DECRETO RIAPERTURE: NON E’ PREVISTA PROROGA PER I CONGEDI STRAORDINARI “COVID-19”

Il Decreto Riaperture non prevede la proroga dei congedi straordinari. I genitori costretti a casa dai figli in isolamento, dal 1° aprile, possono richiedere lo smart working semplificato, la cui disposizione è stata allungata fino alla fine di maggio. Non ci sono, invece, i congedi straordinari per i lavoratori con figli under 14 in isolamento a scuola. La misura scade il 31 marzo e nei provvedimenti finora varati non è prevista alcuna proroga. Non si esclude, allo stato attuale, che i partiti non possano intervenire sulla materia in sede di riconversione in legge del provvedimento. Il congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. La domanda può essere presentata esclusivamente online, fino al 31 marzo, ed è attiva per i lavoratori dipendenti, secondo le istruzioni fornite con il messaggio Inps 21 dicembre 2021, n. 4564. In caso di lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, la misura è usufruibile solo da chi non può ricorrere allo smart working. In qualsiasi caso, sia per lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, il congedo può essere fruito in modalità alternata da parte dei due genitori (non tutti e due i genitori negli stessi giorni) e non nei giorni in cui è richiesto anche il congedo ai sensi della Legge 104/92. Il beneficio ha copertura nazionale, indipendentemente dai colori attribuiti alle singole regioni sulla base della diffusione del contagio. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 151/2011, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. comma 2 Art. 22-bis DL 137/2020). Stante l’esenzione dai limiti d’età previsti in caso di figli gravemente disabili, per tutti gli altri genitori è possibile richiedere il Congedo parentale Covid anche in caso di figli di età compresa tra i 14 e i 16. In questo caso però il lavoratore non riceverà alcuna retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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