Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ucraina con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. A sorpresa, all’articolo 36 del provvedimento varato dal governo venerdì scorso e pubblicato lunedì sera in Gazzetta Ufficiale, c’è anche la proroga dei contratti Covid docenti e Ata che, dunque, scompaiono dal Decreto Riaperture e vengono inseriti in quello per fronteggiare la crisi derivata dal conflitto russo-ucraino. 170 milioni di euro sono stanziati per coprire i contratti Covid docenti e Ata fino al termine delle lezioni e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno.

Art. 36.

Misure urgenti per la scuola

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».

2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022.

Le risorse di cui al primo periodo:

a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.

Conclusa  la fase di presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2022/23, la fase successiva sarà la notifica del punteggio da parte dell’Ufficio Scolastico. Gli uffici scolastici sono al lavoro per le operazioni, e qualche docente ci dice di aver già ricevuto la convalida (in qualche caso sbagliata). La lettera di notifica è valida sia ai fini della convalida della domanda medesima che dell’attribuzione del punteggio spettante. I docenti riceveranno l’e-mail di notifica  nella casella di posta elettronica indicata su istanze online. La notifica, può essere consultata anche nella sezione “Archivio 2022” presente su Istanze online.

Dettaglio notifica punteggi

Ricordiamo che con la convalida vengono notificati i punteggi che sono stati attribuiti per il movimento richiesto con il dettaglio delle voci del modulo di domanda ritenute valide, comprese le esigenze di famiglia (se valutabili) ed eventuali precedenze.

Cosa fare in caso di punteggio errato

Il docente viene invitato a prendere visione dei dati riportati nel documento e, nel caso di errori nell’attribuzione del punteggio e/o riguardo alle precedenze o altro, avrà 10 giorni di tempo, a partire dalla data di ricezione della notifica di convalida, per presentare reclamo all’Ufficio scolastico provinciale di competenza (quello di titolarità). Per quanto riguarda tempi e modalità dei reclami è bene monitorare anche eventuali avvisi specifici pubblicati dall’ufficio Scolastico. E’ possibile infatti che i tempi siano ristretti, si consiglia di inviare l’eventuale reclamo subito dopo aver ricevuto la notifica.

Esiti trasferimenti

Ricordiamo che anche quest’anno l’esito delle domande di mobilità verrà comunicato in un’unica data, il 17 maggio.

 

Informativa al Ministero dell’Istruzione in merito alla bozza di decreto ministeriale che regolamenterà il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria che si svolgerà entro il 15 giugno 2022. Per parteciparvi, il personale precario dovrà avere svolte un servizio di almeno tre annualità anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Secondo quanto raccolto si parla di circa 14 mila posti. La procedura è indetta su base regionale e articolato per le classi di concorso dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Non è prevista – secondo quanto indicato oggi – per la scuola di infanzia e primaria nè per i posti di sostegno. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata allaccertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dallAllegato A e valuta la padronanza delle discipline. La prova ha una durata massima di 30 minuti.

La prova valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue a eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Le tracce delle prove sono predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, allatto delleffettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

Quanti saranno i posti a disposizione?

Il MEF ha autorizzato per l’anno scolastico 2021/22 112.474 posti. Di questi gli Uffici Scolastici sono riusciti a coprirne tramite GaE, concorsi e GPS prima fascia 59.425  (di cui 12.840 incarichi conferiti in base alle procedure dell’art. 59 comma 4 del decreto sostegni bis).

Da questi posti bisogna togliere

  • i posti da assegnare ai concorsi ordinari infanzia /primaria (12.863) e secondaria (33.000 – i circa 6.000 STEM)
  • eventuali posti ancora assegnati per surroga dopo la rilevazione ministeriale
  •  in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2022,  anche i posti assegnati entro il 15 febbraio 2022 dalle graduatorie tardive del concorso straordinario per il ruolo secondaria di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020.
  • i posti assegnati, sempre da concorso straordinario per il ruolo, da graduatorie pubblicate dopo il 30 novembre 2020 ed entro il 31 gennaio 2022. Queste ultime immissioni in ruolo saranno concluse entro il 15 marzo.
  • è ancora da chiarire se potranno essere scorse le graduatorie del concorso STEM DD n. 826 dell’11 giugno 2021 per assegnare agli idonei (entrati in graduatoria in seguito all’approvazione del Milleproroghe) gli eventuali posti vuoti per rinunce dei vincitori.

Il calcolo generale potrebbe portare a circa 14mila posti.

Come individuare le classi di concorso interessate

I posti saranno banditi a livello regionale, per cui bisogna sommare in ogni regione le supplenze attribuite quest’anno da GaE e GPS fino al 31 agosto 2022. Quelli – al netto delle sottrazioni da fare – sono i posti che costituiranno il nuovo concorso.

L’unica indicazione ufficiale finora emersa riguarda le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041 per le quali potrebbero essere disponibili circa 4.000 posti. In una informativa dello scorso novembre infatti il Ministero aveva comunicato che erano  6633 i posti residui. Di questi 1.685 sono stati banditi per il nuovo concorso STEM, per cui al concorso straordinario potrebbero rimanere circa 4.000 posti.

Si può già presentare la domanda?

No, non ancora. È necessario attendere il relativo decreto in Gazzetta Ufficiale.

Si pagherà per parteciperà?

Sì, si pagherà una tassa indicata come “contributo di segreteria”. Introdotta dalla legge 107/2015, in analogia ai concorsi precedenti, potrebbe essere di 10 euro.Le eventuali spese di viaggio e pernottamento per lo svolgimento della prova eventualmente in regione diversa dalla propria sono a carico dei partecipanti.

