LE INDICAZIONI DEL MINISTERO : IL PERSONALE DOCENTE NON VACCINATO POTRA’ ESSERE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ COLLEGIALE O DI FORMAZIONE.

Nella serata del 29 marzo il Ministero dell’Istruzione ha diramato una nota esplicativa con tutte le indicazioni in merito a quanto espresso dal provvedimento governativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo ed entrato in vigore il 25 marzo. Fra queste, le indicazioni per gli insegnanti non vaccinati. Come già espressamente previsto dal decreto riaperture, infatti, chi non sarà vaccinato non potrà svolgere l’attività didattica in aula.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale – scrive il Ministero – potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione“.

Viale Trastevere fornisce un’indicazione più precisa: “A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento“. Dunque, il Ministero equipara la situazione degli insegnanti non vaccinati a quella dei docenti inidoneiCiò vuol dire che tale personale avrà un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, esattamente come per il personale temporaneamente non idoneo.

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