Concorso straordinario bis art. 59 bis del DL 73/2021 per docenti con almeno tre annualità di servizio svolti nella scuola statale negli ultimi cinque anni (dal 2017/18 al 2021/22). Esclusi i docenti assunti dalla prima fascia delle GPS nell’a.s. 2021/22. A breve il bando per la presentazione della domanda.

I requisiti di accesso

Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta entro la data di presentazione della domanda

  • a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
  • non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
  • c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  • una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico. Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

La prova orale

Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108, ancora da pubblicare in Gazzetta ufficiale, spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria. La prova disciplinare consiste in una prova  orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato valuta la padronanza delle discipline La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese .Fin qui il decreto, nulla di più. Dunque una prova disciplinare sulla base di un preciso allegato, sulla base della quale una commissione dovrà stabilire in trenta minuti la padronanza delle discipline. E qui i dubbi dei futuri partecipanti: per classi di concorso con più discipline, la traccia conterrà argomenti di tutte le discipline o solo di una, a sorte? E a fronte di programmi molto vasti cosa può contenere una traccia che valuti la padronanza di tutta la disciplina? più domande, collegate o meno tra di loro? Probabilmente per avere una risposta a questi quesiti bisognerà attendere la pubblicazione dei Quadri di riferimento per la valutazione della prova, ma per allora certamente la preparazione dovrà essere già solida e completa. Ricordiamoci che il concorso è rivolto a docenti che già da anni insegnano, svolgono la professione, si assumono la responsabilità della valutazione degli studenti.

Valutazione della prova

Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti. Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti

Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

L’Allegato B individua invece i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi

La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.

Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.

La graduatoria

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.

Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” né scorrimento della graduatoria. Una decisione che secondo noi rischia di creare posti vuoti. Perché è importante avere la graduatoria con tutti i partecipanti alla prova. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.

I posti

Si tratta di circa 14.000 posti per la secondaria di primo e secondo grado. Sono i posti residui dalle immissioni in ruolo 2021/22, che non è stato possibile attribuire per mancanza di candidati nelle graduatorie dei ruoli e che il Ministero ha voluto assicurare ai precari, rendendoli non disponibili per la mobilità dei docenti di ruolo nè per le prossime immissioni in ruolo.

 

Il testo del decreto legge, che contiene la riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti, così come prevista dal PNRR, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La formazione iniziale e l’abilitazione

Si definiscono le modalità di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola secondaria.

Sono previsti:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva

Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa unalezione simulataper testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento.

L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare. I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo. In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale è previsto l’accesso diretto al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Durante la fase transitoria,coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle ma vogliono insegnare potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

La formazione continua e la Scuola nazionale

La formazione in servizio dei docenti diventa continua e strutturata in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tuttie si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo. Viene poi introdotto un sistema di aggiornamento e formazionecon una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didatticacon strumenti e metodi innovativi. Questa formazione sarà svolta in orario diverso da quello di lavoro e potrà essere retribuita dalle scuole se comporterà un ampliamento dell’offerta formativa. I percorsi svolti saranno anche valutati con la possibilità di accedere, in caso di esito positivo, a un incentivo salariale. I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione che viene istituita con la riforma e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità. La Scuola, che fa parte delle riforme del Pnrr, si occuperà anch

Come si consegue l’abilitazione?

L’abilitazione sarà requisito per accedere ai concorsi a cattedra per l’accesso al ruolo. Sarà fornita da percorsi universitari a numero chiuso sulla base del fabbisogno nazionale. Tali percorsi dovranno rilasciare non meno di 60 crediti formativi, incluso un periodo di tirocinio non inferiore a 20 crediti. Il titolo non permetterà di accedere ai ruoli, ma a un concorso a cattedra.

Chi potrà partecipare ai concorsi?

Per i posti comuni i docenti dovranno essere in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente o equiparato coerente con la classe di concorso per la quale si partecipa. Per gli insegnanti tecnico-pratici, la laurea o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente o equiparato coerente con la classe di concorso per la quale si partecipa. Per i posti di sostegno la specializzazione specifica. La partecipazione al concorso sarà garantita anche a quanti avranno tre anni di servizio anche non continuativi, nei 5 anni precedenti il bando del concorso. I bandi prevedranno il 30 per cento di posti riservati per ciascuna regione

In cosa consisterà il concorso?

