove preselettive si terranno dal 15 al 18 luglio 2025. Sono esonerati dalla preselettiva, ma non dalle altre prove di accesso, i docenti con tre anni di servizio su sostegno negli ultimi dieci anni. Sono ammessi in sovrannumero coloro che hanno già superato le prove e non sono rientrati nel numero dei posti o si sono iscritti per un solo grado o hanno rinviato l’iscrizione.

Il TFA sostegno comporta l’immissione in ruolo?

No. Il TFA conferisce un titolo di specializzazione valido per l’inserimento in prima fascia GPS e la partecipazione ai concorsi. Non comporta automaticamente l’immissione in ruolo. Tuttavia, in caso di nuove procedure straordinarie di assunzione da prima fascia GPS, chi è specializzato potrà accedervi.

Cosa succede se si paga ma non si viene ammessi al corso?

L’Indire ha chiarito che il primo pagamento obbligatorio, da effettuare all’atto della domanda, è di 116 euro (inclusivo di bollo). Le successive due rate vanno pagate solo dopo l’uscita delle graduatorie di ammissione. Quindi, in caso di esclusione, non si perdono le somme relative alle rate successive.

Dove si svolgeranno gli esami dei percorsi Indire?

Gli esami saranno obbligatoriamente in presenza, come previsto dai decreti ministeriali. L’Indire individuerà sedi sul territorio nazionale, verosimilmente organizzate per macro-aree (Nord, Centro, Sud). Non sarà possibile garantire una sede per ogni singola provincia. Tutte le prove previste, compresa quella finale, devono essere superate con almeno 18/30.

Chi ha tre anni di servizio sullo stesso grado può accedere a una seconda edizione del percorso Indire?

Sì. Il decreto ministeriale prevede una seconda edizione del percorso Indire per i docenti triennalisti, che partirà presumibilmente dopo settembre e comunque entro il 31 dicembre 2025. Potranno accedervi anche coloro che completano il terzo anno di servizio con l’anno scolastico 2024/2025.

È possibile presentare domanda a più enti contemporaneamente per i percorsi di specializzazione?

No. È previsto un vincolo di esclusività: si può presentare domanda solo a un ente, come esplicitato nella domanda online dell’Indire, in cui si deve dichiarare di non aver presentato istanza presso altri atenei.

Il titolo ottenuto con il percorso Indire consente l’accesso alle assunzioni da GPS prima fascia?

Sì, ma con un’importante precisazione: se il percorso Indire si conclude in tempo utile (entro l’aggiornamento delle GPS), sarà possibile inserirsi in prima fascia e accedere ad eventuali assunzioni straordinarie. Tuttavia, per l’anno scolastico 2025/2026 non sarà possibile, perché i percorsi termineranno dopo l’aggiornamento. L’accesso alle assunzioni da GPS avverrà eventualmente per l’anno scolastico 2026/2027, se sarà confermata o prorogata la procedura straordinaria.

Ci saranno sedi in Sicilia per gli esami dei percorsi Indire?

L’Indire sta lavorando per garantire la presenza di sedi dislocate sul territorio nazionale, ma non è detto che ogni provincia venga coperta. È più probabile una suddivisione per macroaree (Nord, Centro, Sud). Si auspica una sede anche in Sardegna e Sicilia, ma la conferma arriverà solo nei prossimi aggiornamenti ufficiali dell’Indire.

Quando inizieranno i corsi Indire?

Non è specificato nell’avviso ufficiale. Si sa però che dovranno concludersi entro quattro mesi dall’avvio e comunque entro il 31 dicembre 2025. Le Università hanno autonomia e possono decidere autonomamente la data di inizio.

Perché nella domanda Indire manca la possibilità di dichiarare il diploma ITP?

È un errore della piattaforma segnalato anche dai sindacati. L’Indire ha rassicurato che il problema sarà risolto al più presto, inserendo la possibilità di indicare i diplomi ITP come titoli di accesso.

Chi non ha mai prestato servizio può partecipare al X ciclo TFA sostegno?

Sì, purché sia in possesso di un titolo valido per l’accesso all’insegnamento nel relativo grado (laurea per la secondaria, laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale abilitante per infanzia e primaria). La selezione prevede una preselettiva, una prova scritta e un orale.

Perché l’anno scolastico in corso non è valido per il conteggio del triennio nei percorsi Indire?

Perché il decreto fa riferimento ai cinque anni precedenti l’anno scolastico in corso (quindi fino al 2022/2023). Tuttavia, il secondo ciclo del percorso Indire includerà anche l’anno scolastico 2024/2025, permettendo l’accesso a chi conclude il triennio con quest’anno.

La riserva del 35% nel TFA sostegno è ancora prevista?

