Nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto che riapre i termini per la partecipazione al concorso ordinario secondaria per quanto concerne le discipline STEM. In palio 1685 posti. Il decreto, in particolare, disciplina la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 -Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 -Scienze e tecnologie informatiche, in base a quanto previsto dall’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (decreto sostegni bis). Il contingente relativo è determinato nella misura di 1.685 posti e suddiviso per regioni e classi di concorso secondo la tabella allegata al presente decreto. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino alle ore 23,59 del quattordicesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)».

I requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione saranno ancora

  • Laurea
  •  24 CFU

Altri titoli di accesso saranno: l’abilitazione per la stessa classe di concorso richiesta, o l’abilitazione in altro grado di scuola (in questo caso senza i 24 CFU) Per laurea si intende la laurea completa di CFU per accedere alla classe di concorso richiesta, secondo il DPR 19/2016 e il dm 259/2017. I 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche sono quelli indicati dal DM 616/2017.

DECRETO 

Con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2022/23 sono stati indicati i termini entro i quali presentare le domande che, per il personale docente, decorrono al 28 febbraio, con termine ultimo fissato per il 15 marzo. Nell’Ordinanza Ministeriale vengono, inoltre, stabilite le modalità da seguire per la loro presentazione, sia per la mobilità territoriale che professionale

Dove inviare le domande

Il personale docente invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale, Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, attraverso il portale Istanze Online del sito del Ministero dell’istruzione

Quali informazioni

Le domande, come indicato nell’art.3 comma 5 dell’O.M., devono contenere le seguenti informazioni:

a) generalità dell’interessato
b) indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l’istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all’istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.263/2012
c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal D.P.R. n.19/2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del MI nella sezione Mobilità

Parti da compilare

l personale docente è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale Istanze Online del sito del MI nella sezione Mobilità Nell’apposita sezione del modulo-domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità

Quante domande

Il docente in possesso dei requisiti necessari può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale e può, quindi, presentare contemporaneamente domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande che, per il personale docente, in base all’art.2 comma 1 dell’O.M., è fissato per il 15 marzo

Quale documentazione

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’Ordinanza ministeriale. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo-domanda. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere adeguatamente autocertificati e possono essere valutati solo in presenza della specifica documentazione, che deve essere prodotta unitamente alla domanda, nei termini previsti dall’Ordinanza ministeriale

Conseguenze in caso di false dichiarazioni

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

VAI A ISTANZE ONLINE

L’ordinanza ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023.

Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:

  • Personale docente
    La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.
  • Personale educativo
    La domanda va presentata dal 1° al 21 marzo 2022.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 aprile.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.
  • Personale ATA
    La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio.
  • Insegnanti di religione cattolica
    La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto

COME COMPILARE LA DOMANDA
Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line.
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

NOTA BENE

  • Compila/Modifica ogni singola sezione della domanda;
  • Allega tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;
  • Inoltra la domanda entro il termine previsto dall’ordinanza.

NORMATIVA

Concorso scuola secondaria primo e secondo grado di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022. Il concorso prevede prova scritta, prova pratica per alcune classi di concorso, prova orale. La graduatoria sarà formata dai candidati che sulla base delle votazioni riportate nelle prove e nella valutazione dei titoli, si collocheranno nel numero dei posti banditi per quella classe di concorso nella regione scelta. Partecipano al concorso esclusivamente i docenti che hanno presentato domanda telematica entro il 31 luglio 2020. Vincolati anche alla o alle classi di concorso e regione scelte in quella fase, nonostante da allora siano trascorsi due anni. Solo per le classi di concorso STEM (A020, A026, A027, A028, A041) sarà possibile presentare una nuova domanda, nei tempi che saranno stabiliti da un apposito decreto ministeriale.

Il concorso 2020 è abilitante

Tutti i candidati che supereranno le prove (prova scritta e prova orale + prova pratica per quelle classi di concorso che la prevedono) sia che rientrino nella graduatoria, sia che non ne facciano parte, conseguiranno l’abilitazione per la classe di concorso oggetto del concorso. Ogni candidato – se in possesso dei relativi titoli di accesso – ha potuto presentare domanda di partecipazione per max una classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado e max una classe di concorso della scuola secondaria di II grado (+ procedura sostegno se in possesso del relativo titolo).

 

Tra i diritti del personale scolastico di ruolo e non, c’è quello di poter usufruire dei permessi per partecipare a concorsi ed esami, sebbene sia opportuno sottolineare che ci siano delle differenze a seconda della tipologia di contratto. La normativa di riferimento è il CCLN del 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016/18.

