Mobilità docenti e ATA 2024/2025

Per l’anno scolastico 2024/25, i docenti a tempo indeterminato che desiderano presentare domanda di mobilità (trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra) devono soddisfare determinati requisiti e non essere soggetti a vincoli specifici.

Fasi mobilità

Le operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra), come si legge nell’articolo 6/2 del CCNI 2022/25, si articolano nelle seguenti fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I movimenti avvengono secondo precise percentuali di posti destinate alle diverse fasi.

Nel CCNI 2022/25 sono presenti, come detto sopra, due vincoli dovuti alle procedure di mobilità e derivanti rispettivamente da:

  1. trasferimento in una delle scuole espresse nella domanda; trasferimento nel comune di titolarità attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
  2. trasferimento interprovinciale (a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati trasferiti).
  • Vincolo preferenza puntuale

Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole  indicate nella domanda oppure ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”

Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.

  • Vincolo movimento interprovinciale 

Il docente che ottiene trasferimento o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità prima di tre anni dalla precedente domanda. Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Il vincolo si applica dai movimenti per l’a.s. 2022/23.

  • Deroghe

I vincoli sopra riportati saranno mitigati dalla disposizione in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità:

  • volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
  • volte al ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
  • al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.

Sull’applicazione di tali vincoli sarà necessario attendere la contrattazione tra sindacati e i rappresentanti ministeriali per capire se varranno come precedenza oppure no.

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