Il Decreto Riaperture non prevede la proroga dei congedi straordinari. I genitori costretti a casa dai figli in isolamento, dal 1° aprile, possono richiedere lo smart working semplificato, la cui disposizione è stata allungata fino alla fine di maggio. Non ci sono, invece, i congedi straordinari per i lavoratori con figli under 14 in isolamento a scuola. La misura scade il 31 marzo e nei provvedimenti finora varati non è prevista alcuna proroga. Non si esclude, allo stato attuale, che i partiti non possano intervenire sulla materia in sede di riconversione in legge del provvedimento. Il congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. La domanda può essere presentata esclusivamente online, fino al 31 marzo, ed è attiva per i lavoratori dipendenti, secondo le istruzioni fornite con il messaggio Inps 21 dicembre 2021, n. 4564. In caso di lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, la misura è usufruibile solo da chi non può ricorrere allo smart working. In qualsiasi caso, sia per lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, il congedo può essere fruito in modalità alternata da parte dei due genitori (non tutti e due i genitori negli stessi giorni) e non nei giorni in cui è richiesto anche il congedo ai sensi della Legge 104/92. Il beneficio ha copertura nazionale, indipendentemente dai colori attribuiti alle singole regioni sulla base della diffusione del contagio. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 151/2011, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. comma 2 Art. 22-bis DL 137/2020). Stante l’esenzione dai limiti d’età previsti in caso di figli gravemente disabili, per tutti gli altri genitori è possibile richiedere il Congedo parentale Covid anche in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16. In questo caso però il lavoratore non riceverà alcuna retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Riaperture” Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 con tutte le indicazioni in merito all’allentamento delle misure. Il provvedimento entra in vigore da venerdì 25 marzo. Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno a tale scopo possono essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step
- fine del sistema delle zone colorate
 - graduale superamento del green pass
 - eliminazione delle quarantene precauzionali
 
Le regole generali di sicurezza
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
 - È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
 - Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°
 
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Gestione dei casi di positività
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenzae per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza dialmeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Obbligo vaccinale del personale
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.
Le risorse per l’emergenza
Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.
L’organico per l’emergenza
L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.
Dal 21 marzo 2022, e fino al 4 aprile 2022 sono disponibili le funzioni telematiche, su POLIS, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. In proposito, il Ministero risponde alla domanda : “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?
Il messaggio si verifica in tutti i casi come “NON TROVATO”, quando:
- quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis. In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perché lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati.
 - quando l’aspirante non è presente nelle GaE. In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo.
 - quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento. In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche. Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda. Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.
 
Il 31 marzo 2022 cesserà in Italia lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno ad una situazione di normalità prevede alcuni step, che riguardano fine del sistema delle zone colorate, graduale superamento del green pass, eliminazione delle quarantene precauzionali.
L’unico documento finora disponibile è la BOZZA del Decreto, ossia il documento in entrata al Consiglio dei Ministri. Non sappiamo se e come, nel corso della seduta, è stato modificato. Numerose le novità per la scuola, dalla eliminazione delle quarantene da contatto alla DAD solo per gli studenti positivi e dietro prescrizione medica, al ritorno alle uscite didattiche e viaggi di istruzione. Uno dei punti più complessi e controversi del testo riguarda invece l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ecco perché.
Analizzando il testo ci sono due passi che interessano il personale :
’art. 8 comma 3, che afferma “Dopo l’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:
“Art. 4-ter.1
(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)
1. Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;”
Il testo, nel ribadire l’obbligo vaccinale per il personale scolastico introduce un termine oltre il quale l’obbligo non sarà più in vigore: il 15 giugno 2022. Termine che era desumibile dal testo originario, ma che non aveva ancora concretezza.
Ricordiamo che l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è al momento di 4 mesi, 6 mesi il massimo. Posto che nel comunicato del Governo si legge
“Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo”
il personale scolastico in questo caso non viene citato.
Al contrario, lo ritroviamo nella BOZZA, in un altro passaggio fondamentale
Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1 e 4-quater)
1. Fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei soggetti di cui agli articoli 4-ter.1 e 4-quater,
e il relativo regime sanzionatorio di cui all’articolo 4-sexies, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 . Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.”.
Dunque per il personale scolastico sembra rimanere in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, ma il mancato assolvimento sembrerebbe trovare, in questo decreto, una soluzione diversa rispetto alla sospensione senza emolumenti e cioè
- la sanzione +
 - l’ingresso nel luogo di lavoro fino al 30 aprile con green pass base ottenuto anche con test
 
Quale sarebbe, se così fosse, la sanzione?
Si parla di regime sanzionatorio di cui all’articolo 4 – sexies. Qualcuno, pavidamente, fa riferimento ai 100 euro di multa come per gli over 50 inadempienti, ma è possibile che invece il riferimento sia alla sanzione amministrativa già prevista dalla Legge n. 3 del 21 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Ripetiamo, si tratta di ipotesi a fronte di un testo ancora non definitivo e non pubblicato in gazzetta ufficiale. Di conseguenza non ci sono ancora neanche indicazioni ufficiali da parte del Ministero.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ucraina con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. A sorpresa, all’articolo 36 del provvedimento varato dal governo venerdì scorso e pubblicato lunedì sera in Gazzetta Ufficiale, c’è anche la proroga dei contratti Covid docenti e Ata che, dunque, scompaiono dal Decreto Riaperture e vengono inseriti in quello per fronteggiare la crisi derivata dal conflitto russo-ucraino. 170 milioni di euro sono stanziati per coprire i contratti Covid docenti e Ata fino al termine delle lezioni e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno.
Art. 36.
Misure urgenti per la scuola
1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022.
Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.
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