Mobilità per il personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23: dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni l’Ordinanza ministeriale con  le date utili per la presentazione delle domande.

Le novità della mobilità 2022/23

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno.

Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento

E’ introdotto dal Decreto Sostegni bis

“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative
all’anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”

N.B. Naturalmente la domanda è volontaria. Chi assunto dall’anno scolastico 2019/20 o in anni precedenti non ha l’esigenza di cambiare scuola e/o provincia non  deve presentare domanda di mobilità e la sua sede non subirà modifiche.

 

È firmato dai Ministri della Salute Speranza, del lavoro e delle politiche sociali Orlando e per la pubblica amministrazione Brunetta il decreto 4 febbraio 2022 recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35  DECRETO 14/02/22 ( si riferisce ai lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, per i quali è prevista la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il provvedimento interministeriale individua le suddette patologie indipendentemente dallo stato vaccinale e anche in caso di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari.

L’esistenza delle patologie in questione deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

 

Nella mobilità 2022/2023 molti docenti metteranno a punto la presentazione della domanda telematicamente, sono molte le novità. Ci sono tante variabili da considerare per cercare di ottenere il trasferimento desiderato attraverso un’apposita opzione da selezionare nel modulo di domanda online, scegliere di essere trasferiti anche in cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune di titolarità o con completamento in altro comune.

Cattedre orario esterne

Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Tale richiesta, ai sensi dell’art.11, comma 1, del CCNI mobilità 2022-2025, non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato.

Preferenze di sede

Per quanto riguarda i trasferimenti o la mobilità professionale per la scuola secondaria di I e II grado, in caso di scelta di preferenze puntuali di singola scuola, il sistema informatizzato prima esaminerà, per ogni singola preferenza e nell’ordine elencato, le cattedre interne , poi quelle esterne con completamento nello stesso comune e infine quelle esterne con completamento in comune diverso.

In caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

  • le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino;
  • le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.

 

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per “regole troppo complicate”. Il decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri è composto da 6 articoli. Il provvedimento interviene sulla durata del green pass per chi ha fatto il booster e per i guariti che hanno ricevuto una, due o tre dosi di vaccino (per i primi continuerà a durare 6 mesi), e riscrive le regole per quarantene e DaD a scuola.

Cambiano le regole per la gestione in classe dei ragazzi positivi.

  • – scuola dell’infanzia: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
  • scuola primaria: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-sorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il Green pass.

Si è conclusa la riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la mobilità 2022/23. Secondo i calcoli a settembre 2022 ci sarebbero almeno 100mila docenti potenzialmente autorizzati a cambiare istituto (34.000 per l’anno scolastico 2019-20, 19.995 per il 2020/21, oltre 45mila per il 2021/22).

Queste le modifiche previste alla bozza di contratto:

  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale.
  • Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono  il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.