Nella serata del 29 marzo il Ministero dell’Istruzione ha diramato una nota esplicativa con tutte le indicazioni in merito a quanto espresso dal provvedimento governativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo ed entrato in vigore il 25 marzo. Fra queste, le indicazioni per gli insegnanti non vaccinati. Come già espressamente previsto dal decreto riaperture, infatti, chi non sarà vaccinato non potrà svolgere l’attività didattica in aula.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale – scrive il Ministero – potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione“.

Viale Trastevere fornisce un’indicazione più precisa: “A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento“. Dunque, il Ministero equipara la situazione degli insegnanti non vaccinati a quella dei docenti inidoneiCiò vuol dire che tale personale avrà un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, esattamente come per il personale temporaneamente non idoneo.

Dopo la pubblicazione del Decreto Riaperture, ecco la circolare esplicativa del Ministero dell’Istruzione con tutte le indicazioni in merito a quanto espresso dal provvedimento governativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo ed entrato in vigore il 25 marzo. L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

NOTA MINISTERIALE 

Sanzione di 100 euro per gli inadempienti all’obbligo

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

Chi è escluso dall’obbligo vaccinale

Secondo quanto segnala la nota ministeriale, l’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Svolgimento della prestazione lavorativa

Unicamente al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica”. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Le mansioni del personale scolastico non vaccinato

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

30 milioni per la sostituzione del personale

Per consentire le sostituzioni vengono stanziati oltre 30 milioni di euro per il 2022.

Le regole generali di sicurezza

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

  • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
  • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia, In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale.  In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  o  la presentazione  della  richiesta di vaccinazione  nelle   modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la  documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Le risorse per l’emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

L’organico per l’emergenza

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Si svolgeranno il prossimo 6 aprile le prove scritte del concorso secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A042, A002, A008, B006, B015. Il ministero ha pubblicato i quadri di riferimento per la valutazione. Ecco come saranno strutturate le domande.

Quadro riferimento A042

I quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A042 Scienze e tecnologie meccaniche mirano all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari relative ai temi contenuti nel programma concorsuale.

In particolare i quesiti, ripartiti in maniera equilibrata tra le tematiche proposte dal programma concorsuale, risultano così articolati: Meccanica, Macchine ed Energia (9 domande), Tecnologia Meccanica (7 domande), Sistemi ed Automazione (6 domande), Impianti Energetici Disegno e Progettazione (5 domande), Disegno Progettazione Organizzazione industriale (5 domande), Logistica (3 domande), Sicurezza (2 domande), Affidabilità e Manutenzione (3 domande)

Quadro di riferimento A002

I quaranta quesiti distinti per la classe di concorso A002 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme, mirano all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari relative ai temi contenuti nel programma concorsuale e in particolare vertono sulle seguenti aree tematiche:

• Aspetti teorici, tecnici e metodologici in riferimento alla progettazione e alla lavorazione di prodotti orafi e in metallo.

• Aspetti legati alla storia delle arti applicate, ai processi produttivi, artigianali e industriali con particolare riferimento al settore della lavorazione dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme.

• Aspetti legati alla conoscenza approfondita dei materiali, delle attrezzature e delle peculiarità tecnologiche relativi al settore della lavorazione dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme.

Quadro di riferimento A008

La distribuzione tematica dei quaranta quesiti a risposta multipla della Classe di concorso A008 è bilanciata tra i diversi e vari argomenti elencati nei quattro nuclei tematici disciplinari del Programma ministeriale. In particolare, gli argomenti oggetto dei quesiti corrispondono a quelli cardine dei rispettivi nuclei tematici.