No, è stata eliminata. La riserva era transitoria e finalizzata ad agevolare il passaggio alla nuova procedura dei percorsi riservati ai triennalisti (DM 75/2023). Ora i triennalisti hanno un percorso dedicato.

Il percorso Indire doveva essere finanziato con il PNRR? Perché è a pagamento?

No. La normativa prevedeva fin dall’inizio che i costi fossero a carico del candidato. I sindacati avevano richiesto costi contenuti, ma il Ministero ha fissato tetti massimi che, di fatto, sono diventati anche i costi effettivi applicati (1.516 euro per il percorso da 48 CFU, 1.316 euro per quello da 40 CFU, 916 euro per il percorso da 36 CFU).

Quando sarà pubblicata la graduatoria del corso Indire per triennalisti?

La graduatoria sarà pubblicata poco dopo la chiusura delle domande, fissata per l’8 luglio. Se il numero di domande sarà inferiore o pari ai posti autorizzati, Indire pubblicherà direttamente l’elenco degli ammessi. In caso contrario, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel decreto. Ci si attende una pubblicazione celere, data la necessità di avviare i corsi entro tempi definiti.

È confermato il secondo ciclo del percorso Indire per triennalisti?

Sì, il secondo ciclo è confermato dal Ministero. Potranno parteciparvi anche i docenti che completano il terzo anno di servizio sul sostegno nel 2024/2025. Inoltre, chi non verrà ammesso al primo ciclo avrà precedenza nella seconda edizione.

Come è stato determinato il fabbisogno di posti per i percorsi?

Il Ministero ha elaborato i dati in base ai contratti a tempo determinato su sostegno assegnati a docenti non specializzati negli ultimi tre anni. Per gli specializzati estero, il calcolo è stato effettuato in base alle domande di riconoscimento presentate entro il 1° giugno 2024, trascorsi almeno 120 giorni senza risposta.

Quando pubblicheranno i bandi le università telematiche?

Le università telematiche sono pronte. Dopo la pubblicazione del decreto autorizzatorio, avvenuta oggi, possono iniziare subito a pubblicare i propri bandi, compatibilmente con la loro autonomia organizzativa.

Qual è la differenza tra università (telematica o ordinaria) e Indire?

Le università (telematiche o tradizionali) conferiscono un titolo di specializzazione universitario valido anche all’estero, perché attribuiscono CFU (Crediti Formativi Universitari). L’Indire, invece, conferisce un titolo spendibile solo in Italia, utile per GPS e concorsi, ma non universitario. Il titolo Indire si basa su CFA (Crediti Formativi Accademici o equivalenti), non validi a livello internazionale.

Chi ha già una specializzazione sul sostegno può partecipare ai percorsi Indire per lo stesso grado?

Non avrebbe senso. Il TFA ordinario è già una specializzazione completa e selettiva, con valore superiore anche in termini di punteggio nelle GPS.

Chi ha superato i concorsi PNRR deve fare comunque il percorso sul sostegno?

Sì, i concorsi PNRR si riferiscono alle classi di concorso disciplinari. Per insegnare sul sostegno serve una specifica specializzazione, ottenibile solo tramite TFA o percorsi Indire.

È possibile pagare le rate del percorso Indire con la Carta del docente?

Sì, ma solo le rate successive al primo pagamento (116 euro), che deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda e non è rimborsabile. Le restanti rate possono essere saldate con la Carta del docente.

Chi ha l’articolo 3, comma 1 della legge 104 o invalidità al 50% ha diritto all’esonero dalle tasse?

L’esonero è previsto per disabili ai sensi dell’articolo 3 (senza distinzione di comma) e per invalidità pari o superiori al 66%. È comunque consigliato allegare tutta la documentazione disponibile per permettere la valutazione dell’agevolazione.

È obbligatorio aver presentato domanda di riconoscimento del titolo estero per partecipare al percorso Indire?

Sì. È necessario aver presentato la domanda di riconoscimento del titolo entro il 1° giugno 2024 e che siano già trascorsi 120 giorni da tale data senza risposta. Non è vincolante aver usato la piattaforma ministeriale online; vale anche la procedura cartacea, purché la tempistica sia rispettata.

Il TFA ordinario e i percorsi Indire sono valutati allo stesso modo nelle graduatorie?

No. Il TFA ordinario prevede selezione e numero programmato, pertanto conferisce un punteggio aggiuntivo nelle GPS. I percorsi Indire, pur validi, non prevedono selezione, quindi non offrono lo stesso punteggio aggiuntivo.

Chi ha acquisito i tre anni di servizio oltre cinque anni fa può accedere al percorso Indire per triennalisti?

No. Il requisito specifica che i tre anni devono essere stati svolti negli ultimi cinque anni, escluso quello in corso. Se sono stati svolti oltre cinque anni fa, si può partecipare al TFA ordinario, con eventuale esonero dalla preselettiva se si hanno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi dieci.

