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CONCORSO ATA 24 MESI: IN ARRIVO NOTA MINISTERIALE ,DOMANDE DAL 27 APRILE AL 18 MAGGIO.

News

Concorso ATA 24 mesi: aggiornamento annuale delle graduatorie di prima fascia. Requisito principale per accedere alle graduatorie di prima fascia è l’aver svolto 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, di servizio. Da queste graduatorie si attinge per supplenze e i ruoli 2022/23. A quanto si apprende da fonti sindacali, le domande quest’anno sono previste dal 27 aprile al 18 maggio. La nota ministeriale deve tuttavia ancora essere pubblicata. Per la conferma del periodo di presentazione delle istanze su Polis si attende la comunicazione del ministero.

Requisiti

I candidati per accedere alle graduatorie 24 mesi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);

Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

4 Aprile 2022/0 Commenti/da Fisp Sindacato
https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2022/03/CONCORSO-ORDINARIO.jpg 426 640 Fisp Sindacato https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2021/08/FISP-LOGO-SINDACATO.png Fisp Sindacato2022-04-04 11:09:292022-04-04 11:09:29CONCORSO ATA 24 MESI: IN ARRIVO NOTA MINISTERIALE ,DOMANDE DAL 27 APRILE AL 18 MAGGIO.

TFA SOSTEGNO VII CICLO : PROVE SELETTIVE DAL 24 AL 27 MAGGIO.

News

É stato pubblicato il Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 di attivazione del VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno). I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli Atenei con propri bandi. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022, nelle modalità di seguito indicate:

  • 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
  • 25 maggio 2022 prove scuola primaria;
  • 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
  • 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

RIPARTIZIONE DEI POSTI PER ATENEO

ATTO NORMATIVO DM N.333 DEL 31/03/2022.PFD

 

1 Aprile 2022/0 Commenti/da Fisp Sindacato
https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2022/04/TFA-SOSTEGNO.jpg 300 400 Fisp Sindacato https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2021/08/FISP-LOGO-SINDACATO.png Fisp Sindacato2022-04-01 15:19:082022-04-01 15:19:08TFA SOSTEGNO VII CICLO : PROVE SELETTIVE DAL 24 AL 27 MAGGIO.

CONCORSO ORDINARIO: CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE.

News

Calendario prove

Le prove scritte per il Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno secondo i seguenti calendari:

  • I Calendario ( periodo 14 marzo 2022 – 13 aprile 2022)
  • II Calendario (periodo 21 aprile 2022 – 29 aprile 2022)

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.

30 Marzo 2022/0 Commenti/da Fisp Sindacato
https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2022/03/CONCORSO-ORDINARIO.jpg 426 640 Fisp Sindacato https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2021/08/FISP-LOGO-SINDACATO.png Fisp Sindacato2022-03-30 18:57:542022-03-30 18:57:54CONCORSO ORDINARIO: CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE.

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO : IL PERSONALE DOCENTE NON VACCINATO POTRA’ ESSERE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ COLLEGIALE O DI FORMAZIONE.

News

Nella serata del 29 marzo il Ministero dell’Istruzione ha diramato una nota esplicativa con tutte le indicazioni in merito a quanto espresso dal provvedimento governativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo ed entrato in vigore il 25 marzo. Fra queste, le indicazioni per gli insegnanti non vaccinati. Come già espressamente previsto dal decreto riaperture, infatti, chi non sarà vaccinato non potrà svolgere l’attività didattica in aula.

“Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale – scrive il Ministero – potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione“.

Viale Trastevere fornisce un’indicazione più precisa: “A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento“. Dunque, il Ministero equipara la situazione degli insegnanti non vaccinati a quella dei docenti inidonei. Ciò vuol dire che tale personale avrà un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, esattamente come per il personale temporaneamente non idoneo.

30 Marzo 2022/0 Commenti/da Fisp Sindacato
https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2022/03/concorsi-scuola-.jpg 315 560 Fisp Sindacato https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2021/08/FISP-LOGO-SINDACATO.png Fisp Sindacato2022-03-30 10:51:392022-03-30 10:51:39LE INDICAZIONI DEL MINISTERO : IL PERSONALE DOCENTE NON VACCINATO POTRA’ ESSERE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ COLLEGIALE O DI FORMAZIONE.

IL MINISTERO INDICA LE MODALITA’ PER IL RIENTRO A SCUOLA PER IL PERSONALE NON VACCINATO .

News

Dopo la pubblicazione del Decreto Riaperture, ecco la circolare esplicativa del Ministero dell’Istruzione con tutte le indicazioni in merito a quanto espresso dal provvedimento governativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo ed entrato in vigore il 25 marzo. L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

NOTA MINISTERIALE 

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Chi è escluso dall’obbligo vaccinale

Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Svolgimento della prestazione lavorativa

Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Le mansioni del personale scolastico non vaccinato

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

30 milioni per la sostituzione del personale

Per consentire le sostituzioni vengono stanziati oltre 30 milioni di euro per il 2022.

Le regole generali di sicurezza

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

  • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
  • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia, In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale.  In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  o  la presentazione  della  richiesta di vaccinazione  nelle   modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la  documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Le risorse per l’emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

L’organico per l’emergenza

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

29 Marzo 2022/0 Commenti/da Fisp Sindacato
https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2022/03/Vaccino-somministrazione-docenti-ATA.jpg 630 1200 Fisp Sindacato https://fispsindacato.it/wp-content/uploads/2021/08/FISP-LOGO-SINDACATO.png Fisp Sindacato2022-03-29 09:39:332022-03-29 09:39:33IL MINISTERO INDICA LE MODALITA’ PER IL RIENTRO A SCUOLA PER IL PERSONALE NON VACCINATO .
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