Docenti neoassunti da GPS prima fascia con supplenza nel 2021/222 e trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal 2022/23 previo superamento di anno di prova e formazione nonché della prova disciplinare. Il Ministero ha emanato il Decreto di aggregazione interregionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. Ecco chi dovrà spostarsi per sostenere la prova. Saranno  di 12.282 docenti, di cui 11.594 su posto di sostegno e 688 su posto comune. Il Ministero prende in considerazione il numero di contratti conferiti a tempo determinato, non tenendo conto di coloro che per motivi previsti dalla normativa, hanno avuto l’esigenza di rinviare l’anno di prova e formazione. In 327 procedure regionali risultano presenti da 1 a 47 candidati, mentre in 17 procedure regionali risultano presenti più di 250 candidati. La prova si svolgerà tra il termine delle attività didattiche e la data del 31 luglio 2022. L’Allegato A  individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale delle procedure, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede all’approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato medesimo. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.  In caso di aggregazione interregionale delle procedure, a domanda del candidato partecipante a procedura di regione aggregata a quella in cui si svolge la prova orale, la stessa può essere svolta in videoconferenza presso sedi o articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale nel cui territorio è stato svolto l’incarico a tempo determinato, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La prova disciplinare consiste in un “colloquio di idoneità” e si svolge come previsto dal DM 242 del 31 luglio 2021 sui programmi di cui all’allegato A al DM n. 327/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria e di cui all’allegato A al DM n. 201/2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado; è volto a verificare  :

  •  per l’insegnamento su posto comune (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, riguardanti i nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dai vigenti ordinamenti;
  • per l’insegnamento sui posti di sostegno (per tutti i gradi di istruzione), il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

La valutazione sarà effettuata mediante  una commissione esterna alla scuola di servizio del docente; Si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità; se valutato negativamente (quindi con un giudizio di non idoneità), comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, i docenti interessati saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).

Decreto Aggregazione Interregionale

Il Ministero dell’Istruzione dà il via all’aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e alle corrispondenti Graduatorie di Istituto . Dal 12 al 31 Maggio sarà possibile tramite il sito https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm  effettuare la compilazione della domanda.

RIPORTIAMO UNA BREVE GUIDA PER LA  COMPILAZIONE DOMANDA .

 

 

 

 

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: ecco l’ordinanza 112 del 6 maggio 2022.

Aggiornamento Graduatorie Provinciali per supplenze e di Istituto procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

ORDINANZA m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0018095.11-05-2022.

Lo Studio Cilea e Fisp (Federazione Italiana Scuola Personale ) hanno il piacere di comunicare l’ eccellente vittoria al Consiglio di Stato per gli abilitati esteri che sono stati ammessi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.

L’Avvocato Rosa Cilea nel patrocinare il ricorso proposto da alcuni docenti abilitati all’estero esclusi dalle Gps ha ottenuto il riconoscimento di quest’ultimi all’inserimento al pieno titolo per ogni beneficio ed effetto di legge sia per la collocazione in prima fascia che ai fini per l’incarico a tempo determinato e indeterminato. Un ’importante pronuncia che sancisce un diritto costituzionalmente  garantito e protetto al lavoro e alla stabile occupazione dei sunnominati docenti  e di coloro che si trovano nelle stesse condizioni di fatto e di diritto.

ORDINANZA DEL 10/05/2022

Graduatorie GPS per le supplenze (ma anche eventuale ruoli su posto di sostegno) per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: siamo alla vigilia della riapertura per la presentazione della domanda attraverso Istanze online. In estate poi un’ulteriore domanda per partecipare all’attribuzione delle supplenze.

Il docente che si appresta all’aggiornamento delle GPS potrà

  • dichiarare titoli “nuovi”, conseguiti dopo il 6 agosto 2020 ed entro la data di scadenza per la presentazione della domanda GPS 2022 ma anche
  • titoli già in possesso entro il 6 agosto 2020 ma non dichiarati in quell’aggiornamento

Non potranno essere dichiarati nuovamente titoli considerati non validi nel 2020, dato che le tabelle di valutazione dei titoli saranno uguali.

La BOZZA della nuova ordinanza afferma esplicitamente “Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.

Errori nei titoli dichiarati nel 2020

E se l’aspirante volesse cancellare un titolo precedente perché nel frattempo si è accorto di un errore e non vuole inficiare il suo punteggio, con il rischio di ricevere una supplenza e poi essere depennato alla verifica?

Qui la situazione si complica e probabilmente su questo punto dovranno essere fornite informazioni più specifiche.

La BOZZA afferma infatti “Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi… ”

Secondo la piattaforma presentata ai sindacati lo scorso 2 maggio, non è possibile intervenire sul pregresso. In questo caso si dovrebbe contattare l’ufficio Scolastico e far modificare il punteggio in fase di verifica.  Attendiamo in merito specifiche indicazioni. L’aspirante già inserito in GPS potrebbe non presentare domanda di aggiornamento E se il docente non deve aggiornare punteggio, non vuole cambiare le scuole delle graduatorie di istituto già scelte nel 2020 e rimane nella stessa provincia, deve necessariamente presentare domanda?

No, si può anche non presentare domanda.se si hanno titoli di preferenza, la domanda va presentata necessariamente perché trattandosi di titoli a scadenza, vanno rinnovati. Altrimenti le preferenze andranno perse. “Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2020/21- 2021/22, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire
della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.” Sempre a proposito dell’aggiornamento va ricordato che “Poiché gli elenchi aggiuntivi costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021 cessano di avere efficacia all’atto della ricostituzione delle GPS, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.”