Docenti neoassunti da GPS prima fascia con supplenza nel 2021/222 e trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal 2022/23 previo superamento di anno di prova e formazione nonché della prova disciplinare. Il Ministero ha emanato il Decreto di aggregazione interregionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. Ecco chi dovrà spostarsi per sostenere la prova. Saranno di 12.282 docenti, di cui 11.594 su posto di sostegno e 688 su posto comune. Il Ministero prende in considerazione il numero di contratti conferiti a tempo determinato, non tenendo conto di coloro che per motivi previsti dalla normativa, hanno avuto l’esigenza di rinviare l’anno di prova e formazione. In 327 procedure regionali risultano presenti da 1 a 47 candidati, mentre in 17 procedure regionali risultano presenti più di 250 candidati. La prova si svolgerà tra il termine delle attività didattiche e la data del 31 luglio 2022. L’Allegato A individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale delle procedure, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede all’approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato medesimo. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione. In caso di aggregazione interregionale delle procedure, a domanda del candidato partecipante a procedura di regione aggregata a quella in cui si svolge la prova orale, la stessa può essere svolta in videoconferenza presso sedi o articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale nel cui territorio è stato svolto l’incarico a tempo determinato, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La prova disciplinare consiste in un “colloquio di idoneità” e si svolge come previsto dal DM 242 del 31 luglio 2021 sui programmi di cui all’allegato A al DM n. 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria e di cui all’allegato A al DM n. 201/2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado; è volto a verificare :
- per l’insegnamento su posto comune (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, riguardanti i nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dai vigenti ordinamenti;
- per l’insegnamento sui posti di sostegno (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.
La valutazione sarà effettuata mediante una commissione esterna alla scuola di servizio del docente; Si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità; se valutato negativamente (quindi con un giudizio di non idoneità), comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, i docenti interessati saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).