Il calendario delle prove del concorso ordinario secondaria

CALENDARIO 

NOTA BENE Il calendario non comprende tutte le classi di concorso per cui è stata bandita la procedura: nell’avviso si precisa che le date relative allo svolgimento delle prove per le classi di concorso al momento non considerate verrà comunicato successivamente, previa pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Le prove scritte saranno sostenute nella Regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione; l’elenco delle scuole individuate come sede di esame sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

Docenti con contratto a tempo indeterminato

L’art 15 comma 1, del CCLN afferma

  • “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
    partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.”

Modalità di fruizione

  • I docenti a tempo indeterminato potranno usufruire degli 8 giorni di permesso nell’arco dell’intero anno scolastico solo per le giornate in cui si esplicheranno le prove concorso/ esame e per il raggiungimento della sede (compreso il rientro) ove si terrà il concorso/esame.
  • Questi stessi giorni non potranno essere utilizzati per la preparazione agli esami, infatti nello specifico, la normativa prevede che il docente possa chiedere altri permessi come ad esempio permesso studio e aspettativa per motivi di studio.
  • Possono essere fruiti anche se l’esame o la prova di concorso si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro. Il permesso richiesto non è infatti rapportabile al proprio orario di servizio anche se la prova concorsuale o esame dovessero svolgersi in orario pomeridiano. Anche il personale a tempo parziale può usufruire di questi permessi, in proporzione alle giornate di lavoro settimanale previste (l’amministrazione individua i giorni di permesso spettanti a ciascun dipendente a tempo parziale, in relazione all’orario di lavoro di ciascuno di essi).
  • Per poter usufruire dei permessi per concorso/esame, i docenti dovranno presentare al Dirigente scolastico una documentazione che giustifichi la richiesta e la partecipazione all’esame o al concorso, con l’indicazione dei giorni in cui saranno impegnati nelle prove in oggetto.

Per quali tipologie di esami o concorso possono essere richiesti i permessi?

  • Non esiste nessuna limitazione in quanto l’art 15 del CCLN in riferimento alla possibilità di usufruire dei permessi retribuiti non pone nessun vincolo in ordine alla tipologia di concorsi o esami che possano giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.

Cosa comporta al docente la richiesta dei permessi retribuiti

  • Il docente non sarà in nessun modo penalizzato, né da un punto di vista giuridico e né economico in quanto i giorni di permesso saranno interamente retribuiti, valutati ai fini dell’anzianità di servizio e non ridurranno le ferie.
  • Personale a tempo determinato
  • Sebbene l’unica differenza che sussista tra i docenti di ruolo e i precari sia lo stato giuridico ed economico, siamo ancora lontani dal far sì che entrambe le categorie possano godere degli stessi diritti, infatti i docenti a tempo determinato possono usufruire dei permessi per partecipare a concorsi o esami ma con delle differenze sostanziali.
  • La normativa di riferimento è l’art. 19 comma 7, del CCLN che recita quanto segue:
  • Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio…
  • Da ciò si evince che il personale a contratto determinato, potrà usufruire degli otto giorni durante l’anno scolastico ma questi ultimi non saranno retribuiti e interromperanno l’anzianità di servizio andando così a inficiare quei giorni di servizio che potrebbero essere utilizzati dai docenti nelle procedure come l’aggiornamento delle GPS o delle GAE.
  • Per tutte le altre condizioni sopra espresse in merito ai docenti di ruolo, anche i docenti a tempo determinato ne usufruiranno fatta eccezione per il mancato riconoscimento della retribuzione degli otto giorni per permessi per esami o concorsi.
  • Cosa portare a scuola come giustificazione
  • Il dipendente al rientro a scuola presenta, a giustificazione dell’assenza, l’attestazione di partecipazione rilasciata dal soggetto presso il quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale. In  sostituzione dell’attestazione è possibile comprovare l’esame o la prova concorsuale con autocertificazione.
  • Nell’autocertificazione è implicito che si possa anche dichiarare oltre al giorno effettivo di svolgimento dell’esame i giorni che sono serviti per il viaggio, e né la segreteria, né il dirigente potranno richiedere eventuali biglietti o altro perché non contemplato dalla norma. L’autocertificazione di fatto adempie all’obbligo richiesto. Permesso per concorso od esame: ecco perché la segreteria non può chiedere conto degli spostamenti del docente

Ferie

Un’alternativa possono essere le ferie. I docenti a tempo determinato possono fruire per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso