Pubblicata la nota n. 12423 del 26 marzo 2024 che disciplina la formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2023-24.

La commissione sarà mista, e quindi composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, 3 commissari interni e 3 esterni.

Domande presidenti:

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente:

-i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
10. Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:
a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e) i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Domande commissari esterni:

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Hanno inoltre facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

I docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

La novità della legge di bilancio 2024 è il cosiddetto Bonus Mamme, che spetta alle lavoratrici del settore pubblico e privato, comprese docenti e ATA.

Una breve descrizione di cosa si tratta:

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi 180 e 181, ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato – anche part-time o con contratto di somministrazione – del settore pubblico, privato, agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico. Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento.

In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età.

L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

Il beneficio spetta:
– fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;
-fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha emanato il Decreto Ministeriale 37 del 29 febbraio 2024 che regola l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate esclusivamente online sul portale INPA (www.inpa.gov.it) dalle ore 12.00 del 1° marzo 2024 alle ore 23.59 del 15 marzo 2024.

Per accedere alla compilazione è necessario essere in possesso di:

  • SPID (Sistema Pubblico di identità digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)

ed essere accreditati a Istanze on line.

Le regole per l’aggiornamento delle GAE rimangono le stesse dei precedenti trienni: non sono previsti molti inserimenti, ad eccezione di coloro che si reinseriscono in graduatoria dopo essere stati cancellati per non aver presentato domanda in un precedente aggiornamento.

Le uniche modifiche riguardano:

  • Le GAE avranno validità biennale per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
  • Allegati: aggiornati i criteri per il conteggio del personale per genere e regione.

Possono presentare domanda di aggiornamento:

  • Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE.
  • Docenti cancellati per non aver presentato domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Il testo del decreto ministeriale e gli allegati sono disponibili sul sito INPA (www.inpa.gov.it). Per ulteriori informazioni e avvisi consultare il sito del Ministero dell’Istruzione e del merito (www.miur.gov.it).

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in data 29 febbraio 2024 l’elenco dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti proposti dalle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica e musicale.

L’elenco completo dei percorsi abilitanti è disponibile sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca: https://www.mur.gov.it/it

Costi dei corsi: Il percorso avrà un costo massimo di 2500 euro (60 CFU),  massimo 2000 euro per i corsi da 30 CFU. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Tipologie di corsi:

  • Percorsi abilitanti da 60 CFU/CFA.
  • Percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA a cui si accede beneficiando della riserva del 30% prevista a favore dei docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno una sulla specifica classe di concorso.
  • Percorsi da 30 CFU utili ad acquisire il requisito per partecipare ai concorsi banditi nella fase transitoria di attuazione della riforma del reclutamento fino alla fine del 2024.
  • Percorsi da 30 o da 36 CFU post concorso, utili a conseguire abilitazione per i vincitori di concorso abilitati.
  • Corsi da 30 CFU/CFA on line, per I docenti già in possesso di ulteriore abilitazione o specializzazione su sostegno, attivati senza vincoli di programmazione e sostenibilità a livello numerico, erogati dai medesimi centri accreditati per gli altri corsi abilitanti.

Sia per i corsi da 60 CFU/CFA, che per quelli da 30 CFU/CFA, ad esclusione di quelli riservati ai docenti già abilitati o specializzati, le Università e le Istituzioni AFAM procederanno a graduare gli aspiranti in base a una specifica tabella di valutazione dei titoli.

 

Oggi i sindacati hanno firmato al Ministero il testo di Integrazioni e Modifiche al CNNI sottoscritto in data 10 maggio 2022.

Testo_Mobilita

Pertanto:

1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

Ricordiamo inoltre che

  • Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo  si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Per quanto riguarda i Vincoli di Mobilità li trovate nel nostro precedente articolo: