E’ atteso tra pochi giorni nuovo aggiornamento delle GPS, valide per il biennio 2024/26.

Saranno possibili le seguenti operazioni

  • nuovo inserimento
  • aggiornamento punteggio e/o fascia con conferma provincia
  • aggiornamento punteggio e/o fascia con cambio provincia

Le novità già presentate dal Ministero lo scorso febbraio

  • aggiunta una specifica graduatoria per Educazione Motoria alla scuola Primaria (EEMM);
  • in prima fascia sarà possibile sostituire il titolo di accesso con una abilitazione più conveniente
  • introdotta, al termine della procedura, la possibilità di visualizzare una ipotesi di valutazione del punteggio (che dovrà essere confermata o modificata dall’ufficio scolastico provinciale destinatario della domanda).
  • è stata introdotta la riserva del 15% per il servizio civile universale senza demerito

Fra le tante novità relative alle GPS abbiamo, l’inserimento a pettine abilitati sostegno estero cioè la possibilità di inserimento per coloro che hanno conseguito una specializzazione sul sostegno all’estero che è in via di riconoscimento. A pettine significa che possono inserirsi con il loro punteggio, contrariamente invece a quanto era accaduto l’anno scorso dove invece chi aveva un titolo estero in corso di cui era stata inviata la richiesta di riconoscimento poteva inserirsi in coda.

Un altra proposta del CSPI e dei sindacati per la modifica della precedente bozza, è l’omologazione dei punteggi aggiuntivi per coloro che si abiliteranno con i percorsi abilitanti futuri, nel senso che nella prima fascia su posto comune della secondaria, oltre all’usuale voto di abilitazione, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo che è differenziato a seconda della modalità con cui ci si è abilitati. Adesso tutti i percorsi abilitanti, quindi anche quelli ridotti a 36 o 30 CFU, daranno un punteggio aggiuntivo di 24 punti. Rimane poi confermato anche il punteggio aggiuntivo di 24 punti per coloro che hanno superato il concorso ordinario 2020 e il concorso straordinario 2020.

 

 

Il Ministero dell’Università ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

  • mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
  • mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
  • mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
  • mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

I docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque accedono direttamente ai percorsi

I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione. DI n. 549 del 29-3-2024.pdf

Ecco la tabella titoli per la selezione dei docenti con tre anni di servizio

I posti a disposizione: 32.317 La distribuzione per grado di scuola e Università

Scarica la tabella A

I requisiti di accesso

Infanzia e primaria

  • diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 oppure
  • laurea in scienze della formazione primaria

Scuola secondaria

Per l’VIII ciclo i requisiti di accesso richiesti sono stati, per la scuola secondaria

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione
  3. diploma per ITP

Consulta il decreto: Decreto n 583 del 29 marzo 2024 Avvio TFA sostegno IX ciclo

Pubblicata la nota n. 12423 del 26 marzo 2024 che disciplina la formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2023-24.

La commissione sarà mista, e quindi composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, 3 commissari interni e 3 esterni.

Domande presidenti:

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente:

-i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
10. Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente paragrafo:
a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e) i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Domande commissari esterni:

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Hanno inoltre facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

I docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

La novità della legge di bilancio 2024 è il cosiddetto Bonus Mamme, che spetta alle lavoratrici del settore pubblico e privato, comprese docenti e ATA.

Una breve descrizione di cosa si tratta:

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi 180 e 181, ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Spetta alle lavoratrici madri di 3 o più figli, dipendenti a tempo indeterminato – anche part-time o con contratto di somministrazione – del settore pubblico, privato, agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della L. n. 142/2001. Sono esclusi i soli rapporti di lavoro domestico. Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento.

In via sperimentale, per il 2024, alla decontribuzione possono accedere anche le lavoratrici madri di 2 figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età.

L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

Il beneficio spetta:
– fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;
-fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.

Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha emanato il Decreto Ministeriale 37 del 29 febbraio 2024 che regola l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.

Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate esclusivamente online sul portale INPA (www.inpa.gov.it) dalle ore 12.00 del 1° marzo 2024 alle ore 23.59 del 15 marzo 2024.

Per accedere alla compilazione è necessario essere in possesso di:

  • SPID (Sistema Pubblico di identità digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)

ed essere accreditati a Istanze on line.

Le regole per l’aggiornamento delle GAE rimangono le stesse dei precedenti trienni: non sono previsti molti inserimenti, ad eccezione di coloro che si reinseriscono in graduatoria dopo essere stati cancellati per non aver presentato domanda in un precedente aggiornamento.

Le uniche modifiche riguardano:

  • Le GAE avranno validità biennale per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
  • Allegati: aggiornati i criteri per il conteggio del personale per genere e regione.

Possono presentare domanda di aggiornamento:

  • Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE.
  • Docenti cancellati per non aver presentato domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Il testo del decreto ministeriale e gli allegati sono disponibili sul sito INPA (www.inpa.gov.it). Per ulteriori informazioni e avvisi consultare il sito del Ministero dell’Istruzione e del merito (www.miur.gov.it).