Chi può partecipare?

Requisiti richiesti:

  • titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito allestero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
  • non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato allimmissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
  • avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dellarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto dal punto successivo;
  • avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso. Vale solo il servizio svolto nelle scuole statali

Cosa si intende per annualità 

Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizioprestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale

Valutazione della prova

La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamente predisposti. Non è prevista una soglia minima di voto per superare la prova.

Valutazione dei titoli

La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Per quante regioni si può partecipare?

Solo una

Ci sarà la prova anche per il sostegno?

Non è specificato, in questo caso però diventerebbe necessario il possesso del titolo di specializzazione. Si attendono ulteriori chiarimenti.

Quando si svolgerà la prova?

Il testo del Decreto Milleproroghe dice che la prova dovrà essere svolta “entro il 15 giugno 2022”. Considerato che i posti non sono stati resi disponibili per la mobilità, la previsione dovrebbe essere rispettata.

Sarà possibile svolgere sia il concorso ordinario che il nuovo straordinario?

Secondo l’attuale normativa non ci sono impedimenti. Non è possibile limitare le possibilità di assunzione in ruolo. Sarà possibile partecipare anche alla procedura straordinaria per l’abilitazione, con domanda presentata entro il 15 luglio 2020? Si ritiene non ci siano impedimenti in tal senso, anche se il Ministero non ha ancora comunicato nessuna data per lo svolgimento di questa procedura.

Superata la prova disciplinare, come si accede al ruolo?

Sarà stilata una graduatoria di merito regionale sulla base dei titoli (non c’è ancora la tabella titoli) e del punteggio conseguito nella prova.

I candidati vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione

In cosa consiste il percorso di formazione? Chi lo paga?

A pagarlo dovranno essere i corsisti. Potrà essere svolto in collaborazione con le Università e avrà come obiettivo quello di “integrare le competenze professionali”. Si concluderà con una prova finale.

I posti potrebbero diminuire?

No, i posti autorizzati per le assunzioni in ruolo 2021/22 sono “congelati”, dovranno essere attribuiti esclusivamente ai docenti precari. L’emendamento dice espressamente che “sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo”. E infatti il contratto di mobilità non li ha resi disponibili per i trasferimenti dei docenti di ruolo.

Come si arriverà al ruolo

Nel 2022/23 i vincitori  saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.

Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24.

Quanto dureranno le graduatorie?

Fino all’assunzione di tutti i vincitori, quindi sono a esaurimento.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto  relativo all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il decreto ripercorre le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. Non sono pertanto previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. Il provvedimento disciplina modalità e termini per l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la permanenza o lo scioglimento della riserva e il trasferimento da una provincia ad un’altra delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) di I, II, III e IV fascia per il triennio scolastico 2022-2025, oltre che per le corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia correlate alle scadenze di aggiornamento delle GAE e, in considerazione del fatto che non sono intervenute modifiche normative, ripropone le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. L’istanza dovrà essere presentata attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio.  I docenti avranno tempo ai primi di aprile per confermare la propria permanenza in un istituto oppure per aggiornare il punteggio, ai fini dell’aggiornamento delle GAE che saranno prese in considerazione per le immissioni in ruolo.

  • Sono tenuti a presentare l’istanza di permanenza sia coloro che non possiedono nuovi titoli, sia chi è inserito nelle GAE con riserva.
  • Anche coloro che sono stati precedentemente depennati possono richiedere il nuovo inserimento, recuperando il punteggio maturato fino alla cancellazione.
  • Per quanto riguarda l’aggiornamento dei punteggi, sarà possibile dichiarare nuovi titoli e anche chiedere il trasferimento ad altra Provincia all’altra.

Il Ministero dell’Istruzione si accinge alla pubblicazione del decreto relativo all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Il provvedimento disciplina modalità e termini per l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la permanenza o lo scioglimento della riserva e il trasferimento da una provincia ad un’altra delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) di I, II, III e IV fascia per il triennio scolastico 2022-2025, oltre che per le corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia correlate alle scadenze di aggiornamento delle GAE e, in considerazione del fatto che non sono intervenute modifiche normative, ripropone le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie.

L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9,00 del 10 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 28 marzo 2022 (data da confermare visto che il CSPI ha avanzato l’ipotesi di un posticipo).

L’istanza dovrà essere presentata attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio.

Sono iscritti alle GAE, che sono strutturate su base provinciale e aggiornate ogni tre anni, i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. Le GAE sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti autorizzati annualmente. Per il triennio 2022/25, si attingerà quindi da queste graduatorie per le immissioni in ruolo (al 50%) e per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato al 30 giugno e 31 agosto.

I docenti avranno tempo fino alla fine di marzo per confermare la propria permanenza in un istituto oppure per aggiornare il punteggio, ai fini dell’aggiornamento delle GAE che saranno prese in considerazione per le immissioni in ruolo.

  • Sono tenuti a presentare l’istanza di permanenza sia coloro che non possiedono nuovi titoli, sia chi è inserito nelle GAE con riserva.
  • Anche coloro che sono stati precedentemente depennati possono richiedere il nuovo inserimento, recuperando il punteggio maturato fino alla cancellazione.
  • Per quanto riguarda l’aggiornamento dei punteggi, sarà possibile dichiarare nuovi titoli e anche chiedere il trasferimento ad altra Provincia all’altra.