Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: ecco l’ordinanza 112 del 6 maggio 2022.
ORDINANZA m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018095.11-05-2022.
Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: ecco l’ordinanza 112 del 6 maggio 2022.
ORDINANZA m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018095.11-05-2022.
Lo Studio Cilea e Fisp (Federazione Italiana Scuola Personale ) hanno il piacere di comunicare l’ eccellente vittoria al Consiglio di Stato per gli abilitati esteri che sono stati ammessi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
L’Avvocato Rosa Cilea nel patrocinare il ricorso proposto da alcuni docenti abilitati all’estero esclusi dalle Gps ha ottenuto il riconoscimento di quest’ultimi all’inserimento al pieno titolo per ogni beneficio ed effetto di legge sia per la collocazione in prima fascia che ai fini per l’incarico a tempo determinato e indeterminato. Un ’importante pronuncia che sancisce un diritto costituzionalmente garantito e protetto al lavoro e alla stabile occupazione dei sunnominati docenti e di coloro che si trovano nelle stesse condizioni di fatto e di diritto.
ORDINANZA DEL 10/05/2022
Graduatorie GPS per le supplenze (ma anche eventuale ruoli su posto di sostegno) per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: siamo alla vigilia della riapertura per la presentazione della domanda attraverso Istanze online. In estate poi un’ulteriore domanda per partecipare all’attribuzione delle supplenze.
Il docente che si appresta all’aggiornamento delle GPS potrà
Non potranno essere dichiarati nuovamente titoli considerati non validi nel 2020, dato che le tabelle di valutazione dei titoli saranno uguali.
La BOZZA della nuova ordinanza afferma esplicitamente “Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.”
E se l’aspirante volesse cancellare un titolo precedente perché nel frattempo si è accorto di un errore e non vuole inficiare il suo punteggio, con il rischio di ricevere una supplenza e poi essere depennato alla verifica?
Qui la situazione si complica e probabilmente su questo punto dovranno essere fornite informazioni più specifiche.
La BOZZA afferma infatti “Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi… ”
Secondo la piattaforma presentata ai sindacati lo scorso 2 maggio, non è possibile intervenire sul pregresso. In questo caso si dovrebbe contattare l’ufficio Scolastico e far modificare il punteggio in fase di verifica. Attendiamo in merito specifiche indicazioni. L’aspirante già inserito in GPS potrebbe non presentare domanda di aggiornamento E se il docente non deve aggiornare punteggio, non vuole cambiare le scuole delle graduatorie di istituto già scelte nel 2020 e rimane nella stessa provincia, deve necessariamente presentare domanda?
No, si può anche non presentare domanda.se si hanno titoli di preferenza, la domanda va presentata necessariamente perché trattandosi di titoli a scadenza, vanno rinnovati. Altrimenti le preferenze andranno perse. “Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/21- 2021/22, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire
della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.” Sempre a proposito dell’aggiornamento va ricordato che “Poiché gli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 cessano di avere efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.”
Concorso straordinario bis art. 59 bis del DL 73/2021 per docenti con almeno tre annualità di servizio svolti nella scuola statale negli ultimi cinque anni (dal 2017/18 al 2021/22). Esclusi i docenti assunti dalla prima fascia delle GPS nell’a.s. 2021/22. A breve il bando per la presentazione della domanda.
Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta entro la data di presentazione della domanda
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico. Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108, ancora da pubblicare in Gazzetta ufficiale, spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato valuta la padronanza delle discipline La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese .Fin qui il decreto, nulla di più. Dunque una prova disciplinare sulla base di un preciso allegato, sulla base della quale una commissione dovrà stabilire in trenta minuti la padronanza delle discipline. E qui i dubbi dei futuri partecipanti: per classi di concorso con più discipline, la traccia conterrà argomenti di tutte le discipline o solo di una, a sorte? E a fronte di programmi molto vasti cosa può contenere una traccia che valuti la padronanza di tutta la disciplina? più domande, collegate o meno tra di loro? Probabilmente per avere una risposta a questi quesiti bisognerà attendere la pubblicazione dei Quadri di riferimento per la valutazione della prova, ma per allora certamente la preparazione dovrà essere già solida e completa. Ricordiamoci che il concorso è rivolto a docenti che già da anni insegnano, svolgono la professione, si assumono la responsabilità della valutazione degli studenti.
Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti. Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti
Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
L’Allegato B individua invece i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.
Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” né scorrimento della graduatoria. Una decisione che secondo noi rischia di creare posti vuoti. Perché è importante avere la graduatoria con tutti i partecipanti alla prova. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
Si tratta di circa 14.000 posti per la secondaria di primo e secondo grado. Sono i posti residui dalle immissioni in ruolo 2021/22, che non è stato possibile attribuire per mancanza di candidati nelle graduatorie dei ruoli e che il Ministero ha voluto assicurare ai precari, rendendoli non disponibili per la mobilità dei docenti di ruolo nè per le prossime immissioni in ruolo.
Il testo del decreto legge, che contiene la riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti, così come prevista dal PNRR, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La formazione iniziale e l’abilitazione
Si definiscono le modalità di formazione iniziale, abilitazione e accesso all’insegnamento nella scuola secondaria.
Sono previsti:
Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa unalezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento.
L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare. I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo. In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale è previsto l’accesso diretto al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Durante la fase transitoria,coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle ma vogliono insegnare potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.
La formazione continua e la Scuola nazionale
La formazione in servizio dei docenti diventa continua e strutturata in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tuttie si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo. Viene poi introdotto un sistema di aggiornamento e formazionecon una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didatticacon strumenti e metodi innovativi. Questa formazione sarà svolta in orario diverso da quello di lavoro e potrà essere retribuita dalle scuole se comporterà un ampliamento dell’offerta formativa. I percorsi svolti saranno anche valutati con la possibilità di accedere, in caso di esito positivo, a un incentivo salariale. I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione che viene istituita con la riforma e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità. La Scuola, che fa parte delle riforme del Pnrr, si occuperà anch
Come si consegue l’abilitazione?
L’abilitazione sarà requisito per accedere ai concorsi a cattedra per l’accesso al ruolo. Sarà fornita da percorsi universitari a numero chiuso sulla base del fabbisogno nazionale. Tali percorsi dovranno rilasciare non meno di 60 crediti formativi, incluso un periodo di tirocinio non inferiore a 20 crediti. Il titolo non permetterà di accedere ai ruoli, ma a un concorso a cattedra.
Chi potrà partecipare ai concorsi?
Per i posti comuni i docenti dovranno essere in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente o equiparato coerente con la classe di concorso per la quale si partecipa. Per gli insegnanti tecnico-pratici, la laurea o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente o equiparato coerente con la classe di concorso per la quale si partecipa. Per i posti di sostegno la specializzazione specifica. La partecipazione al concorso sarà garantita anche a quanti avranno tre anni di servizio anche non continuativi, nei 5 anni precedenti il bando del concorso. I bandi prevedranno il 30 per cento di posti riservati per ciascuna regione
In cosa consisterà il concorso?
Nel sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese. Prova orale nella quale si accertano oltre alle conoscenze disciplinari le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento;
Basterà vincere il concorso per avere accesso al ruolo?
No, i vincitori dovranno superare un anno di prova. Quanti hanno avuto accesso con i tre anni di servizio, dovranno, inoltre, conseguire 30 crediti formativi universitari che consentirà loro di ottenere il titolo di abilitazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/30/100/sg/pdf
Via Gabriele D’Annunzio, 20/A
89125 Reggio Calabria, RC, Italia
Via Torino, 42
20123 Milano, MI, Italia
fisp.scuola@gmail.com