Il 31 marzo 2022 cesserà in Italia lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno ad una situazione di normalità prevede alcuni step, che riguardano fine del sistema delle zone colorate, graduale superamento del green pass, eliminazione delle quarantene precauzionali.
L’unico documento finora disponibile è la BOZZA del Decreto, ossia il documento in entrata al Consiglio dei Ministri. Non sappiamo se e come, nel corso della seduta, è stato modificato. Numerose le novità per la scuola, dalla eliminazione delle quarantene da contatto alla DAD solo per gli studenti positivi e dietro prescrizione medica, al ritorno alle uscite didattiche e viaggi di istruzione. Uno dei punti più complessi e controversi del testo riguarda invece l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ecco perché.
Analizzando il testo ci sono due passi che interessano il personale :
’art. 8 comma 3, che afferma “Dopo l’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:
“Art. 4-ter.1
(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)
1. Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;”
Il testo, nel ribadire l’obbligo vaccinale per il personale scolastico introduce un termine oltre il quale l’obbligo non sarà più in vigore: il 15 giugno 2022. Termine che era desumibile dal testo originario, ma che non aveva ancora concretezza.
Ricordiamo che l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è al momento di 4 mesi, 6 mesi il massimo. Posto che nel comunicato del Governo si legge
“Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo”
il personale scolastico in questo caso non viene citato.
Al contrario, lo ritroviamo nella BOZZA, in un altro passaggio fondamentale
Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1 e 4-quater)
1. Fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei soggetti di cui agli articoli 4-ter.1 e 4-quater,
e il relativo regime sanzionatorio di cui all’articolo 4-sexies, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 . Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.”.
Dunque per il personale scolastico sembra rimanere in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, ma il mancato assolvimento sembrerebbe trovare, in questo decreto, una soluzione diversa rispetto alla sospensione senza emolumenti e cioè
- la sanzione +
- l’ingresso nel luogo di lavoro fino al 30 aprile con green pass base ottenuto anche con test
Quale sarebbe, se così fosse, la sanzione?
Si parla di regime sanzionatorio di cui all’articolo 4 – sexies. Qualcuno, pavidamente, fa riferimento ai 100 euro di multa come per gli over 50 inadempienti, ma è possibile che invece il riferimento sia alla sanzione amministrativa già prevista dalla Legge n. 3 del 21 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Ripetiamo, si tratta di ipotesi a fronte di un testo ancora non definitivo e non pubblicato in gazzetta ufficiale. Di conseguenza non ci sono ancora neanche indicazioni ufficiali da parte del Ministero.