Nel sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese. Prova orale nella quale si accertano oltre alle conoscenze disciplinari le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento;

Basterà vincere il concorso per avere accesso al ruolo?

No, i vincitori dovranno superare un anno di prova. Quanti hanno avuto accesso con i tre anni di servizio, dovranno, inoltre, conseguire 30 crediti formativi universitari che consentirà loro di ottenere il titolo di abilitazione.

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/30/100/sg/pdf

Oggi i sindacati saranno al Ministero per un incontro sull’apertura delle GPS. In particolare sarà svelata la piattaforma per la presentazione dell’istanza. Dalle ultime informazioni sindacali pare che non ci sarà questa settimana l’ordinanza delle GPS. Pronta l’ordinanza per la riapertura e l’aggiornamento delle GPS. Oggi alle ore 14.30 i tecnici del Ministero faranno visualizzare  le schermate della piattaforma per individuare eventuali voci da modificare. Se tutto sarà conforme a quelle che sono le indicazioni normative, l’ordinanza di avvio delle GPS potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Le GPS Graduatorie provinciali per le supplenze vengono utilizzate, in subordine alle GAE, per l’attribuzione delle supplenze annuali (al 31/08) e di quelle sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Tra le date per l’avvio delle operazioni di aggiornamento sarebbero utili sia il 29 di aprile che il 2 di maggio, con quest’ultima maggiormente gettonata. Attendiamo notizie più certe per una conferma.

Le graduatorie di istituto

In fase di presentazione della domanda per il rinnovo o il primo inserimento in GPS, si scelgono anche le scuole nelle cui graduatorie comparire. Si tratta di max venti scuole per ogni classe di concorso/posto di insegnamento per cui si è inseriti nelle GPS. Queste sono le graduatorie di istituto, suddivise in tre fasce

Sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l’attribuzione delle eventuali supplenze residue al 31 agosto /30 giugno che non è stato possibile attribuire da Gae e GPS, nonché per tutte le supplenze  temporanee (max ultimo giorno di lezione) nelle scuole  – max 20 – scelte dal docente.

Le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce.

a) prima fascia per i docenti delle GaE

b) seconda fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica inseriti nella prima fascia delle GPS

c) terza fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio inseriti nella seconda fascia delle GPS

Si sceglie una sola provincia

I docenti che si inseriscono nelle GPS devono scegliere un’unica provincia. Può essere anche differente rispetto a quella del 2020.

 

E’ arrivato il parere favorevole (seppur con diversi suggerimenti) del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: a partire da questo momento l’ordinanza ministeriale è attesa a breve, con le date di presentazione della domanda. A questo punto, la pubblicazione del provvedimento avverrà nei prossimi giorni. Prima però potrebbe esserci la convocazione da parte del Ministero alle organizzazioni sindacali per fornire indicazioni pratiche sulla piattaforma che gestirà le domande di aggiornamento e riapertura delle Gps.

Pertanto, l’ipotesi valida è che l’ordinanza possa essere pubblicata la prossima settimana e che le domande possano partire il 2 maggio, anche se è bene mettere in chiaro che dalla prossima settimana ogni giorno potrà essere decisivo.

Nella premessa il Consiglio focalizza alcuni aspetti. Prima di tutto, “considera estremamente importante l’utilizzo di regole certe e chiare che assicurino tempestività e trasparenza per il reclutamento di personale a tempo determinato per la copertura delle cattedre vacanti e disponibili, oltre che delle supplenze temporanee: l’efficacia delle procedure deve infatti assicurare sia il diritto allo studio agli studenti sin dai primi giorni di lezione sia la continuità didattica per tutto l’anno scolastico“; Inoltre, “ribadisce – nella considerazione che l’iter di pubblicazione del nuovo “Regolamento GPS” non si è ancora concluso – alcune criticità che rendono difficoltose e complesse le procedure di conferimento delle supplenze, richiamando in parte quanto già evidenziato in occasione dell’espressione del precedente parere in materia (n. 77 del 25.2.2022)“;

Viene sottolineata inoltre “la necessità – riguardo il riconoscimento dei titoli esteri, oggetto di numerose controversie anche in sede giudiziale – che il Ministero dell’Istruzione, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento dello specifico iter burocratico, individuando, per le competenze di ciascuno,  procedure sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia del conferimento delle supplenze“.