Chi è già di ruolo può accedere ai percorsi Indire?

Sì, non esiste alcuna preclusione per i docenti di ruolo.

Perché l’anno scolastico in corso non è valido per i triennalisti?

Perché la normativa prende a riferimento i cinque anni scolastici precedenti a quello in corso (quindi 2018/2019 – 2022/2023). L’anno 2023/2024 sarà valido per il secondo ciclo del percorso Indire, in partenza da settembre 2025.

Chi ha conseguito il TFA in Italia può consolidare la posizione in GPS se aveva un titolo estero con riserva?

Sì. La nota ministeriale del 20 giugno 2024 chiarisce che chi ha ottenuto la specializzazione con il TFA italiano può sanare la propria posizione in GPS, anche se precedentemente inserito con riserva grazie a un titolo estero. Non è necessaria alcuna procedura online. Il docente deve inviare una comunicazione al proprio ambito territoriale (USP), trasmettendo l’attestazione di conseguimento del TFA italiano e chiedendo la sostituzione del titolo estero con quello italiano.

Quali sono i criteri per la graduatoria dei docenti triennalisti che non rientrano nei posti disponibili presso Indire?

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti autorizzati, verranno applicati i seguenti criteri, stabiliti dal DM 75/2023:

  1. Priorità a chi ha svolto più anni di servizio su sostegno nei cinque anni precedenti.

  2. In caso di parità, priorità al candidato più giovane d’età.

Chi non rientra potrà:

  • Avere precedenza nel secondo ciclo del percorso Indire.

  • Verificare la disponibilità di posti residui presso altre università.

È possibile presentare domanda sia al percorso Indire che al TFA ordinario?

Sì, con una precisazione: l’avviso Indire vieta l’iscrizione contemporanea a più percorsi con obbligo di frequenza, ma non la semplice presentazione della domanda. Quindi è possibile candidarsi a entrambi, ma, una volta ammessi, sarà necessario scegliere quale percorso frequentare. L’iscrizione doppia non è ammessa.

Conviene scegliere Indire o un’università telematica?

Dipende dalle esigenze del singolo candidato. Entrambe le opzioni rilasciano titoli validi in Italia per GPS e concorsi. Tuttavia:

  • Le università telematiche rilasciano CFU e un titolo universitario valido anche all’estero.

  • L’Indire rilascia un titolo non universitario, valido solo in Italia.
    La scelta può dipendere anche da aspetti logistici (es. sedi d’esame) o organizzativi (es. date di inizio corso), da verificare con i singoli enti.

Chi sta svolgendo l’anno di prova può contemporaneamente frequentare il TFA sostegno e usufruire delle 150 ore?

Sì. L’anno di prova non è un percorso universitario con obbligo di frequenza, ma una fase contrattuale interna all’immissione in ruolo. Non è incompatibile con la frequenza del TFA o altri percorsi universitari. È quindi possibile richiedere le 150 ore di permesso studio per frequentare il TFA nello stesso anno.

l Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato oggi il decreto ministeriale n. 436 che autorizza l’avvio del X ciclo TFA Sostegno per l’anno accademico 2024/2025. Il provvedimento firmato dal Ministro Anna Maria Bernini definisce le modalità di attuazione dei percorsi di formazione per la specializzazione nelle attività di sostegno didattico rivolte agli alunni con disabilità, estesi a tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Date delle prove preselettive

Il decreto stabilisce in modo puntuale il calendario delle prove preselettive, che si svolgeranno nella mattinata di quattro giornate consecutive nel mese di luglio 2025:

  • 15 luglio: scuola dell’infanzia

  • 16 luglio: scuola primaria

  • 17 luglio: scuola secondaria di primo grado

  • 18 luglio: scuola secondaria di secondo grado

Struttura e organizzazione delle prove

Le modalità di svolgimento delle prove d’accesso — articolate in test preselettivo, una o più prove scritte o pratiche e una prova orale — seguiranno le disposizioni già stabilite dal DM 92/2019 e dal DI 90/2020.

La distribuzione dei posti disponibili per ciascuna università è indicata nella Tabella A allegata al decreto. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi saranno definiti autonomamente dagli atenei mediante propri bandi.

Il decreto stabilisce inoltre che i corsi del X ciclo dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, in conformità con la normativa vigente.

Ammissioni anticipate e percorsi abbreviati

Le università potranno avviare i corsi anche prima del completamento della fase selettiva, limitatamente ai candidati aventi diritto all’ammissione diretta, secondo le disposizioni previste. È confermata inoltre la possibilità di attivare percorsi abbreviati per il riconoscimento e la valutazione delle competenze già acquisite dai candidati.

Decreto-Ministeriale-n.-436-del-26-06-2025