Dal 21 marzo 2022, e fino al 4 aprile 2022 sono disponibili le funzioni telematiche, su POLIS, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. In proposito, il Ministero risponde alla domanda : “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”? 

Il messaggio  si verifica in tutti i casi come “NON TROVATO”, quando:

  • quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis. In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perché lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati.
  • quando l’aspirante non è presente nelle GaE. In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo.
  • quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento. In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche. Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda. Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.

Il 31 marzo 2022 cesserà in Italia lo stato di emergenza Covid-19.  Il percorso per il graduale ritorno ad una situazione di normalità prevede alcuni step, che riguardano fine del sistema delle zone colorate, graduale superamento del green pass, eliminazione delle quarantene precauzionali.

L’unico documento finora disponibile è la BOZZA del Decreto, ossia il documento in entrata al Consiglio dei Ministri. Non sappiamo se e come, nel corso della seduta, è stato modificato. Numerose le novità per la scuola, dalla eliminazione delle quarantene da contatto alla DAD solo per gli studenti positivi e dietro prescrizione medica, al ritorno alle uscite didattiche e viaggi di istruzione. Uno dei punti più complessi e controversi del testo riguarda invece l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ecco perché.

Analizzando il testo ci sono due passi che interessano il personale :

’art. 8 comma 3, che afferma “Dopo l’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

“Art. 4-ter.1
(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

1. Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;”

Il testo, nel ribadire l’obbligo vaccinale per il personale scolastico introduce un termine oltre il quale l’obbligo non sarà più in vigore: il 15 giugno 2022. Termine che era desumibile dal testo originario, ma che non aveva ancora concretezza.

Ricordiamo che l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende,  il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è al momento di 4 mesi, 6 mesi il massimo. Posto che nel comunicato del Governo si legge

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo”

il personale scolastico in questo caso non viene citato.

Al contrario, lo ritroviamo nella BOZZA, in un altro passaggio fondamentale

Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1 e 4-quater)

1. Fermi restando gli obblighi vaccinali a carico dei soggetti di cui agli articoli 4-ter.1 e 4-quater,
e il relativo regime sanzionatorio di cui all’articolo 4-sexies, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, i predetti soggetti devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 . Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.”.

Dunque per il personale scolastico sembra rimanere in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, ma il mancato assolvimento sembrerebbe trovare, in questo decreto, una soluzione diversa rispetto alla sospensione senza emolumenti e cioè

  • la sanzione +
  • l’ingresso nel luogo di lavoro fino al 30 aprile con green pass base ottenuto anche con test

Quale sarebbe, se così fosse, la sanzione?

Si parla di regime sanzionatorio di cui all’articolo 4 – sexies. Qualcuno, pavidamente, fa riferimento ai 100 euro di multa come per gli over 50 inadempienti, ma è possibile che invece il riferimento sia alla sanzione amministrativa già prevista dalla Legge n. 3 del 21 gennaio 2022 sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Ripetiamo, si tratta di ipotesi a fronte di un testo ancora non definitivo e non pubblicato in gazzetta ufficiale. Di conseguenza non ci sono ancora neanche indicazioni ufficiali da parte del Ministero.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ucraina con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. A sorpresa, all’articolo 36 del provvedimento varato dal governo venerdì scorso e pubblicato lunedì sera in Gazzetta Ufficiale, c’è anche la proroga dei contratti Covid docenti e Ata che, dunque, scompaiono dal Decreto Riaperture e vengono inseriti in quello per fronteggiare la crisi derivata dal conflitto russo-ucraino. 170 milioni di euro sono stanziati per coprire i contratti Covid docenti e Ata fino al termine delle lezioni e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno.

Art. 36.

Misure urgenti per la scuola

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».

2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022.

Le risorse di cui al primo periodo:

a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.

Conclusa  la fase di presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2022/23, la fase successiva sarà la notifica del punteggio da parte dell’Ufficio Scolastico. Gli uffici scolastici sono al lavoro per le operazioni, e qualche docente ci dice di aver già ricevuto la convalida (in qualche caso sbagliata). La lettera di notifica è valida sia ai fini della convalida della domanda medesima che dell’attribuzione del punteggio spettante. I docenti riceveranno l’e-mail di notifica  nella casella di posta elettronica indicata su istanze online. La notifica, può essere consultata anche nella sezione “Archivio 2022” presente su Istanze online.

Dettaglio notifica punteggi

Ricordiamo che con la convalida vengono notificati i punteggi che sono stati attribuiti per il movimento richiesto con il dettaglio delle voci del modulo di domanda ritenute valide, comprese le esigenze di famiglia (se valutabili) ed eventuali precedenze.

Cosa fare in caso di punteggio errato

Il docente viene invitato a prendere visione dei dati riportati nel documento e, nel caso di errori nell’attribuzione del punteggio e/o riguardo alle precedenze o altro, avrà 10 giorni di tempo, a partire dalla data di ricezione della notifica di convalida, per presentare reclamo all’Ufficio scolastico provinciale di competenza (quello di titolarità). Per quanto riguarda tempi e modalità dei reclami è bene monitorare anche eventuali avvisi specifici pubblicati dall’ufficio Scolastico. E’ possibile infatti che i tempi siano ristretti, si consiglia di inviare l’eventuale reclamo subito dopo aver ricevuto la notifica.

Esiti trasferimenti

Ricordiamo che anche quest’anno l’esito delle domande di mobilità verrà comunicato in un’unica data, il 17 maggio.

