Mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23. Il Ministero ha presentato ai sindacati l’ordinanza che disciplina le operazioni contenute nell’Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritta il  27 gennaio 2022 per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25. Le date devono ancora essere confermate con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale.  La presentazione delle domande avverrà in modo telematico attraverso il sito istanza online  .

Personale docente

Presentazione domande : dal 28 febbraio al 15 marzo 2022

Presentazione domanda graduatoria interna di istituto: dal 16 al 23 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:23 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022

Personale ATA

Presentazione domande: dal 2 marzo al 18 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 29 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 20 maggio 2022

Personale educativo

Presentazione domande: dal 1° marzo al 21 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022

Docenti IRC (no modalità online)

Presentazione domande: dal 21 marzo al 15 aprile 2022.

Pubblicazione movimenti: 30 maggio 2022.

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Riepilogo vincoli mobilità

Docenti assunti fino all’anno scolastico 2019/20

Possono, per l’a.s. 2022/23, presentare domanda di trasferimento/passaggio:

• Se ottengono il movimento in provincia nel comune di attuale titolarità o fuori comune ma con codice puntuale di scuola: si bloccano, salvo le deroghe previste 1,

per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Se ottengono il movimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” e ì “distretto”): si bloccano, salvo le deroghe previste2 , per i prossimi 3 anni (22/23-23/24-24/25). Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non c’è nessun vincolo per richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 22/23.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21

Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda di trasferimento o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2020/21:

• Potranno richiedere mobilità per il 23/24.
• Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste3, per il 22/23.

Potranno presentare domanda per il 23/24.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

• Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 2), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

In entrambi i casi non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22:

Se, per l’a.s. 2022/23, non presentano domanda o la presentano e non la ottengono, confermano la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo dall’a.s. 2021/22:

• Non potranno richiedere mobilità, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 23/24.

Potranno presentare domanda di mobilità per il 24/25.

• Non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23 e 23/24. Potranno presentare domanda per il 24/25.

Se, per l’a.s. 2022/23, presentano domanda di trasferimento:

• Ottengono il trasferimento in provincia con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o “distretto”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25.

Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”): acquisiscono una nuova titolarità dall’1/9/22 e si bloccano, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24- 24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

• Non potranno richiedere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione/art. 36 CCNL /2007, salvo le deroghe previste (vedi nota 3), per il 22/23-23/24-24/25. Potranno presentare domanda di mobilità per il 25/26.

NOTE

1 Il vincolo non si applica: a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la
precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

2 Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

3 Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di 6 gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

Come ormai noto dal 13 marzo inizieranno le prove per il concorso scuola secondaria. Vediamo insieme  le regole anti-Covid19 per la procedura concorsuale. Fino al 31 marzo (giorno ultimo previsto per lo stato di emergenza)  è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso della certificazione verde ,dunque vaccino o test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. All’atto dell’identificazione sarà richiesto ai candidati di presentare il proprio Green Pass alle persone incaricate della verifica, tramite l’app “VerificaC19” con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali.  I candidati che non presenteranno l’obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede concorsuale. I candidati inoltre dovranno essere muniti  di mascherina FFP2, mantenere la distanza di sicurezza e verrà chiesto di consegnare l’ autocertificazione di assenza sintomi da Covid-19.

Come si ottiene  la Certificazione verde COVID-19?

Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito in L. n. 87 del 17/06/2021, prova:

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale;

• l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data di completamento del ciclo vaccinale);

• la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione relativa alla cessazione dell’isolamento);

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito nelle 48 ore antecedenti).

 

Concorso materie S.T.E.M. D.L. 73/2021, art. 59, c. 14

Concorso materie S.T.E.M. D.L. 73/2021, art. 59, c. 18

 

Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria così come previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando)

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato 1 del bando.

Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, secondo gli Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti.

Per verificare la regione in cui si svolgeranno le prove concorsuali si invita a consultare la sezione Dove sostenere l’esame o in alternativa l’Allegato 2 del bando che riporta le nuove aggregazioni territoriali previste.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni è indicata all’Allegato D al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.

E’stato adottato il DD 749 del 1 luglio 2020 concerenente Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.


Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 – Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Mobilità per il personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23: dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni l’Ordinanza ministeriale con  le date utili per la presentazione delle domande.

Le novità della mobilità 2022/23

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno.

Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento

E’ introdotto dal Decreto Sostegni bis

“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative
all’anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”

N.B. Naturalmente la domanda è volontaria. Chi assunto dall’anno scolastico 2019/20 o in anni precedenti non ha l’esigenza di cambiare scuola e/o provincia non  deve presentare domanda di mobilità e la sua sede non subirà modifiche.

 

È firmato dai Ministri della Salute Speranza, del lavoro e delle politiche sociali Orlando e per la pubblica amministrazione Brunetta il decreto 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35  DECRETO 14/02/22 ( si riferisce ai lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, per i quali è prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il provvedimento interministeriale individua le suddette patologie indipendentemente dallo stato vaccinale e anche in caso di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari.

L’esistenza delle patologie in questione deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.