La novità della legge di bilancio 2024 è il cosiddetto Bonus Mamme, che spetta alle lavoratrici del settore pubblico e privato, comprese docenti e ATA.

Una breve descrizione di cosa si tratta:

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi 180 e 181, ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato – anche part-time o con contratto di somministrazione – del settore pubblico, privato, agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico. Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento.

In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età.

L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

Il beneficio spetta:
– fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;
-fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha emanato il Decreto Ministeriale 37 del 29 febbraio 2024 che regola l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate esclusivamente online sul portale INPA (www.inpa.gov.it) dalle ore 12.00 del 1° marzo 2024 alle ore 23.59 del 15 marzo 2024.

Per accedere alla compilazione è necessario essere in possesso di:

  • SPID (Sistema Pubblico di identità digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)

ed essere accreditati a Istanze on line.

Le regole per l’aggiornamento delle GAE rimangono le stesse dei precedenti trienni: non sono previsti molti inserimenti, ad eccezione di coloro che si reinseriscono in graduatoria dopo essere stati cancellati per non aver presentato domanda in un precedente aggiornamento.

Le uniche modifiche riguardano:

  • Le GAE avranno validità biennale per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
  • Allegati: aggiornati i criteri per il conteggio del personale per genere e regione.

Possono presentare domanda di aggiornamento:

  • Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE.
  • Docenti cancellati per non aver presentato domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Il testo del decreto ministeriale e gli allegati sono disponibili sul sito INPA (www.inpa.gov.it). Per ulteriori informazioni e avvisi consultare il sito del Ministero dell’Istruzione e del merito (www.miur.gov.it).

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in data 29 febbraio 2024 l’elenco dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti proposti dalle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica e musicale.

L’elenco completo dei percorsi abilitanti è disponibile sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca: https://www.mur.gov.it/it

Costi dei corsi: Il percorso avrà un costo massimo di 2500 euro (60 CFU),  massimo 2000 euro per i corsi da 30 CFU. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Tipologie di corsi:

  • Percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA.
  • Percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA a cui si accede beneficiando della riserva del 30% prevista a favore dei docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno una sulla specifica classe di concorso.
  • Percorsi da 30 CFU utili ad acquisire il requisito per partecipare ai concorsi banditi nella fase transitoria di attuazione della riforma del reclutamento fino alla fine del 2024.
  • Percorsi da 30 o da 36 CFU post concorso, utili a conseguire abilitazione per i vincitori di concorso abilitati.
  • Corsi da 30 CFU/CFA on line, per I docenti già in possesso di ulteriore abilitazione o specializzazione su sostegno, attivati senza vincoli di programmazione e sostenibilità a livello numerico, erogati dai medesimi centri accreditati per gli altri corsi abilitanti.

Sia per i corsi da 60 CFU/CFA, che per quelli da 30 CFU/CFA, ad esclusione di quelli riservati ai docenti già abilitati o specializzati, le Università e le Istituzioni AFAM procederanno a graduare gli aspiranti in base a una specifica tabella di valutazione dei titoli.

 

Oggi i sindacati hanno firmato al Ministero il testo di Integrazioni e Modifiche al CNNI sottoscritto in data 10 maggio 2022.

Testo_Mobilita

Pertanto:

1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Ricordiamo inoltre che

  • Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo  si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Per quanto riguarda i Vincoli di Mobilità li trovate nel nostro precedente articolo:

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato una nota alle università e alle istituzioni Afam per fornire chiarimenti in merito all’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2023/2024.

Nella nota ministeriale si rende noto che sono in corso di perfezionamento i decreti attuativi del DPCM 4 agosto 2023, che riguardano:

    • La quota di riserva di posti per i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 59/2017.
    • Il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DPCM.

La nota specifica anche riguardo i percorsi da 30 CFU per abilitati/specializzati sul sostegno.

Con l’accreditamento dei percorsi, si autorizza anche l’avvio dei percorsi da 30 CFU per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione o che hanno la specializzazione sul sostegno e vogliono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione.

La Lumsa (Libera Università Maria Santissima Assunta) è la prima università per l’erogazione di percorsi formativi per l’abilitazione all’insegnamento da 30 CFU. Sono aperte le iscrizioni ai percorsi da 30 CFU dal 19 febbraio al 5 marzo 2024, per i docenti già in possesso di altra abilitazione/specializzazione sul sostegno.

La tassa di iscrizione a ciascun percorso è fissata in 2.000 euro più bollo di 16 euro e 150 euro per la prova finale, ai sensi dell’art. 12 comma 3 DPCM 4 agosto 2023, è previsto per chi volesse anche la rateizzazione di questi importi.

Possono iscriversi coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e che intendano conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale.

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del bando (5 marzo 2024) e devono essere autocertificati.

Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nota-15.02.2024