Come ormai noto dal 13 marzo inizieranno le prove per il concorso scuola secondaria. Vediamo insieme  le regole anti-Covid19 per la procedura concorsuale. Fino al 31 marzo (giorno ultimo previsto per lo stato di emergenza)  è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso della certificazione verde ,dunque vaccino o test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone incaricate della verifica, tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali.  I candidati che non presenteranno l’obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede concorsuale. I candidati inoltre dovranno essere muniti  di mascherina FFP2, mantenere la distanza di sicurezza e verrà chiesto di consegnare l’ autocertificazione di assenza sintomi da Covid-19.

Come si ottiene  la Certificazione verde COVID-19?

Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito in L. n. 87 del 17/06/2021, prova:

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale;

• l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data di completamento del ciclo vaccinale);

• la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).

 

Concorso materie S.T.E.M. D.L. 73/2021, art. 59, c. 14

Concorso materie S.T.E.M. D.L. 73/2021, art. 59, c. 18

 

Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria così come previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando)

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato 1 del bando.

Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, secondo gli Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti.

Per verificare la regione in cui si svolgeranno le prove concorsuali si invita a consultare la sezione Dove sostenere l’esame o in alternativa l’Allegato 2 del bando che riporta le nuove aggregazioni territoriali previste.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni è indicata all’Allegato D al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.

E’stato adottato il DD 749 del 1 luglio 2020 concerenente Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.


Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 – Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Mobilità per il personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23: dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni l’Ordinanza ministeriale con  le date utili per la presentazione delle domande.

Le novità della mobilità 2022/23

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno.

Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento

E’ introdotto dal Decreto Sostegni bis

“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative
all’anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”

N.B. Naturalmente la domanda è volontaria. Chi assunto dall’anno scolastico 2019/20 o in anni precedenti non ha l’esigenza di cambiare scuola e/o provincia non  deve presentare domanda di mobilità e la sua sede non subirà modifiche.

 

È firmato dai Ministri della Salute Speranza, del lavoro e delle politiche sociali Orlando e per la pubblica amministrazione Brunetta il decreto 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35  DECRETO 14/02/22 ( si riferisce ai lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, per i quali è prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il provvedimento interministeriale individua le suddette patologie indipendentemente dallo stato vaccinale e anche in caso di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari.

L’esistenza delle patologie in questione deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

 

Nella mobilità 2022/2023 molti docenti metteranno a punto la presentazione della domanda telematicamente, sono molte le novità. Ci sono tante variabili da considerare per cercare di ottenere il trasferimento desiderato attraverso un’apposita opzione da selezionare nel modulo di domanda online, scegliere di essere trasferiti anche in cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune di titolarità o con completamento in altro comune.

Cattedre orario esterne

Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Tale richiesta, ai sensi dell’art.11, comma 1, del CCNI mobilità 2022-2025, non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Preferenze di sede

Per quanto riguarda i trasferimenti o la mobilità professionale per la scuola secondaria di I e II grado, in caso di scelta di preferenze puntuali di singola scuola, il sistema informatizzato prima esaminerà, per ogni singola preferenza e nell’ordine elencato, le cattedre interne , poi quelle esterne con completamento nello stesso comune e infine quelle esterne con completamento in comune diverso.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.