I quesiti sono così distribuiti:

– n.6 sulle Discipline geometriche e della rappresentazione, con riferimento particolare al disegno geometrico e proiettivo e descrittivo (principi e metodi), alla prospettiva come supporto visivo dell’approfondimento delle volumetrie e della percezione;

– n.13 sulle Discipline progettuali per architettura e ambiente, con riferimento particolare alla principale produzione architettonica dalle origini alla contemporaneità, ai fondamenti culturali e teorici per il processo architettonico, agli strumenti e metodi della rappresentazione progettuale, analogica e digitale, al rilevamento architettonico, ai suoi strumenti e alla sua restituzione grafica in scala, alla conoscenza dei materiali – tradizionali e contemporanei – dei metodi, delle tecnologie dei processi costruttivi;

– n.7 sulle Discipline progettuali per il design, con riferimento particolare ai processi progettuali e operativi del design, ai suoi aspetti estetici, funzionali anche attraverso i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione a confronto tra i prodotti di design e quelli di arte applicata;

– n.14 sulle Discipline progettuali per la scenografia, con riferimento particolare agli elementi di storia del teatro e della scenografia, al rispettivo lessico tecnico, ai principali strumenti, materiali, tecniche e tecnologie della scenografia, alle strutture e alle tecnologie dell’“impianto scenico”, alle tecniche multimediali per le produzioni scenografica e scenotecnica contemporanee.

Quadro di riferimento B006

I quesiti proposti per la classe di concorso B006 hanno l’intento di accertare le competenze disciplinari inerenti i nuclei tematici contenuti nel programma di esame.

I quesiti vertono principalmente sulle conoscenze specifiche nell’attuazione dei protocolli di lavoro in modo interdisciplinare, secondo l’ottica concreta che caratterizza l’approccio didattico dell’insegnante tecnico pratico anche nello sviluppo della didattica in compresenza, in ottemperanza al Decreto Legislativo 61 del 13 Aprile 2017.

Quadro di riferimento B015

In particolare, i quaranta quesiti della classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche per la scuola secondaria di secondo grado sono stati distribuiti tra i vari nuclei tematici disciplinari, mirando all’accertamento della padronanza delle competenze disciplinari connesse ai temi fondanti contenuti nel relativo programma concorsuale.

In particolare attraverso i quesiti proposti il candidato dovrà dimostrare di possedere competenze e conoscenze inerenti i nuclei tematici fondanti affini alla metodologia laboratoriale concreta che caratterizza l’approccio didattico dell’insegnante tecnico pratico.

 

Il Decreto Riaperture non prevede la proroga dei congedi straordinari. I genitori costretti a casa dai figli in isolamento, dal 1° aprile, possono richiedere lo smart working semplificato, la cui disposizione è stata allungata fino alla fine di maggio. Non ci sono, invece, i congedi straordinari per i lavoratori con figli under 14 in isolamento a scuola. La misura scade il 31 marzo e nei provvedimenti finora varati non è prevista alcuna proroga. Non si esclude, allo stato attuale, che i partiti non possano intervenire sulla materia in sede di riconversione in legge del provvedimento. Il congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. La domanda può essere presentata esclusivamente online, fino al 31 marzo, ed è attiva per i lavoratori dipendenti, secondo le istruzioni fornite con il messaggio Inps 21 dicembre 2021, n. 4564. In caso di lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, la misura è usufruibile solo da chi non può ricorrere allo smart working. In qualsiasi caso, sia per lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, il congedo può essere fruito in modalità alternata da parte dei due genitori (non tutti e due i genitori negli stessi giorni) e non nei giorni in cui è richiesto anche il congedo ai sensi della Legge 104/92. Il beneficio ha copertura nazionale, indipendentemente dai colori attribuiti alle singole regioni sulla base della diffusione del contagio. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 151/2011, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. comma 2 Art. 22-bis DL 137/2020). Stante l’esenzione dai limiti d’età previsti in caso di figli gravemente disabili, per tutti gli altri genitori è possibile richiedere il Congedo parentale Covid anche in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16. In questo caso però il lavoratore non riceverà alcuna retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Riaperture” Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 con tutte le indicazioni in merito all’allentamento delle misure. Il provvedimento entra in vigore da venerdì 25 marzo. Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.  Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno a tale scopo possono essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

Le regole generali di sicurezza

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

  • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
  • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenzae per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza dialmeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  o  la presentazione  della  richiesta di vaccinazione  nelle   modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la  documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Le risorse per l’emergenza

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

L’organico per l’emergenza

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.