Altro aspetto importante è che il Cspi “auspica che i sistemi informativi deputati sia alla gestione delle GPS sia all’informatizzazione del conferimento delle supplenze siano predisposti con funzioni adeguate a prevedere la correzione di eventuali valutazioni errate” ed evidenzia che “è necessario contemperare le esigenze dell’Amministrazione con il diritto al lavoro, che non può essere messo in discussione da procedure informatiche al momento poco flessibili, segnalando al contempo la necessità di predisporre una nuova configurazione del sistema per l’automazione delle procedure, improntate a principi di equità, trasparenza ed efficienza”Inoltre, “ribadisce – nella considerazione che l’iter di pubblicazione del nuovo “Regolamento GPS” non si è ancora concluso – alcune criticità che rendono difficoltose e complesse le procedure di conferimento delle supplenze, richiamando in parte quanto già evidenziato in occasione dell’espressione del precedente parere in materia (n. 77 del 25.2.2022)“;

Viene sottolineata inoltre “la necessità – riguardo il riconoscimento dei titoli esteri, oggetto di numerose controversie anche in sede giudiziale – che il Ministero dell’Istruzione, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento dello specifico iter burocratico, individuando, per le competenze di ciascuno,  procedure sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia del conferimento delle supplenze“.

Altro aspetto importante è che il Cspi “auspica che i sistemi informativi deputati sia alla gestione delle GPS sia all’informatizzazione del conferimento delle supplenze siano predisposti con funzioni adeguate a prevedere la correzione di eventuali valutazioni errate” ed evidenzia che “è necessario contemperare le esigenze dell’Amministrazione con il diritto al lavoro, che non può essere messo in discussione da procedure informatiche al momento poco flessibili, segnalando al contempo la necessità di predisporre una nuova configurazione del sistema per l’automazione delle procedure, improntate a principi di equità, trasparenza ed efficienza” Il CSPI propone invece “di sostituire la sanzione «per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime» con «per l’intero anno scolastico» e di introdurre la possibilità di lasciare il posto per un giustificato motivo. Inoltre sarebbe utile prevedere un diverso sistema di sanzioni per le supplenze brevi fino a 10 giorni, proprio per la maggiore flessibilità richiesta”.

Inoltre, il CSPI, “in considerazione dell’elevato numero di aspiranti che si prevede saranno coinvolti nella procedura (nel 2020 sono stati circa 700 mila), suggerisce di valutare l’opportunità di estendere il termine previsto per la presentazione delle istanze, come avvenuto fino al 2020 per le graduatorie d’istituto o le GAE“.

Il Ministero, infatti, prevede che i “termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo avviso della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze“.

Il MUR con il DM n. 333/2022, ha autorizzato l’avvio del TFA sostegno VII ciclo. Ecco cosa si prevede per quanto riguarda il test preselettivo.

Prove

Le prove d’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sono le seguenti:

  1. test preselettivo;
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche;
  3. prova orale.
Test preselettivo

I test preselettivi si svolgono nelle seguenti date:

  • scuola dell’infanzia: 24 maggio 2022;
  • scuola primaria: 25 maggio 2022;
  • scuola secondaria I grado: 26 maggio 2022;
  • prove scuola secondaria II grado: 27 maggio 2022.
Chi li predispone

Le prove d’accesso, compreso il test preselettivo, sono organizzate dagli Atenei che, a tal fine, tengono conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con DSA, a norma rispettivamente della legge n. 104/92 e della legge n. 170/2010.

Come si articola

Il test preselettivo:

  • è costituito da 60 quesiti, ciascuno dei quali con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto;
  • comprende almeno 20 (dei 60) quesiti volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana;
  • ha la durata di due ore.

Valutazione

Ciascuna riposta esatta è valutata 0,5 punti, mentre la risposta errata o non data è valutata 0 (zero) punti.

Chi lo supera

Il test è superato, per cui si accede alla/e prova/e scritta/e ovvero pratiche, da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo.

Punteggio

Il punteggio ottenuto nel test preselettivo non concorre alla formulazione della graduatoria degli ammessi al corso.