 

Informativa al Ministero dell’Istruzione in merito alla bozza di decreto ministeriale che regolamenterà il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria che si svolgerà entro il 15 giugno 2022. Per parteciparvi, il personale precario dovrà avere svolte un servizio di almeno tre annualità anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Secondo quanto raccolto si parla di circa 14 mila posti. La procedura è indetta su base regionale e articolato per le classi di concorso dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Non è prevista – secondo quanto indicato oggi – per la scuola di infanzia e primaria nè per i posti di sostegno. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata allaccertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dallAllegato A e valuta la padronanza delle discipline. La prova ha una durata massima di 30 minuti.

La prova valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue a eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Le tracce delle prove sono predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, allatto delleffettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

Quanti saranno i posti a disposizione?

Il MEF ha autorizzato per l’anno scolastico 2021/22 112.474 posti. Di questi gli Uffici Scolastici sono riusciti a coprirne tramite GaE, concorsi e GPS prima fascia 59.425  (di cui 12.840 incarichi conferiti in base alle procedure dell’art. 59 comma 4 del decreto sostegni bis).

Da questi posti bisogna togliere

  • i posti da assegnare ai concorsi ordinari infanzia /primaria (12.863) e secondaria (33.000 – i circa 6.000 STEM)
  • eventuali posti ancora assegnati per surroga dopo la rilevazione ministeriale
  •  in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2022,  anche i posti assegnati entro il 15 febbraio 2022 dalle graduatorie tardive del concorso straordinario per il ruolo secondaria di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020.
  • i posti assegnati, sempre da concorso straordinario per il ruolo, da graduatorie pubblicate dopo il 30 novembre 2020 ed entro il 31 gennaio 2022. Queste ultime immissioni in ruolo saranno concluse entro il 15 marzo.
  • è ancora da chiarire se potranno essere scorse le graduatorie del concorso STEM DD n. 826 dell’11 giugno 2021 per assegnare agli idonei (entrati in graduatoria in seguito all’approvazione del Milleproroghe) gli eventuali posti vuoti per rinunce dei vincitori.

Il calcolo generale potrebbe portare a circa 14mila posti.

Come individuare le classi di concorso interessate

I posti saranno banditi a livello regionale, per cui bisogna sommare in ogni regione le supplenze attribuite quest’anno da GaE e GPS fino al 31 agosto 2022. Quelli – al netto delle sottrazioni da fare – sono i posti che costituiranno il nuovo concorso.

L’unica indicazione ufficiale finora emersa riguarda le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041 per le quali potrebbero essere disponibili circa 4.000 posti. In una informativa dello scorso novembre infatti il Ministero aveva comunicato che erano  6633 i posti residui. Di questi 1.685 sono stati banditi per il nuovo concorso STEM, per cui al concorso straordinario potrebbero rimanere circa 4.000 posti.

Si può già presentare la domanda?

No, non ancora. È necessario attendere il relativo decreto in Gazzetta Ufficiale.

Si pagherà per parteciperà?

Sì, si pagherà una tassa indicata come “contributo di segreteria”. Introdotta dalla legge 107/2015, in analogia ai concorsi precedenti, potrebbe essere di 10 euro.Le eventuali spese di viaggio e pernottamento per lo svolgimento della prova eventualmente in regione diversa dalla propria sono a carico dei partecipanti.

Chi può partecipare?

Requisiti richiesti:

  • titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito allestero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
  • non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato allimmissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
  • avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dellarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto dal punto successivo;
  • avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso. Vale solo il servizio svolto nelle scuole statali

Cosa si intende per annualità 

Servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizioprestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale

Valutazione della prova

La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamente predisposti. Non è prevista una soglia minima di voto per superare la prova.

Valutazione dei titoli

La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Per quante regioni si può partecipare?

Solo una

Ci sarà la prova anche per il sostegno?

Non è specificato, in questo caso però diventerebbe necessario il possesso del titolo di specializzazione. Si attendono ulteriori chiarimenti.

Quando si svolgerà la prova?

Il testo del Decreto Milleproroghe dice che la prova dovrà essere svolta “entro il 15 giugno 2022”. Considerato che i posti non sono stati resi disponibili per la mobilità, la previsione dovrebbe essere rispettata.

Sarà possibile svolgere sia il concorso ordinario che il nuovo straordinario?

Secondo l’attuale normativa non ci sono impedimenti. Non è possibile limitare le possibilità di assunzione in ruolo. Sarà possibile partecipare anche alla procedura straordinaria per l’abilitazione, con domanda presentata entro il 15 luglio 2020? Si ritiene non ci siano impedimenti in tal senso, anche se il Ministero non ha ancora comunicato nessuna data per lo svolgimento di questa procedura.

Superata la prova disciplinare, come si accede al ruolo?

Sarà stilata una graduatoria di merito regionale sulla base dei titoli (non c’è ancora la tabella titoli) e del punteggio conseguito nella prova.

I candidati vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione

In cosa consiste il percorso di formazione? Chi lo paga?

A pagarlo dovranno essere i corsisti. Potrà essere svolto in collaborazione con le Università e avrà come obiettivo quello di “integrare le competenze professionali”. Si concluderà con una prova finale.

I posti potrebbero diminuire?

No, i posti autorizzati per le assunzioni in ruolo 2021/22 sono “congelati”, dovranno essere attribuiti esclusivamente ai docenti precari. L’emendamento dice espressamente che “sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo”. E infatti il contratto di mobilità non li ha resi disponibili per i trasferimenti dei docenti di ruolo.

Come si arriverà al ruolo

Nel 2022/23 i vincitori  saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.

Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24.

Quanto dureranno le graduatorie?

Fino all’assunzione di tutti i vincitori, quindi sono a esaurimento.